Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15180 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EREDI LANCINI GIANCARLO SRL, in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19,

presso lo studio dell’avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA ANGELA

(deceduta), che lo rappresenta e difende unitamente n all’avvocato

MINA ANDREA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ADRO (BS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato MEREU PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BATTAGLICELA MASSIMILIANO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 03/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato MEREU PAOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

La Eredi Lancini Giancarlo s.r.l. ha impugnato tre avvisi di tributi inammissibili accertamento con i quali il comune di Adro ha rettificato la dichiarazione cassazione ICI contestando la infedeltà della stessa ed il conseguente errato versamento, in relazione alle annualità 1995, 1996 e 1997.

I motivi che hanno portato alla rettifica della dichiarazione non sono esposti nell’odierno ricorso, perchè della società, piuttosto che sintetizzare i motivi della pretesa fiscale, e quindi i fatti di causa, ha ritenuto sufficiente spillare dopo la prima pagina del ricorso gli avvisi impugnati.

Riferisce poi la ricorrente.

a) di avere impugnato gli avvisi con tre autonomi ricorsi proposti dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, (ma non sono esposti i motivi sui quali i ricorsi erano fondati: la ricorrente si limita a spillare, dopo la p. 2 dell’odierno ricorso, copia dei ricorsi introduttivi);

b) che la commissione adita ha rigettato i ricorsi riuniti (dopo la p. 3 del ricorso, la ricorrente allega copia della sentenza di primo grado, senza ulteriori indicazioni);

c) di avere impugnato la sentenza di appello, (ma non si spiega per quali ragioni: la ricorrente si limita ancora una volta a spillare, dopo la p. 4 dell’odierno ricorso, copia dell’atto di appello);

d) che il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado di cui, ai fini della esposizione del fatto, non si sa altro, (questa volta la sentenza della CTR non è spillata al ricorso, perchè la parte ricorrente ha ritenuto che il deposito effettuato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, fosse sufficiente a completare la esposizione del fatto, che, invece, deve essere opera del ricorrente, come prevede l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in aggiunta all’obbligo del deposito sancito dal citato art. 366 c.p.c.).

Segue l’esposizione di tre motivi di ricorso in base ai quali la società, ricorrendo contro il comune di Andria, invoca la cassazione della sentenza di appello, meglio specificata in epigrafe.

Il comune di Adro resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L’atto di impugnazione, all’esame della Corte, è totalmente privo dei requisiti minimi richiesti perchè possa essere riconosciuto come un ricorso per vizi di legittimità. L’alternanza di pagine, nelle quali vengono evocati atti processuali pregressi, con l’allegazione di tali atti, si risolve in una mera compilation, una attività materiale di farcitura nella quale non si ritrova l’opera di rappresentazione ed interpretazione dei fatti giuridici, attraverso la quale normalmente emerge e viene prospettato il “caso” giuridico sul quale si richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito.

L’art. 366 c.p.c., impone di redigere il ricorso dinanzi al giudice di legittimità sintetizzando (rectius: esponendo sommariamente) i fatti della causa. La sommarietà dell’esposizione, che ovviamente non va confusa con la omissione o con la riproposizione di tutta l’attività processuale pregressa, implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub indice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico.

I fatti della causa che interessano nel giudizio di legittimità, non sono soltanto i fatti storici oggetto di contestazione, ma anche le valutazioni giuridiche di tali fatti prospettate dalle parti o utilizzate dai giudici di merito. La esposizione della storia di una vicenda giuridica e processuale che deve essere ulteriormente valutata dal giudice di legittimità implica, accanto alla selezione dei fatti ancora rilevanti, anche la necessità che vengano indicate le categorie giuridiche entrate nel gioco processuale, previa eliminazione “del troppo e del vano”, perchè il giudice di ultima istanza ne possa valutare la corretta applicazione. Il ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione deve traghettare la vicenda giudiziaria, dalla giurisdizione di merito a quella di legittimità:

per assolvere a tale delicato compito, occorre una accurata opera di sintesi e di selezione dei fatti, in funzione di quanto rileva e di quanto è di interesse del ricorrente, nell’ottica di una legittima ed irrinunciabile strategia difensiva di elevatissimo livello.

Nell’adire la Corte Suprema occorre offrire ai giudici il “distillato” dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni della critica, nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.. Il ricorso dinanzi a questa Corte Suprema deve tracciare il binario lungo il quale il giudice di legittimità deve muoversi: se mancano tratti del binario, la Corte o è costretta a fermarsi, dichiarando, come nella specie, inammissibile il motivo di ricorso, oppure corre i rischio di deragliare.

