Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15180 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15180 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 7439-2014 proposto da:
AIELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO
VAGLIO, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, EQUITALIA SUD SPA
11210661002;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/07/2015

avverso la sentenza n. 6423/2013 del TRIBUNALE di ROMA del
18/03/2013, depositata il 26/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 07439 sez. M2 – ud. 17-02-2015
-2-

.,

FATTO E DIRITTO

Gabriele Aiello propone ricorso per cassazione contro Roma Capitale ed Equitalia,
9-

che non svolgono difese, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha
rigettato l’appello alla sentenza del GP di Roma che, pronunziando su
impugnazione a cartella esattoriale per asserita mancata notifica del verbale di

domanda come opposizione agli atti esecutivi dichiarandola improcedibile con
decadenza per tardività rispetto all’opposizione a sanzione amministrativa.
Il Tribunale interpretava la prima decisione e qualificava la domanda come
opposizione agli atti esecutivi tardiva in quanto proposta il 25.11.2008 rispetto ad
una notifica della cartella del 15.1.2008.
Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 22 e 23 1. 689/1981 e 615 I cpc

qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione con due quesiti finali.
Ciò premesso si osserva:
Avverso la cartella esattoriale in astratto sono ammissibili l’opposizione ex lege
689/1981 in finzione recuperatoria della pregressa tutela, quella all’esecuzione ex
art. 615 cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 cpc che presuppongono l’instaurazione
di un giudizio di opposizione nelle forme e con le modalità del codice di rito
(Cass. 20 aprile 2006 n. 9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc;).
Il ricorrente non dimostra l’interesse alla censura non superando e non impugnando
la dedotta tardività in ogni caso sussistente anche rispetto alla asserita opposizione
all’ esecuzione.
Peraltro è prerogativa del Giudice l’interpretazione della domanda e nella specie il
Tribunale l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi ed a sanzione
amministrativa.

accertamento, aveva rilevato la propria incompetenza per materia, qualificato la

Questa Corte non ignora che qualora il giudice dichiari inammissibile una domanda
così spogliandosi della potestas iudicandi è inammissibile il motivo di
impugnazione che ne contesti solo la motivazione svolta ad abundantiam ( S.U.
30.10.2013 n.24469) ma la fattispecie è diversa in quanto la pronunzia del GP non
presenta tali caratteristiche e la complessiva interpretazione della domanda, come

I due quesiti finali, peraltro non necessari ratione temporis trattandosi di sentenza
del 2013, non sono risolutivi.
In particolare il primo è equivoco nel duplice incompatibile riferimento ad una
irregolare notifica del verbale di accertamento e ad un difetto di notifica dell’atto
presupposto.
Il secondo chiede se l’impugnazione della c.d. maggiorazione, sul presupposto che
si contesta il diritto ad agire per mancanza di titolo esecutivo, possa essere o meno
legittimamente proposta attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc,
senza superare l’affermazione della sentenza che trattasi di vizio della procedura
che consente al destinatario della cartella di recuperare l’impugnativa dell’atto
omesso, purchè lo faccia nei termini previsti per tale impugnativa.
L’ambivalente censura di violazione degli artt. 22 e 23 della legge 6.899/1981 e
dell’art. 615 I cpc non è, pertanto, fondata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza ex dpr 115/2002 dei
presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 17 febbraio 2015.
Il consigliere estensore

il Presidente

precisata dal tribunale, è corretta.

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