Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 04/06/2019), n.15181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13146-2015 proposto da:

M.T., rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO LENCIONI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA

MARINI;

– controricorrente –

e contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 572/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Marini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.T. propone ricorso articolato in sei motivi contro la sentenza n. 572/2014 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 4 aprile 2014.

Resiste con controricorso il Fallimento della A.P. s.n.c., mentre rimane intimata, senza svolgere attività difensive, P.S..

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’impugnazione avanzata dalla medesima M.T. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Firenze il 6 maggio 2009, che rigettò le domande spiegate nella citazione del 27 giugno 2005 da M.T. nei confronti del Fallimento della A.P. s.n.c. e di P.S., volte alla declaratoria di usucapione di un appartamento sito in (OMISSIS), oggetto di preliminare di vendita stipulato il 20 maggio 1981 tra M.G. (padre di M.T.) e P.A., nonchè ad ottenere il rimborso delle spese di manutenzione e dell’indennità per i miglioramenti inerenti all’immobile. Il Tribunale accolse viceversa la domanda riconvenzionale del Fallimento della A.P. s.n.c. per il risarcimento dei danni correlati all’occupazione senza titolo dell’appartamento. Ad avviso della Corte d’Appello, il contratto preliminare del 20 maggio 1981 prevedeva comunque la consegna delle chiavi dell’appartamento al promissario acquirente, la cui presenza in esso era tollerata dal promittente venditore, circostanze queste sintomatiche della stipula di un contratto verbale di comodato.

Dopo la morte di P.A. il (OMISSIS), si ebbero, quindi, la dichiarazione di successione del 5 dicembre 1983, che comprendeva l’appartamento sito in via Chiantigiana 64, il conferimento di tale immobile nella costituita (OMISSIS) s.n.c. in data 15 dicembre 1983, l’iscrizione ipotecaria sull’appartamento a garanzia di un mutuo bancario nel luglio 1985. Ancora, prosegue la Corte di Firenze, dopo il fallimento della A.P. s.n.c. nel maggio 1987, si verificarono lo scioglimento del contratto preliminare da parte del curatore, la richiesta di sanatoria urbanistica del 1998, una transazione nel 2001, la trascrizione di una domanda di divisione nel 2002 e la diffida al rilascio intimata a T. il 26 aprile 2005, Inoltre, secondo la sentenza impugnata, pur avendo M.G. e M.T. fissato la residenza nell’appartamento di via (OMISSIS) e provveduto alla manutenzione del bene, essi non avrebbero smentito la loro qualifica di detentori, ad esempio inoltrando diffida ad adempiere il preliminare, richiedendo l’ammissione al passivo fallimentare per l’importo degli acconti di prezzo versati e rivolgendo alla curatela nel 2001 richiesta di autorizzazione all’esecuzione di lavori sul tetto del fabbricato. La accertata detenzione dell’appartamento giustificava, per la Corte d’Appello, altresì il diniego dei rimborsi richiesti per i miglioramenti apportati al bene, nonchè la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni per occupazione abusiva sulla base del parametro del valore locativo dell’immobile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I.Il primo motivo di ricorso di M.T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1140,1141,1158 e 2722 c.c.; il vizio di ultrapetizione e la dichiarazione ufficiosa di esistenza di un contratto verbale di comodato, peraltro inesistente; ancora, la contraddittorietà intrinseca della motivazione. Assume la ricorrente che la consegna materiale dell’immobile al promissario acquirente avvenne in forza dell’art. 3 del contratto preliminare, il quale prevedeva l’immediata consegna delle chiavi della casa “a titolo precario”. Avervi ravvisato un comodato, come fatto dalla Corte di Firenze, eccede dal thema decidendum, e collide con la pretesa risarcitoria di controparte, fondata sull’assunto di una “occupazione senza titolo”.

