Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1518 del 22/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1518 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4142/2017 R.G. proposto da
Giubilei Adele, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Valeriani,
domiciliata presso la cancelleria della Corte, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 4493/14/16 depositata il 13 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
Data pubblicazione: 22/01/2018
ATTESO CHE
Circa l’avviso di accertamento notificatole per una plusvalenza
immobiliare realizzata nel marzo 2006, Adele Giubilei ricorre per
cassazione avverso il rigetto dell’appello da lei proposto contro il
rigetto dell’impugnazione in primo grado.
Il ricorso denuncia violazione degli artt. 67, 68 d.P.R. 917/1986
(primo motivo), omessa pronuncia (secondo motivo) e omesso
esame (terzo motivo), per non aver il giudice d’appello rilevato
l’assenza del presupposto impositivo dell’edificabilità del terreno
ceduto.
Ai sensi delle disposizioni di interpretazione autentica ex art. 11quaterdecies d.l. 203/2005, conv. I. 248/2005, art. 36 d.l.
223/2006, conv. I. 248/2006, l’edificabilità di un’area va desunta
dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore
generale, indipendentemente dagli strumenti urbanistici attuativi
(Cass. SU 25506/2006 Rv. 593375, Cass. 25676/2008 Rv.
605170, Cass. 16485/2016 Rv. 640777, Cass. 12308/2017 Rv.
644145); trattandosi di disposizioni di interpretazione autentica
ispirate da una ratio generale (già l’avvio del procedimento di
trasformazione urbanistica accresce il valore del terreno), esse
hanno portata retroattiva e valenza comune, applicandosi quindi
anche alle fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore e anche
ai tributi diversi da quelli espressamente contemplati (Cass.
27077/2014 Rv. 633675, Cass. 18655/2016 Rv. 641124, e
segnatamente per la plusvalenza immobiliare Cass. 15282/2008
Rv. 603940, Cass. 4116/2014 Rv. 629691, Cass. 16936/2016
Rv. 640874); assumendo che le citate disposizioni interpretative
non trovino applicazione nella fattispecie in quanto posteriori alla
cessione del terreno e limitate all’ICI, il ricorso si pone in frontale
contrasto coi superiori princìpi di diritto.
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Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.
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