Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1518 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 26/01/2010), n.1518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15718-2005 proposto da:

D.G.L., C.D., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentate e difese dall’avvocato MARINA PRATI giusta

procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO CALLIARI in Trento

11/6/2009, rep. n. 40701;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

sul ricorso 21662-2005 proposto da:

C.G., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ZORTEA MASSIMO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.L., C.D., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentate e difese dall’avvocato MARINA PRATI giusta

procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO CALLIARI in Trento

11/6/2009, rep. n. 40701;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/1/2005, depositata il 27/01/2005, R.G.N.

251/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che D.G.L. e C.D. hanno proposto ricorso per Cassazione nei confronti di C.G. avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 18/2005 emessa il 27 gennaio 2005;

rilevato che l’intimato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

rilevato che il difensore delle predette ricorrenti, a cui è stata conferita anche la facoltà di rinunciare con procura speciale dell’11 giugno 2009, con atto del 10 novembre 2009 ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo deceduto C.G. di cui C.D. è unica erede;

rilevato che in data 16 giugno 2009 l’amministratore di sostegno di C.G. ha chiesto a questa Corte il rinvio dell’udienza del 19 giugno 2009 perchè un difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e l’altro era gravemente inalato, e perciò aveva ottenuto dal G.T. di nominare un altro collegio difensivo che però non risulta essere stato poi nominato;

ritenuto che detta rinuncia e le ragioni della medesima, ancorchè non comunicata ai predetti precedenti difensori del C., valgono comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione dei ricorsi (Cass. 15980/2006), previa remissione degli stessi;

ritenuto di compensare le spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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