Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15181 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16651-2013 proposto da:
ROTA LAURA RTOLRA74E55A794K in proprio e in qualità di
legale rappresentante pro-tempore della società Alvi Snc di Rota Laura
& C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 439,
presso lo studio dell’avvocato RAINONE ACHILLE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBANESE
ANTONIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza n. 82/63/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 28.2.2012,
depositata V8/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
Rota Laura in proprio e quale 1.r. della Alvi di Rota Laura e C snc
impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR della
Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla suddetta
avverso la sentenza resa dalla CTP di Bergamo che aveva rigettato il
ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento relativo a IVA,IRPEF
e IRAP per l’anno 2004.
La ricorrente, con il ricorso ritualmente notificato e tempestivamente
depositato, ha dedotto un unico motivo di ricorso ai quali resiste
l’Agenzia delle entrate con controricorso ritualmente notificato,
prospettando il vizio processuale della disintegrità del contraddittorio per
non essere stati parti nei due gradi di giudizio i soci della società Alvi snc
Lambiase Rosa e Aloia Matteo, vedendo l’accertamento notificato tanto
alla società che ai singoli soci, precisando che la Lambiase aveva
impugnato altro avviso di accertamenty, innanzi alla CTP di Bergamo
che aveva rideterminato il reddito di partecipazione della ricorrente alla
società con corrispondente riduzione dlel’imposta..Richiamava sul punto
i principi espressi da Cass.n.20739/2010.
L’Agenzia delle entrate deduceva l’inammissibilità del motivo, non
avendo la parte ricorrente impugnato le ragioni che avevano indotto il
giudice di appello a dichiarare l’inammissibilità del gravame.
Il ricorso è inammissibile. La parte ricorrente, invero, non ha innanzi a
questa Corte impugnato la statuzione resa dal giudice di appello che ha
dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla società
contribuente e dalla socia Rota Laura per il mancato deposito in
cancelleria dell’atto di appello.
Tale omissione impedisce a questa Corte di potere esaminare, anche ex
officio, la questione relativa alla disintegrità del contraddittorio rispetto
alla originaria pretesa fiscale reclamata dall’Agenzia e opposta da alcuni
dei contribuenti, tale esame presupponendo l’esistenza di una lite tuttora
pendente. Circostanza che non può ritenersi, nel caso di specie, in ragione
dell’ormai avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di appello, qui
non impugnata con riguardo alle ragioni che indussero la CTR a
dichiarare inammissibile l’appello.

Ric. 2013 n. 16651 sez. MT – ud. 22-05-2014
-2-

CONTI.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della
controricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente in proprio e nella qualità al pagamento
delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in
euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.113 comma 1 quater del
dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il 22 maggio 2014 nella ca ra di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

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