Il secondo motivo di ricorso di M.T. censura la violazione dell’art. 1141 c.c. e la mancata disamina dell’art. 3 del contratto preliminare, il quale prevedeva la consegna dell’immobile a titolo precario affinchè il promissario compratore avesse la possibilità di effettuare i lavori necessari per finire l’appartamento. Nè la Corte di Firenze avrebbe considerato come il 17 dicembre 1982 M.G. avesse poi proposto ad A.P. di essere immesso nel definitivo possesso dell’immobile.

Il terzo motivo di ricorso di M.T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1158 e 1164 c.c., per l’errata esclusione della interversione della detenzione in possesso, stante la natura degli atti compiuti da M.G. e dai suoi aventi causa.

Il quarto motivo di ricorso di M.T. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1167 c.c., nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, per l’erroneo riconoscimento di attività del proprietario in funzione di impedimento o di interruzione o di ostacolo del possesso.

1.1. I primi quattro motivi di ricorso di M.T. vanno esaminati congiuntamente, giacchè connessi, e si rivelano, oltre che connotati da profili di inammissibilità, comunque infondati.

Sono inammissibili tutti i riferimenti fatti nelle prime quattro censure al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero alla illogicità o contraddittorietà della motivazione. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Viceversa, la ricorrente lamenta la mancata disamina di una clausola contrattuale (senza far riferimento alla violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.), limitandosi in realtà a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella che di tale clausola ha prescelto la Corte d’Appello di Firenze.

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è, inoltre, più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione. Neppure è ravvisabile nella sentenza impugnata l’anomalia motivazionale che si sostanzia nella “motivazione apparente”, o nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, o nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, in quanto essa contiene, piuttosto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Quanto al resto, secondo uniforme interpretazione di questa Corte, chi, come M.T., agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’animus; nè, nella specie, quest’ultimo elemento potrebbe essere desunto in via presuntiva dal primo, ove pure fosse stato dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, in quanto, stando a ciò che è stato accertato dai giudici del merito, è provato che la disponibilità dell’appartamento di (OMISSIS)Chiantigiana 64(OMISSIS) era stata conseguita da M.G. (padre di M.T.) in base alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare di vendita stipulato il 20 maggio 1981 con A.P.. L’art. 3 del preliminare stabiliva, infatti, che le chiavi della casa venissero immediatamente consegnate al promissario acquirente, affinchè lo stesso potesse ultimare i lavori di rifinitura dell’immobile.

Com’è noto, è molto frequente nella pratica che le parti del contratto preliminare, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso al contratto definitivo, convengano l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente ed il contestuale pagamento del prezzo. La giurisprudenza più recente precisa, però, che non può sostenersi che il promissario acquirente acquisti così il “possesso” del bene, giacchè questo non è suscettibile di trasferimento disgiuntamente dal diritto reale del quale costituisce l’esercizio; la disponibilità della res conseguita dal promissario acquirente si spiega, piuttosto, in base ad un contratto di comodato collegato al preliminare, in forza del quale al comodatario è attribuita la detenzione e non il possesso (Cass. Sez. U, 27/03/2008, n. 7930).

Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione nel fatto che la Corte d’Appello di Firenze abbia ravvisato negli effetti del preliminare del 20 maggio 1981 circostanze sintomatiche della stipula di un contratto verbale di comodato, non avendo con ciò i giudici di secondo grado ecceduto dai limiti del petitum, ed essendosi essi, piuttosto, limitati a dare al rapporto controverso e ai fatti che sono stati allegati quale causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti. Nè rivela decisività l’osservazione della ricorrente secondo cui la concessione precaria dell’immobile al promissario acquirente fosse unicamente funzionale, in forza dell’art. 3 di contratto, all’esecuzione dei lavori di finitura, in quanto comunque tale pattuizione, accessoria al preliminare, seppur autonoma rispetto ad esso, connotava M.G. come detentore dell’immobile nel suo personale interesse in virtù di un rapporto obbligatorio, e non come possessore.

