Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24673/13 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco pro tempore

D.B.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.

5637, presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Palombo & C. S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 62/03/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 16 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ferdinando D’Amario, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 62/03/12 depositata il 16 luglio 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Molise dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione n. 66/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da Palombo & C. S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) TARSU 2002 2003 2004 2005, in particolare ritenendo che il gravame fosse stato tardivamente notificato atteso che “la sentenza era stata depositata in data 15.04.2008, il termine per notificare l’appello scadeva il 31 maggio 2009 e, poichè tale data corrispondeva a un giorno festivo (domenica) era prorogato al primo giorno feriale successivo (lunedì 1 giugno) mentre il Comune aveva provveduto a notificare al contribuente l’atto d’impugnazione solamente successivo 19.10.2009”.

Contro la sentenza della CTR il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge ex art. 360, n. 3 per omessa applicazione del D.L. n. 39 del 2009 convertito dalla L. n. 77 del 2009 e della O.P.C.M. n. 3753 in G.U. n. 81 del 7.4.2009”, il Comune deduceva che l’appello avverso la sentenza della CTP era stato invece notificato tempestivamente considerando la sospensione dei termini prevista dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 3, conv. con mod. in L. 24 giugno 2009, n. 77 in ragione del terremoto che aveva colpito tra gli altri Comuni anche quello de L’Aquila, nel quale il difensore del Comune di Termoli aveva lo studio legale.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3, aveva tra l’altro stabilito la sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 anche a favore dei “soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni e nei territori” colpiti dal sisma. La disposizione non contempla quindi espressamente gli avvocati, tuttavia la norma deve essere in questo senso interpretata perchè all’evidenza rivolta a consentire anche ai difensori di uscire dalle difficoltà derivate dal terremoto (v. Cons. St. 6 n. 6732 del 2009, che ha letto la regola in identico modo). Cosicchè, atteso che secondo quanto richiesto dal principio di autosufficienza è stata trascritta la dichiarazione del difensore del Comune alla CTR di aver avuto Studio in L’Aquila alla data del 5 aprile 2009, l’appello deve essere giudicato tempestivo perchè il procedimento di notifica dello stesso era iniziato il 16 ottobre 2009 giorno di spedizione e mentre il termine scadeva il 31 ottobre 2009 appunto a causa della sospensione dei termini di cui al D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3.

2. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolando altresì le spese processuali di ogni fase grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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