Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15179 del 11/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6853/2010 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCELLO PRESTINARI n. 15, presso lo studio dell’avvocato SCOZZAFAVA
OBERDAN Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PESSI ROBERTO, SANTORI MAURIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO
35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI Domenico, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’AMATI NICOLETTA,
D’AMATI GIOVANNI NICOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2555/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/09/2009 r.g.n. 10546/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/06/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega ROBERTO PESSI;
Udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per estinzione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, accogliendo per quanto di ragione il ricorso proposto dal giornalista S.M. nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana spa, per quanto ancora in questa sede rileva accertò l’inadempimento della RAI all’obbligo di adibire il ricorrente all’attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento all’informazione di attualità di prima serata e di programmi di reportage di seconda serata; dichiarò il diritto del ricorrente ad essere adibito all’attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità, nonchè di programmi di reportage, condannò la RAI al risarcimento del danno da lucro cessante e a quello da demansionamento.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23.3 – 21.9.2009, respinse il gravame principale della Rai e quello incidentale del S..
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la RAI – Radiotelevisione Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su dieci motivi e illustrato con memoria.
L’intimato S.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Prima dell’udienza di discussione è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite, e di contestuale accettazione della rinuncia da parte dell’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ritualità della rinuncia e dell’accettazione della medesima, sottoscritte rispettivamente dal Direttore Generale della ricorrente e dal controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio (art. 391 c.p.c.).
Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’adesione personale del controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011