Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15181 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 01/06/2021), n.15181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18517-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO DAL BELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente

dagli avvocati EZIO ZANON, CECILIA LIGABUE, CHIARA DRAGO;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 799/2016 della COMM.TRIB.REG. VENETO,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. STEFANO VISIONA’ che ha chiesto

il rigetto del ricorso avverso la sentenza della CTR di Venezia n.

709/2016 R. Sent. depositata il 16/6/2016.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 799/16, depositata il 16 giugno 2016, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate così pronunciando in integrale riforma della decisione impugnata che, per suo conto, aveva accolto i ricorsi con i quali P.A. aveva impugnato due avvisi di liquidazione emessi in esito alla revoca delle agevolazioni usufruite, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, al momento della stipula di due contratti di compravendita di terreni agricoli;

– il giudice del gravame ha considerato che:

– la CTU assunta nel primo grado del giudizio aveva evidenziato la ricorrenza, per il solo anno 2009, dei requisiti richiesti per il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, così che erroneamente il giudice di prime cure ne aveva ritenuto la sufficienza ai fini dell’integrazione della disposizione di favore (che aveva riguardo ad un triennio);

– alla stregua di una interpretazione sistematica del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1, 4 e 5 doveva ritenersi necessario che il requisito di qualificazione in questione fosse “presente e riscontrabile nei cinque anni successivi all’acquisto, mentre nella presente controversia il ricorrente ha dimostrato la sussistenza solo per uno degli stessi (2009)”;

2. – P.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

– resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura; quest’ultima ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo, in sintesi, nullità della gravata sentenza per extrapetizione sull’assunto che il giudice del gravame, nel far applicazione della causa di decadenza di cui al D.Lgs. n. 99 del 2005, art. 1, comma 4, aveva pronunciato oltre, ed al di fuori, dei limiti segnati dalla causa petendi della pretesa tributaria qual delimitata dagli avvisi di liquidazione che (diversamente) avevano riguardo al mancato perfezionamento della fattispecie concernente il conseguimento (in fieri) della qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. n. 99, cit., art. 1, comma 5 ter);

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1 e 5 ter, assumendo il ricorrente che, – avuto riguardo alla ratio della disposizione di favore volta a consentire il conseguimento dei requisiti di qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 1) in un periodo successivo all’acquisto che ha dato titolo al trattamento agevolato, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che, – una volta conseguiti i previsti requisiti nello spatium temporis concesso, – alcuna conseguenza negativa può correlarsi alla relativa perdita maturata all’interno di detto periodo temporale, risultando, così, sufficiente che i requisiti in questione siano stati conseguiti “anche per un solo anno, purchè “entro 36 mesi””;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle fatture (ed alle dichiarazioni) prodotte in corso di causa e, dunque, alla natura delle prestazioni rese, ed a quelle sottese; prestazioni che (impropriamente) erano state ritenute preclusive della qualifica di imprenditore agricolo professionale, – sotto il profilo del requisito reddituale, – in quanto considerate prestazioni di lavoro autonomo, a fronte, invece, della loro riconducibilità alla nozione di attività agricola per connessione (art. 2135 c.c., comma 3);

2. – i primi due motivi, – che vanno congiuntamente trattati perchè afferiscono a distinte implicazioni di una medesima quaestio iuris, sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – occorre premettere che il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma della L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l), ee)”, come modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1), per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini:

“1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro….. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cuì al presente comma sono ridotti al venticinque per cento…

4. All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5-ter. Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.” (art. 1, commi 1, 4 e 5 ter);

3.1 – è stata, così, prefigurata la (nuova) qualifica di imprenditore agricolo professionale (in sostituzione di quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale; L. n. 153 del 1975, art. 12), – qualifica, in quanto tale, suscettibile di estensione ai soggetti collettivi a determinate condizioni (v. Cass., 28 aprile 2017, n. 10542, con riferimento al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3), – in relazione alla quale sono state, altresì, “riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, con contestuale previsione di una causa di decadenza da dette agevolazioni, costituita dalla perdita dei requisiti di qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale (previsti all’art. 1, comma 1 cit.), “nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale” (art. 1, comma 4, cit.);

3.2 -la Corte ha già avuto modo di rilevare che le agevolazioni in discorso presuppongono l’iscrizione dell’imprenditore agricolo alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (v. Cass., 17 luglio 2019, n. 19182; Cass., 28 aprile 2017, n. 10542), – iscrizione rilevante anche se disposta con riserva e successiva retrodatazione dell’obbligazione contributiva (Cass., 16 ottobre 2020, n. 22485), nonchè che i requisiti di qualificazione dell’imprenditore agricolo professionale sono (integralmente) disciplinati dallo stesso D.Lgs. n. 99 del 2004 (art. 1, comma 1), – che ha riguardo, tra l’altro, alla misura del tempo di lavoro dedicato alle (ed a quella dei ricavi conseguiti dallo svolgimento delle) attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e che pur ne contempla il conseguimento in fieri-(rispetto al momento di conclusione dell’atto ammesso al regime agevolato; v. Cass., 26 ottobre 2016, n. 21615 in relazione all’art. 1, comma 5 ter, cit.), – così che (solo) alla perdita di detti requisiti si correla la causa di decadenza dalle agevolazioni (art. 1, comma 4, cit.)” (Cass., 12 giugno 2020, n. 11320);