In tal modo, è comunque dimostrato che la relazione tra i M. e l’appartamento era conseguita non ad un atto volontario d’apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario – possessore, poichè l’attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile, appunto, come semplice detenzione o precario) non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In questa ipotesi, la detenzione di un bene immobile può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. Essendo stata la disponibilità conseguita da M.G. mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, è stata vinta la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., comma 1 (Cass. Sez. 2, 19/11/2018, n. 29819; Cass. Sez. 2, 26/09/2018, n. 23013; Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145). L’accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti della usucapione, ovvero, in particolare, della interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, è, d’altro canto, devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potendosi chiedere alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento (Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521).

Nella vicenda in esame, coerentemente la Corte d’Appello di Firenze ha poi escluso l’animus possidendi da parte della ricorrente, avendo la stessa sollecitato il titolare formale ad adempiere agli obblighi discendenti dal preliminare, ovvero a restituire gli acconti di prezzo ricevuti o ad autorizzare lavori di manutenzione del fabbricato, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell’appartenenza del bene alla A.P. s.n.c., ma anche di riconoscere l’altrui proprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 29/11/2006, n. 25250; Cass. Sez. 6 – 2, 18/09/2014, n. 19706).

Peraltro, proprio perchè M.T., che deteneva, l’appartamento di via (OMISSIS) con le stesse caratteristiche e gli stessi obblighi (Cass. Sez. 2, 16/10/2018, n. 25887) di M.G., detentore a titolo precario, non ha dimostrato di aver manifestato ad A.P. ovvero alla A.P. s.n.c. la volontà di possedere non più “nomine alieno” ma “uti dominus”, neppure assume rilievo, nella specie, l’esatta individuazione degli atti del proprietario cui, ai sensi dell’art. 1165 c.c., potesse attribuirsi efficacia interruttiva del possesso.

HAI quinto primo motivo di ricorso di M.T. (erroneamente numerato come “6”) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1803 c.c., ovvero la contraddittorietà assoluta ed intrinseca della motivazione, che ha dapprima configurato la sussistenza di un contratto verbale di comodato e poi ha condannato la comodataria per “occupazione senza titolo”.

II.1.Il quinto primo motivo di ricorso di M.T. è infondato.

E’ normale che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, in caso di estinzione del preliminare (nella specie, si assume, per esercizio del diritto del curatore di sciogliersi dal contratto, ex art. 72 L. Fall., testo, vigente “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), debba non soltanto restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest’ultimo le utilità ricavate sin dall’inizio per l’anticipato godimento della cosa (Cass. Sez. 2, 14/03/2017, n. 6575; del civ., 14.3.17, n. 6575; Cass. Sez. 6 – 2, 10/10/2013, n. 23035).

In particolare, avendo la Corte di Firenze ritenuto che la disponibilità dell’appartamento al promissario acquirente era stata concessa in forza di un comodato, una volta verificatasi l’estinzione di tale comodato doveva considerarsi esigibile l’obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno per occupazione senza titolo nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (Cass. Sez. 3, 15/05/2003, n. 7539).

III.Il sesto motivo di ricorso di M.T. (erroneamente numerato come “7”) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1150 c.c., dovendo tale norma trovare applicazione analogica anche in favore del detentore.

III.1.Il sesto motivo di ricorso di M.T. è inammissibile, in quanto la Corte di Firenze ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e l’esame del motivo non offre elementi per mutare tale orientamento ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La previsione di cui all’art. 1150 c.c. – che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa – è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto, quale appunto il promissario acquirente cui sia stato consegnato il bene prima della stipulazione del contratto definitivo (Cass. Sez. 2, 28/11/2017, n. 28379; Cass. Sez. 3, 30/06/2015, n. 13316; Cass. Sez. 2, 22/03/2011, n. 6489; Cass. Sez. 2, 22/07/2010, n. 17245).

In particolare, al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è nè possessore nè terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c. (Cass. Sez. 2, 26/06/1992, n. 7923).

IV. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Fallimento A.P. s.n.c., nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per P.S., la quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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