Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15179 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15179 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16117-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO
06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrenti contro
EREDI COCO SEBASTIANO DI COCO NICOLO’ E C. SNC,
COCO NICOL0′;

intimati

avverso la sentenza n. 93/18/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA
dell’8.3.2012, depositata il 10/05/2012;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia n.9312012118, depositata il 10
maggio 2012, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che
aveva annullato la cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte e indebito
credito d’imposta goduto dalla Eredi Coco Sebastiano di Coco Nicolò e c snc .
La CTR riteneva infondato l’appello e provati i requisiti oggettivi e soggettivi
necessari per godere delle agevolazioni inerenti e conseguenti la normativa
vigente, affermando che la sentenza di primo grado aveva legittimamente
motivato sul diritto ad usufruire del credito.Aggiungeva poi di confermare “il
punto, già chiarito dai primi giudici,che ai sensi di legge la negazione del
credito di imposta deve essere preceduta dalla rituale notifica di un
provvedimento che nel caso in esame manca totalmente”.
La società contribuente e Coco Nicolò, intimati dall’Agenzia, non hanno
depositato difese.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione
dell’art.36 d.lgs.n.546192 e con il secondo prospetta l’insufficiente motivazione
della sentenza, in violazione dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
Occorre premettere che i due motivi, che meritano un esame congiunto in
relazione alla loro stretta connessione, sono parzialmente inammissibili se
riferiti alla pretesa fiscale relativa al credito d’imposta preteso
dall’amministrazione in forza di controllo automatizzato. L’Agenzia, infatti,
non ha specificamente impugnato la statuizione che ha ritenuto non utilizzabile
la procedura di controllo automatico ex art.36 bis dpr n.600/73 per i casi di
credito d’imposta illegittimamente utilizzato dal contribuente.
La mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi della decisione
impugnata rende inammissibile l’impugnazione quanto alla pretesa fiscale
relativa all’importo della cartella concernente il credito d’imposta disconosciuto
dall’Ufficio, risultando passata in giudicato la statuizione non impugnata
dall’Agenzia.
E’ invece fondato il vizio di omessa motivazione prospettato con la seconda
censura in ordine alla pretesa fiscale relativa alle ritenute alla fonte apparendo
la motivazione apodittica, nella parte in cui dà atto dell’infondatezza delle
censure esposte dall’Agenzia senza riportarle ed esaminarle compiutamente.
Con ciò rendendo impossibile ogni attività di verifica della logicità e congruità
della decisione impugnata.
Il Collegio, condivisa la relazione comunicata, accoglie per quanto di ragione il
secondo motivo, rigettato il primo disponendo la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia-Catania- per
nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis cpc
Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, rigettato il primo.
Ric. 2013 n. 16117 sez. MT – ud. 22-05-2014
-2-

CONTI.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della SiciliaCatania- per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso all’udienza del 22 maggio 2014 nella camera di consiglio della
sesta sezione civile in Roma.

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