Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15180 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2816/13 proposto da:
Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco pro tempore
D.B.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 91,
presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale della
Grande Muraglia n. 289, presso lo Studio dell’Avv. Luca Lo Bosco,
rappresentato e difeso dagli Avv. Giovanni di Giandomenico e Ernesto
Sallese, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 51/04/11 della Commissione Tributaria
Regionale del Molise, depositata il 2 dicembre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Ferdinando D’Amario, per il ricorrente;
udito l’Avv. Giovanni di Giandomenico, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 51/04/11 depositata il 2 dicembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione n. 181/03/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da L.F. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) TARSU 2003 2004 2005 2006 con il quale veniva recuperato a tassazione l’arenile prospiciente i locali dello stabilimento balneare del contribuente.
Per quanto rimasto d’interesse la CTR riteneva il litorale non assoggettabile all’imposta osservando che il reg. com. correttamente non contemplava le spiagge tra le superfici assoggettabili a TARSU in quanto le stesse non erano idonee a produrre rifiuti, “dovendosi invece individuare quali superfici tassabili solo quelle coperte destinate ad ospitare lo stabilimento balneare vero e proprio”.
Contro la decisione della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, a cui il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Disapplicazione di indiscusso principio giurisprudenziale”, il Comune censurava la CTR per non aver spiegato “da quale circostanza” avesse ricavato la non idoneità della spiaggia a produrre rifiuti.
1.1. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 5, 9 e 11 del regolamento comunale. Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”, il Comune nella sostanza contestava l’interpretazione della CTR secondo cui il regolamento comunale era nel senso di escludere le spiagge dall’imposta.
1.2. I motivi, che per la loro stretta connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati perchè in effetti la CTR ha senza alcuna spiegazione accertato che la spiaggia era improduttiva di rifiuti urbani, soltanto affermando apoditticamente la circostanza, senza consentire di comprendere l’iter logico seguito.
2. Assorbiti gli altri motivi.
4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.
PQM
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e altresì regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016