Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 15181 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 7998-2014 proposto da:
DEFILIPPI CLAUDIO (dell’Associazione Professionale Studio
Legale Defilippi e Associati), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la COR1E DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé
medesimo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’IN]. ERNO in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 20/07/2015

<.' ,.. k MI - controrkorrente avverso la sentenza n. 1146/2013 del TRIBUNALE di PARMA del 12.7.2013, depositata il 10/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del CORRENTI. Ric, 2014 n. 07998 sez. M2 - ud. 17-02-2015 -2- 17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO 2 FATTO E DIRITTO Claudio Defilippi propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Ministero dell'interno, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Parma che ha rigettato l'appello alla sentenza del GP di Parma ritenendola esauriente e corretta in ordine alla confutazione della affermazione del trascorso, deduzione non integrante il giustificato e documentato motivo di cui all'art. 126 cds. Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 360 "comma 3 e 5 cpc", 126 bis comma 2 cds, vizi di motivazione sui presupposti per la sanzione, posto che la violazione deve essere accertata in via definitiva; 2) violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, dell'art.4 D.L. 121/02 conv. in I. 168/2002 e vizi di motivazione circa la mancata comunicazione del trasgressore da parte del proprietario. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della mancata notifica presso l'avvocatura generale in Roma e del difetto di autosufficienza. Osserva questa Corte Suprema, quanto al primo aspetto, che la costituzione in giudizio ha effetto sanante della irregolarità della notifica. Per il resto, la questione, come prospettata dal ricorrente, è nuova rispetto alla linea difensiva riferita in sentenza, secondo la quale la deduzione di non poter ricordare per il tempo trascorso non costituiva giustificato e documentato motivo. Il ricorrente in omaggio al principio di autosufficienza avrebbe dovuto riportare le difese in primo grado ed in appello e denunziare una omessa pronunzia. Dal contenuto del ricorso per cassazione, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso, escluso l'esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere Defilippi di non poter ricordare chi fosse alla guida del veicolo dato il lasso di tempo desumibile una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ("ex plurimis" Cass. 16 settembre 2004 n.18648, 29 luglio 2004 n. 14474, Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l'assoluta carenza della premessa in fatto relativamente al giudizio di primo grado posto che il ricorrente riferisce solo del ricorso in appello, neppure dall'esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell'oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di ricostruire 1' "iter" processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse. Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate. Nella specie, in difetto di un'adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va respinto. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in curo 500 oltre spad e dichiara la sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Roma 17 febbraio 2015. Depositata in Cancelleria 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA