Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1518 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1518 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 27/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 4612-2013 proposto da:
IACOPINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato
CALDARERA MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FAVAZZO NINO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro

PROCURATORE

GENERALE

RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2012 della CORTE DEI CONTI

Regione Siciliana – PALERMO, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
udito l’Avvocato Mario CALDARERA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

SICILIA – Sezione giurisdizionale d’appello per la

R.g.n. 4612/13
Ud. 26 novembre 2013

Ritenuto in fatto

1. L’ing. Vincenzo Iacopino, in qualità di direttore dei lavori di
ristrutturazione e rifacimento della rete idrica nella frazione S. Giorgio del
Comune di Gioiosa Marea, venne condannato per responsabilità

Regione Siciliana al pagamento, in favore dello stesso Comune, della
somma di €. 83.000 circa, oltre rivalutazione ed interessi.
Lo Iacopino propose appello, chiedendo, in via preliminare, la
definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 231 e
ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana della Corte
dei conti, dapprima, con ordinanza n. 12/A/2011 del 31 gennaio 2011, ha
respinto l’istanza di definizione agevolata e, poi, con sentenza n.
198/A12012 del 26 giugno 2012, ha rigettato integralmente l’appello.
Per quanto qui interessa, con la detta ordinanza il giudice contabile,
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2007 — con la
quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
della normativa sopra citata -, ha osservato che, ad avviso della Corte, la
possibilità del giudice contabile di ridurre l’entità del danno risarcibile ai
sensi della legge n. 266 del 2005 è compresa nel potere riduttivo già
attribuito allo stesso giudice dagli artt. 82, comma 2, e 83, comma 1, del r.d.
n. 2440 del 1923; ne conseguiva che l’istanza doveva essere respinta per
carenza di interesse, avendo l’appellante la possibilità di ottenere nel
giudizio l’applicazione del detto potere riduttivo, anche nella misura
indicata dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge n. 266 del 2005.
Con la successiva sentenza, il giudice d’appello ha escluso che
sussistessero i presupposti per far uso del menzionato potere riduttivo.
2. Avverso entrambe le pronunce lo Iacopino propone ricorso per
cassazione, sulla base di un motivo, illustrato con memoria.
3. Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei
conti.

i

amministrativa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione ai principi di riparto della
giurisdizione — art. 111 Costituzione, 362 c.p.c. e legge 23 dicembre 2006,
n. 266, art. 1, commi 231-233”.
Lamenta, in sintesi, che la Corte dei conti, con le pronunce impugnate,
non ha esaminato nel merito l’istanza di definizione agevolata della

della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2007: così, tuttavia, il
giudice contabile sarebbe incorso in eccesso di potere giurisdizionale, sotto
forma di omesso esercizio della giurisdizione e conseguente mancata
erogazione della tutela giurisdizionale richiesta (richiama, in proposito,
Cass., sez. un., n. 3854 del 2012).
2. Il ricorso è infondato.
La citata sentenza n. 3854 del 2012 di queste sezioni unite ha enunciato il
principio secondo il quale, .
Nel caso in esame la Corte dei conti non ha negato la tutela
giurisdizionale normativamente garantita, ma, interpretando tale normativa

2

controversia – presentata dal ricorrente – per carenza di interesse, alla luce

anche alla luce della ricordata sentenza della Corte costituzionale, ha
ritenuto che il ricorrente difettasse del necessario interesse processuale.
La Corte, cioè, non ha negato la propria funzione giurisdizionale, poiché,
con l’ordinanza del 2011, ha esaminato l’istanza di definizione agevolata
riconducendola nell’ambito del generale potere di riduzione attribuito al
giudice contabile dagli artt. 82 e 83 del r.d. n. 2440 del 1923, e, poi, con la
sentenza del 2012, ha esaminato il tema dell’esercizio del potere riduttivo,

In conclusione, la censura del ricorrente investe non l’omesso esercizio
del concreto potere attribuito a quella Corte, assoggettabile al sindacato, ex
art. 362 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’accertamento dell’eventuale
sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del
giudice contabile, ovvero dell’esistenza stessa di vizi riguardanti l’essenza di
tale funzione giurisdizionale, bensì la sua modalità operativa, e, quindi, un
asserito error in procedendo o in iudicando, non rientrante nell’ambito di
operatività del menzionato sindacato in quanto afferente i limiti interni di
detta giurisdizione (cfr. Cass. n. 14503 del 2013).
3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte
solo in senso formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti.
4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico

di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
integralmente rigettata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente Vincenzo Iacopino,
3

negandolo per carenza dei presupposti di legge.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

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