Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Mombaroccio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito

23, presso lo studio dell’avvocato Claudio Macioci, rappresentato e

difeso dall’avv. Terenzi Maurizio per delega in calce al ricorso per

Cassazione;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/01/03 della Commissione tributaria

regionale di Ancona, emessa e depositata il 10 dicembre 2003, R.G.

284/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Montanari per il ricorrente su delega del

difensore;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo di ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Mombaroccio (Pesaro), assumendo i valori della rendita definitiva determinata dall’UTE, notificava il 14 dicembre 2000 al contribuente M.E. cinque distinti avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni dal 1993 al 1997 per insufficiente versamento di imposta.

M.E. ha impugnato gli avvisi con un unico ricorso, per errore nel calcolo della percentuale di possesso degli immobili e per mancata comunicazione personale delle rendite catastali utilizzate per gli avvisi di liquidazione, dato che si era provveduto da parte del Comune alla sola affissione nell’albo.

La C.T.P. di Pesaro ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato la decisione impugnata dal Comune che ricorre per cassazione deducendo, con un articolato motivo di impugnazione, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il contribuente ha fatto pervenire alla Cancelleria una memoria con la quale chiede la conferma della decisione impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si esaminerà il ricorso seguendo l’esposizione dei successivi paragrafi. Per quanto riguarda l’oggetto della controversia e la definitività degli avvisi di liquidazione il Comune lamenta che la C.T.R. non abbia messo in rilievo la definitività degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1995 al 1997, per mancata impugnazione, sostenendo che dalla formulazione del ricorso introduttivo del contribuente risulta esclusivamente la volontà di impugnare gli avvisi relativi agli anni 1993 e 1994. La censura è infondata in quanto la C.T.R. ha valutato, quello che era e resta un profilo riservato al giudice di merito e cioè, l’esatta identificazione dell’oggetto dell’impugnazione e, rispondendo alla specifica impugnazione del Comune, ha affermato che “la riconducibilità degli avvisi di liquidazione ad una unica questione di fatto concernente la mancata notifica della rendita catastale, inquadra le cinque vicende in un unico oggetto di contestazione che non varia al variare degli anni presi in esame”.

Con il secondo paragrafo il Comune affronta la tempestività della notificazione degli atti impositivi e deduce che la pronuncia della C.T.R. doveva limitarsi, oltre che agli avvisi relativi al 1993 e 1994, ai motivi dedotti con il ricorso introduttivo. Tenuto conto che il Comune ha già corretto l’errore sulla percentuale del possesso e ha concordato sulla inapplicabilità di sanzioni e interessi, l’unico motivo di ricorso, peraltro non esaminato dalla sentenza impugnata, è la contestata decadenza dall’azione. Sul punto è intervenuto il legislatore con la L. n. 488 del 1999, il cui art. 30, comma 10, proroga i termini per la notificazione degli atti impositivi. La censura è del tutto inconferente rispetto al ricorso e alla decisione della C.T.R.. Il primo infatti non impugna gli avvisi di liquidazione perchè notificati intempestivamente ma, come si è detto e, come risulta dall’esposizione dello svolgimento del processo nella sentenza della C.T.R., contesta la comunicazione della rendita catastale per mezzo della sola affissione.

Nel terzo paragrafo il Comune investe quello che ritiene essere stato il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in quanto, secondo il ricorrente, la C.T.R., travalicando i motivi del ricorso, ha accertato, come fondamento della richiesta di annullamento degli avvisi di liquidazione, la mancata notifica della rendita catastale applicata, nonostante tale profilo non fosse stato dedotto dal contribuente.

Come si è detto riportando la motivazione della C.T.R. la mancata comunicazione personale della nuova rendita catastale ha costituito uno dei due motivi su cui si è fondato il ricorso introduttivo. Il Comune se avesse voluto fare valere un travisamento, da parte della C.T.R., della realtà processuale avrebbe dovuto agire per revocazione. Il ricorso in questa parte è privo di autosufficienza in quanto avrebbe dovuto riportare il contenuto del ricorso introduttivo ai fini della identificazione delle ragioni su cui era fondata l’impugnazione degli avvisi di liquidazione.

Con il quarto paragrafo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) il Comune rileva che alla fattispecie si applica la disciplina della L. n. 344 del 2000, art. 74, comma 2, che avrebbe consentito al contribuente di ricorrere contro l’attribuzione della rendita catastale, chiamando in causa l’Agenzia del Territorio entro il termine perentorio dell’8 febbraio 2001. Conseguentemente la C.T.R., in assenza di una impugnazione dell’atto di attribuzione della nuova rendita catastale ne avrebbe dovuto accertare la inoppugnabilità. Infine con il quinto paragrafo (omessa pronuncia) il Comune lamenta la omessa pronuncia sul principale motivo di appello e cioè l’applicabilità dell’art. 74, appena citato, al caso di specie. Rilevata l’infondatezza di quest’ultima censura che, tutt’al più, può considerarsi assorbita nella dedotta violazione di norme, si deve constatare invece la fondatezza della censura relativa alla corretta applicazione della L. n. 344 del 2000, art. 74. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (cfr. Cass. civ. sez. 5^, ord. n. 5373 del 5 marzo 2009 e Cass. civ. sez. 5^, n. 2952 del 10 febbraio 2010).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche che deciderà la controversia applicando il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata e regolerà le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R., Marche che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

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