La società ricorrente ha adottato la inammissibile tecnica del ricorso “farcito”, o del ricorso-sandwich, con il quale, forse nell’intento di evitare di incorrere in vizi di autosufficienza, è stato scaricata sulla Corte tutta la documentazione di merito (con la sola aggiunta di pagine-etichetta) quasi a dire “veda la Corte cosa le serve”. La “tecnica” adoperata, invece, è comunque errata perchè non soltanto non evidenzia le singole questioni già prospettate (che restano avviluppate nel magma indistinto del giudizio di merito) sulle quali si richiede l’intervento della Corte, ma comporta l’assenza della irrinunciabile opera di rielaborazione e rimeditazione della vicenda processuale nell’ottica del giudizio di legittimità. Colui che adisce la Corte Suprema deve selezionare i fatti rilevanti e di suo interesse, deve evidenziare le categorie giuridiche, eventualmente male utilizzate o i vizi logici della ricostruzione dei fatti, altrimenti elude, come è accaduto nella specie, il precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., n. 3. Questo, va letto nel senso che devono essere portati a conoscenza del giudice di legittimità soltanto i fatti che, in funzione dell’interesse delle parti, siano rilevanti per la comprensione e la corretta soluzione dei quesiti. Se il ricorso non opera l””espianto” delle questioni da prospettare alla Corte, il ricorso stesso (non soltanto non è autosufficiente perchè non indica dove e come le questioni sono state già prospettata, contando su una inesigibile opera di supplenza del giudice di legittimità) manca del requisito della specificità dei motivi, affidati ad un richiamo (rectius: ad una riproposizione integrale e perciò) comunque generico e generalizzato agli atti processuali. La tecnica della interposizione degli atti del giudizio di merito tra le pagine della impugnazione dinanzi a questa Corte, allevia, indebitamente, colui che ricorre dallo sforzo di rappresentare sinteticamente fatti e categorie giuridiche sui quali si vuole che la Corte stessa eserciti il suo magistero ma, nel contempo, grava, altrettanto indebitamente, il giudice di legittimità di un compito che non gli appartiene. Il ricorrente non può riversare sulla scrivania del giudice di legittimità la materia grezza degli atti processuali, perchè lo stesso giudice di legittimità scelga ad libitum ciò che serve e/o ne tragga una sintesi, quale che sia, aggirando così i limiti del giudizio di legittimità. Questa tecnica si risolve nel tentativo di imporre una rivisitazione generalizzata degli atti processuali, che appartiene esclusivamente al giudice del merito.

Comunque, come già accennato, anche il principio dell’autosufficienza, che impone di riassumere le questioni già prospettate (con specifica indicazione del dove, del come e del quando), prima della riproposizione delle stesse dinanzi al giudice di legittimità, non può ritenersi rispettato quando venga adottata la tecnica della “spillatura” degli atti.

Il principio dell’autosufficienza vuole che il ricorso, nel denunciare un vizio di legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del flash-back processuale, che presuppone l’espianto della questione stessa dal suo contesto, al fine di certificarne il carattere di non novità e di offrirne una rappresentazione corretta e corrispondente a quella prospettata nei gradi di merito, per consentire poi la valutazione della rilevanza e dell’interesse del ricorrente a proporla. Il momento della verifica degli atti viene soltanto dopo la esposizione autosufficiente e non può essere anticipata, se non eludendo e snaturando la tecnica della riproposizione in chiave retrospettiva di una questione già affrontata.

In definitiva, ritiene il Collegio che si debba dare continuità al più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte per cui – superando un precedente isolato arresto (Cass. 14001/2003) – “La prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti ad una brevissima ed insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso” (Cass. 4023/2009; conf. SS.UU. 2602/2003, 12761/2004). Ne consegue che il ricorso in esame, redatto nelle forme sopra indicate, è inammissibile.

Peraltro, anche in astratto (ex art. 363 c.p.c., comma 3) le questioni prospettate dalla ricorrente al di fuori di ogni contesto processuale (che però è sempre necessario per la verifica dell’interesse ad agire, della non novità della questione, e così via), il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Infatti, tutti e tre i motivi (il primo dei quali redatto anch’esso con la tecnica del sandwich), denunciando vizi di motivazione degli atti di accertamento, fanno riferimento al merito delle procedure di accertamento e al contenuto dei relativi avvisi ed invocano altresì l’esito di una perizia ed il contenuto di un contralto di leasing, materia evidentemente estranea al giudizio di legittimità.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 900,00 (novecento/00), di cui Euro 700,00 (settecento/00) per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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