Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15178 del 22/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9377/10 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Commissario prefettizio

A.R., elettivamente domiciliato in R.V.T.n.5.,

presso lo Studio legale dell’Avv. F.D., che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Mare Pronto S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore C.G., Società prima denominata Arena Surgelati

incorporante Ipagel S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Italia n. 102, presso lo Studio dell’Avv. Lanfranco Gentile,

rappresentata dall’Avv. Antonella Castrignanò;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/04/08 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 16 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ferdinando D’Amario, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 69/04/08 depositata il 16 ottobre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Molise, rigettato l’appello del Comune di Termoli, confermava la decisione n. 56/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da Ipagel S.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) TARSU 2001 2002 2003 2004, Per quanto rimasto d’interesse la CTR – affermato “di non poter pronunciare sull’eccezione di infedele dichiarazione sollevata dal Comune, in quanto non eccepita nel giudizio di primo grado” riteneva che la contribuente avesse depositato “ampia documentazione atta a dimostrare la destinazione d’uso dei locali dello stabilimento” in cui venivano prodotti rifiuti speciali pericolosi o tossici o comunque non assimilabili e pertanto non assoggettabili a TARSU ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e), e oltrechè a ulteriore sostegno “allegato registri di scarico, contratti con ditte specializzate e relativi costi” riguardanti il loro smaltimento. Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo complesso motivo di ricorso, il Comune lamentava sotto un duplice profilo:

1.1. “Violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul richiesto”, sottoponendo il seguente quesito: “Se sussiste violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. per avere il Giudice omesso di pronunciarsi in ordine al dedotto sulla: – intervenuta assimilazione, ex delibera di Giunta n. 188 del 21 maggio 1988, che aveva reso imponibili le superfici operative produttive di rifiuti speciali assimilati; – vigenza del presupposto impositivo D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 dato dalla occupazione detenzione di locali e di aree scoperte; – irrilevanza della circostanza che il contribuente avesse affidato a terzi i rifiuti essendo tenuta, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59 al conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani e degli assimilati; – verifica della cessione onerosa a terzi ed alla insussistenza di esonero della tassa data da detta cessione; – presenza umana delle maestranze e degli addetti implicante la produzione di rifiuti urbani”.

1.2. “Violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione”, sottoponendo il seguente quesito: “Se sussiste extrapetizione con violazione del principio di rispondenza tra chieste pronunciato ex art. 112 c.p.c. per avere il giudicante deciso in ordine a questione, concernente la non destinazione alla produzione delle superfici recuperate tassazione, non posta dalla parte appellante nè rilevabile d’ufficio”.

1.3. Per entrambi i dedotti profili il Comune si doleva nella sostanza che la CTR, “invece di statuire sulla eccepita intassabilità delle aree”, avesse deciso che le stesse dovessero andare esenti dall’imposta “per il solo fatto di essere destinate alla produzione” ecc. 1.4. Il complesso motivo è sotto i due sintetizzati aspetti infondato perchè la CTR all’evidenza ha in effetti proprio statuito che le aree in discussione non erano assoggettabili a TARSU, semplicemente ha utilizzato argomentazioni giuridiche e di fatto che il Comune non condivide (Cass. sez. 2 n. 8909 del 2013; Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013).