3.3 – in relazione al primo motivo di ricorso, il ricorrente non assolve, innanzitutto, all’onere di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) con riferimento al contenuto degli avvisi di liquidazione impugnati che, oltretutto, – nella parte in cui vengono sinteticamente riassunti, – avrebbero operato riferimento alla “decadenza dai benefici comunicata da AVEPA”;

– rimane, peraltro, evidente che, – nei termini in cui ha pronunciato sulla lite contestata, – il giudice del gravame (anche expressis verbis, avuto riguardo, quindi, alla rilevata necessità di una interpretazione sistematica del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1, 4 e 5) non ha affatto immutato la causa petendi della pretesa impositiva, – così decidendo su fatti costitutivi della domanda estranei alle ragioni poste a fondamento degli avvisi di liquidazione, – ma ha autonomamente qualificato le disposizioni normative rilevanti dietro interpretazione della fattispecie di disciplina del perfezionamento in fieri della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 5 ter, cit.) alla luce della disposizione volta a sanzionare il difetto di stabilità di una siffatta qualifica (id est la sua perdita; art. 1, comma 4, cit.);

– nè, del resto, si è mai dubitato, – con riferimento allo stesso principio della domanda che è sotteso, nel giudizio tributario, a petitum ed a causa petendi espressi nell’atto impositivo (Cass., 5 marzo 2020, n. 6208; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909), – che al giudice tributario, immutate le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato, sia consentito di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni, e dalle tesi difensive, svolte dalle parti in causa (v. Cass., 11 maggio 2012, n. 7393; Cass., 13 maggio 2011, n. 10585; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398);

3.4 – in relazione, ora, al secondo motivo, deve rilevarsi che, come anticipato, le disposizioni di settore, – nel consentire il perfezionamento dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, di qualificazione individuale (imprenditore agricolo professionale) in un momento successivo alla conclusione dell’atto cui si correlano le usufruite agevolazioni (art. 1, comma 5 ter, cit.), – predicano, al contempo, – al fine di garantire l’effettività dei presupposti del trattamento agevolato e, quindi, di precludere comportamenti meramente opportunistici ed elusivi, – la stabilità di un siffatto perfezionamento entro un arco temporale (quinquennale) ritenuto sufficientemente idoneo ad assicurare la genuinità della scelta imprenditoriale (art. 1, comma 4);

– ora, – come ben considerato dal giudice del gravame, – la lettura combinata di siffatte disposizioni non può che pervenire alla conclusione secondo la quale, – seppur inveratisi i requisiti in questione nello spatium temporis concesso al contribuente, – il difetto della loro stabilità, – qui accertata in relazione ai due periodi annuali successivi a quello (il primo) di un siffatto inveramento, – non costituisce circostanza indifferente ai fini del mantenimento delle (già) usufruite agevolazioni, da una siffatta perdita dei requisiti conseguendo il ridetto difetto di stabilità e, con questo, il correlato effetto sanzionatorio;

– nè, come rileva il P.G. nelle sue conclusioni, potrebbe giustificarsi una lettura della disposizione di favore antinomica rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, in quanto la stabilizzazione del diritto alle agevolazioni (già usufruite al momento della tassazione dell’atto), indipendentemente dall’effettivo mantenimento dei prescritti requisiti, porrebbe la fattispecie normativa in questione (art. 1, comma 5 ter) in una posizione indebitamente diversa da quella in cui viene a trovarsi l’imprenditore agricolo professionale che, al momento dell’atto, risultasse già nel (pieno) possesso di tutti i requisiti di qualificazione (art. 1, comma 4), rimanendo, così, consentito solo per il primo, non anche per il secondo, uno spatium temporis (nella fattispecie triennale) connotato dalla sostanziale indifferenza della perdita dei requisiti di qualificazione;

4. – il terzo motivo è inammissibile;

4.1 – rimane incontroverso, tra le parti, che la perdita del requisito reddituale sia conseguita, nella fattispecie, dalla considerazione di prestazioni di lavoro autonomo che, – nell’incidere sul totale del reddito conseguito dal contribuente, – hanno precluso il raggiungimento della soglia di qualificazione prevista dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, cit.;

4.2 – nel censurare l’omesso esame di fatto decisivo, il ricorrente non considera, però, che il giudice del gravame ha dato espressamente conto di condividere le conclusioni cui (sul punto) era pervenuto il CTU nominato nel primo grado del giudizio, la cui relazione, – per come (anche qui) incontroverso tra le parti, alla stessa stregua della esposizione dei fatti di causa hinc et inde svolta, – aveva (giustappunto) riguardo alla documentazione dal ricorrente evocata, ed alle correlate prestazioni di lavoro;

– orbene, rileva la Corte, col motivo di ricorso in esame il ricorrente, in buona sostanza, sollecita un inammissibile riesame dei dati istruttori, e dei sottesi fatti costitutivi della domanda, che il giudice del gravame ha già esaminato, patrocinandone una lettura, e conclusioni, difformi da quelle che quel giudice ha tratto dal loro esame;

– per di più, la stessa deduzione di decisività del fatto omesso viene svolta in completa anomia quanto al complesso della documentazione posta a fondamento della valorizzata CTU contabile, il ricorso non esponendo gli specifici contenuti (che non risultano trascritti) nè dei documenti evocati a fondamento della dedotta natura agricola delle prestazioni di lavoro nè di quelli (in tesi) rilevanti ai fini della determinazione della percentuale di soglia (ex art. 1, comma 1, cit.) utile ai fini del possesso del requisito reddituale di qualificazione;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, quanto all’Agenzia delle Entrate, ed in Euro 7.200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge, quanto all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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