Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15179 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17743/11 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco pro tempore

D.B.D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.

5637, presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cargill S.r.l., in persona del suo procuratore D.N.K.,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122,

presso lo Studio dell’Avv. Mario Valentini, rappresentata e difesa

dall’Avv. Ermanno Vaglio, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/01/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata ili3 maggio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ferdinando D’Amari, per il ricorrente; udito l’Avv.

Ermanno Vaglio, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 58/01/10 depositata il 13 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Molise dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la sentenza n. 202/02/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso promosso da Cargill S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) TARSU 2002 2003 2004 2005, a causa della mancanza della delibera della Giunta Comunale che autorizzava il Sindaco a presentare appello, ritenendo altresì che non fosse applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice è in questi casi tenuto ad assegnare un termine per il rilascio della necessaria autorizzazione.

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 207 del 2000. Violazione statuto Comune di Termoli”, il Comune deduceva come l’autorizzazione della Giunta Comunale non fosse più necessaria, se non nel caso in cui questa fosse stata prevista dallo Statuto Comunale.

Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è più necessaria l’autorizzazione della Giunta Comunale a stare in giudizio ed a meno di contraria previsione dello Statuto del Comune (Cass. sez. un. n. 12868 del 2005; Cass. sez. 1 n. 24433 del 2011); una contraria previsione che invece non stabilisce l’art. 29 dello Statuto che attribuisce le competenze della Giunta, Statuto per il quale vale il principio iura novit curia (Cass. sez. 1 n. 18661 del 2006; Cass. sez. 1 n. 16994 del 2004).

2. Assorbiti gli altri motivi.

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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