Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15180 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15180 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16586-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ZATHO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 54/50/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.4.2012, depositata il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Data pubblicazione: 02/07/2014

A

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate difFirenzel ha proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia sentenza
n.5412012150 depositata il 16.5.2012 che ha confermato la sentenza resa dalla
CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Zatho s.r.1., in
liquidazione, avverso la cartella di pagamento relativa a IVA e altro per l’anno
2005, considerando la legittimità del comportamento della contribuente la
quale, dopo avere rinunziato all’istanza di rimborso del credito IVA per la quale
l’Amministrazione aveva adottato provvedimento di sospensione, aveva
provveduto a compensare lo stesso credito.
Con l’unico motivo proposto l’Agenzia lamenta che la CTR non avrebbe potuto
riconoscere il diritto a compensazione della contribuente, avendo rinunziato
all’istanza di rimborso — in data 22 luglio 2008- solo dopo la ricezione della
comunicazione di sospensione adottata dall’Ufficio e tardivamente, ben oltre i
termini previsti dall’art.2 comma 7 DPR n.322198- coincidenti con il 31 luglio
2006 in relazione all’annualità del credito(2005)-.
La società contribuente non ha depositato difese.
La censura appare fondata, pur risultando affrontata dalla giurisprudenza di
questa Corte in termini non perfettamente coincidenti con quelli esposti nella
censura avanzata dalla parte ricorrente.
Ed invero, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che fra il
diritto a detrazione e quello al rimborso del contribuente di un credito IVA
esiste un meccanismo di alternatività che impedisce di sperimentare entrambi i
rimedi da parte del contribuente rispetto all’eccedenza d’imposta. Si afferma,
infatti, che “in tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione
il credito d’imposta può essere esercitata soltanto nell’anno successivo alla
maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui all’art. 25
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, derivando tale preclusione dagli articoli 32,
comma 2°, e 55, comma 1°, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue
che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare
il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per
la relativa istanza” (cfr. Cass. n. 16257/2007).
Analoga considerazione va espressa con riguardo al rapporto fra rimborso e
compensazione, espressamente disciplinato dall’art.17 d.lgs.n.241/1997. Di ciò
si trae conferma dalla possibilità -introdotta dal legislatore solo per vicende
diverse da quella per cui è causa- che l’articolo 7, comma 2, lettera i), del D.L.
n. 70 del 2011, aggiungendo nel d.P.R. n. 322 del 1998 l’articolo 2 c.8-ter, ha
attribuito al contribuente di integrare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap per
modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del
credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario. Il carattere innovativo della previsione
consente, dunque, di affermare che prima dell’introduzione di tale meccanismo
non fosse possibile modificare l’oggetto della domanda di rimborso, se non nei
limiti di cui all’art.2 comma 8 e 8 bis dello stesso dpr n.322/1998 che disciplina
espressamente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Ric. 2013 n. 16586 sez. MT- ud. 22-05-2014
-2-

tubo

Orbene, questa Corte ha di recente affermato che “… acconsentire all’illimitato
esercizio della facoltà di revoca della scelta compiuta dal contribuente- di
chiedere il rimborso del credito IVA[n.d.rj-, anche oltre il periodo di imposta
in cui l’opzione deve essere effettuata, si pone in contrasto con il principio
dell’alternatività tra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla
dichiarazione annuale, nonché con l’obbligo, previsto dal cit. d.P.R n. 633, art.
30, comma 2, di portare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, al fine
di rendere conoscibile e controllabile da parte dell’ufficio la complessiva
posizione del contribuente nell’arco del biennio di riferimento (cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 4246 del 23/02/2007; id. V sez. 12.2.2009 n. 3417; id. V sez.
26.2.2010 n. 4743)-cfr.Cass.n.24916/2013-.
Nella medesima direzione si è orientata l’Agenzia delle Entrate nella circolare
n.25/E del 19 giugno 2012, ove si è affermato tra l’altro, “… il contribuente può
rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando – entro il
termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo — una dichiarazione
integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come
eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro
VX).
Sula base di tali principi la sentenza impugnata, la quale non ha dato alcun
rilievo alla dedotta tardività dell’istanza di rinunzia all’istanza di rimborso,
ritenendo di potere giustificare l’annullamento della pretesa fiscale esposta in
cartella sul solo presupposto della presentata rinunzia, non è dunque conforme a
diritto.
Il Collegio, condivisa la relazione comunicata alle parti, accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Lombardia perché riesamini la fattispecie alla luce dei principi esposti, non
potendo la Corte provvedere all’accertamento della tempestività della domanda
di rinunzia all’istanza di rimborso i» mancanza degli-atti
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 24 maggio 2014 nella camèra di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

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