Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15180 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10075-2014 proposto da:

LE GIARE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO FERRARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST VERONA,

depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.La controversia promossa dalla società “Le Giare” srl ha ad oggetto l’avviso di liquidazione di imposta e contestuale atto di contestazione delle sanzioni, relative all’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 Tariffa allegata, concernente un atto di compravendita stipulato in data 11.03.2009, ò conseguenti alla revoca della agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, ex art. 33 per avere la società alienato il terreno senza avere provveduto alla necessaria edificazione.

La CTP di Verona aveva accolto il ricorso con decisione impugnata dall’Agenzia delle Entrate.

La CTR del Veneto ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che – nonostante l’avvenuto completamento delle opere entro il termine fissato dalla legge – le agevolazioni fiscali sono riconosciute dal legislatore con riferimento all’area che deve essere oggetto dell’intervento edilizio; mentre il contratto di trasferimento immobiliare vincolava l’acquirente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di alcune porzioni dell’intero fondo. Ad avviso dei giudici regionali, le agevolazioni erano state applicate all’atto di acquisto nella sua interezza e non alla parte oggetto di urbanizzazione.

La CTR respingeva poi l’appello incidentale dell’Agenzia in punto sanzioni.

Avverso la sentenza n. 154/15/13, depositata il 2.12.2013, la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati nelle memorie difensive.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa Parte I allegata, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali trascurato di valutare che l’oggetto della compravendita consisteva nell’impegno della società di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per la lottizzazione del terreno residuo, procedendo quindi alla vendita dei singoli lotti di terreno edificabile così urbanizzati. Deduce la ricorrente che erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che il beneficio potesse trovare applicazione con riferimento alla costruzione di opere da edificare per l’area nella sua interezza.

Al riguardo, argomenta l’ente ricorrente che il completamento dell’intervento nel termine di cinque anni è l’unica condizione richiesta per usufruire delle agevolazioni, non prevedendo la norma citata la necessità che l’intervento riguardi l’intera area acquistata nè la previsione di una corrispondenza tra misura del beneficio e misura dell’area interessata dall’intervento.

3.Con la seconda censura, che reca violazione della medesima normativa indicata nella rubrica del primo motivo, la ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’integrale utilizzazione edificatoria dell’area, che, al contrario, non costituirebbe il presupposto, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, per godere delle agevolazioni fiscali.

Deduce, a tal proposito, che l’utilizzazione edificatoria dell’area era richiesta dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, poi modificata dalla L. n. 244 del 2007 che ha abrogato il riferimento detto, introducendo la diversa condizione di “completamento dell’intervento”.

4. Le censure, in quanto relative a questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente.

5.Esse sono destituite di fondamento.

6. “Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa allegata, nel testo in vigore dal 01.01.2008 al 06.04.2011, disponeva fra l’altro l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere “…se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto…”

La disposizione faceva seguito a precedente norma contenuta nella L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 secondo la quale “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensì della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”.

Della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25 e 26, stabiliscono poi che “Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’art. 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenzialè comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento…”

La modifica introdotta dalla L. n. 244 del 2007 del lemma “intervento” anzichè “intervento edilizio” non ha inciso sulla ratio legis della normativa disciplinante le agevolazioni fiscali, nè ha inteso ampliare il concetto di intervento edilizio anche alla sola realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nell’interpretare la.norma, questa Corte ha affermato che “La fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’1 % ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, postula l’integrale realizzazione, entro il quinquennio, delle potenzialità edificatorie dell’area, requisito che, in analogia con quanto disposto dall’art. 2645-bis c.c., comma 6, può ritenersi integrato quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche (Cass. n. 30018/2017).

In particolare, con riferimento alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, questa Corte – con decisione n. 25266/2019 – ha statuito che ” In tema di agevolazioni tributarie, la fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, vigente ratione temporis, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realizzazione di una nuova costruzione, dovendosi escludere la sufficienza dell’esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione attesa la necessità di costruire un nuovo edificio ovvero di demolire e ricostruire altro preesistente, poichè la ratio legis della disposizione è intesa ad incentivare l’attività edificatoria nei terreni compresi nei piani suddetti (Cass. n. Cass.n. 3536/2018; Cass., n. 3.533/2017; Cass. n. 30018/2017; Cass. n. 12047/16; Cass. n. 15838/16, n. 14891/16, n. 14277/16, n. 13423/16; Cass., n. 12047/2016, non massimata; Cass. n. 5754/2016, non massimata; Cass.n. 25435/2015, non massimata; Cass. n. 3449/2014).

Secondo questa Corte, dunque, la contribuente non ha diritto ai benefici fiscali fruiti al momento della registrazione degli atti di acquisto delle aree edificabili, limitatamente alle aree vendute prima che la s.r.l. avesse direttamente provveduto alla utilizzazione edificatoria, non èssendo a tal fine sufficiente la sola realizzazione su dette aree delle opere di urbanizzazione oggetto di convenzione con il Comune (Cass. n. 1111/2017; Cass. n. 3533/2017; Cass. n. 3068/2017).

7.Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Alla pronuncia consegue la condanna della società alla refusione, in favore dell’amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 luglio 2020

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