2. Con il quarto articolato motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame e pronuncia. Violazione principio onere della prova. Violazione D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 – Vizio di motivazione”, ancora da esaminarsi con precedenza per il suo carattere logico giuridico preliminare, il Comune sosteneva come l’onere di provare le superfici esenti da imposta fosse a carico della contribuente, che per es. avrebbe dovuto dimostrare la produzione di rifiuti nocivi o pericolosi nelle aree in contestazione, mentre invece erroneamente la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’obbligo di fedele denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 cit., art. 70. Venivano quindi sottoposti i seguenti quesiti: – “Se sussiste violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. per avere il Giudice omesso di pronunciarsi in ordine al dedotto sull’obbligo di fedeltà di dichiarazione del contribuente D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70”; – “Se viola il principio dell’onere della prova, derivante dal detto art. 70 nonchè dall’art. 2697 c.c., la sentenza che assume che l’onere di provare l’esistenza e le entità delle superfici esenti da TARSU e più in generale dei fatti modificativi o estintivi della pretesa tributaria conseguente alla produzione di rifiuti speciali tossici e nocivi, gravi non sul contribuente ma sul Comune tenuto a dare prova delle quantità di rifiuti prodotti, dell’introito economico derivatone alla società, nonchè della convenzione ripassata con la contribuente per la raccolta e lo smaltimento; – “Se configura violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 l’infedele denuncia del contribuente che dichiara superfici inferiori a quelle in essere”; “Se concretizza vizio di motivazione la sentenza che ritiene onerato della prova il Comune impositore senza offrire i riferimenti in diritto statuendoti tale obbligo probatorio”.

Il motivo è infondato sotto ogni profilo dedotto.

In particolare: a) non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che, come si è avuto cura di rammentare in narrativa del presente, la CTR ha escluso di poter pronunciare sull’infedele dichiarazione D.Lgs. n. 507 cit., ex art. 70 per la ragione che l’eccezione non era stata formulata in primo grado; peraltro, deve essere fatto inoltre osservare che la dichiarazione della contribuente era stata comunque giudicata “fedele” in quanto la CTR aveva ritenuto provato che le superfici da assoggettare a TARSU erano state quelle esattamente dichiarate; b) non sussiste la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che, come ancora ricordato in narrativa del presente, la CTR ha appunto ritenuto sulla scorta della documentazione prodotta che la contribuente avesse dato dimostrazione della correttezza della denuncia delle superfici assoggettabili a TARSU; c) non sussiste la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 perchè la CTR, come si è più volte ripetuto, ha accertato la correttezza della dichiarazione delle superfici tassabili; d) non può all’evidenza costituire vizio di motivazione, il difetto motivazione giuridica addebitato alla CTR, questo perchè il vizio di motivazione giuridica rileva esclusivamente sotto il profilo del vizio di violazione di legge denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tant’è vero che in caso di motivazione giuridica insufficiente o contraddittoria, la Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, è semplicemente tenuta a integrarla o a correggerla se la pronuncia è conforme a diritto (Cass. sez, trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62”, sempre da esaminarsi prima del secondo motivo, il Comune evidenziava come il presupposto impositivo della TARSU fosse “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”, che pertanto in ragione della “comprovata attestazione che vi era produzione di rifiuti assimilati, il giudicante avrebbe dovuto ritenere l’imponibilità dei locali accertati” ecc., sottoponendo il seguente quesito: “Se configura violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 la sentenza che ritiene esenti da imposizioni le superfici per le quali vi era stata in giudizio attestazione di produzione di rifiuti assimilati”.

Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso in realtà si censura l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo cui la contribuente aveva dimostrato che nelle aree in contestazione venivano prodotti rifiuti tossici o nocivi o comunque non assimilati a quelli urbani e pertanto non assoggettabili ad imposta, un vizio quindi da denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007).

4. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, difetto di analisi, ed incoerenza del ragionamento”, il Comune sosteneva che la CTR pur facendo esatto riferimento “alla normativa operante”, secondo cui “vi è intassabilità delle superfici di lavorazione industriale solo ove produttive di rifiuti tossici o nocivi o non dichiarati assimilabili a quelli urbani”, aveva poi nel merito erroneamente ritenuto “che in tutto lo stabilimento si producessero rifiuti tossici o nocivi smaltiti direttamente”, venendo infine a sottoporre il seguente quesito: “Se concretizza vizio di motivazione della sentenza sia sotto il profilo della contraddittorietà, del difetto di analisi, della incoerenza del ragionamento nonchè del difetto assoluto di motivazione laddove rileva in fatto una produzione di rifiuti assimilati asserita dalla stessa contribuente e di contro motiva l’esenzione in ragione della produzione di rifiuti tossici o nocivi; e laddove omette di indicare i dati e gli elementi da cui è stato tratto il proprio convincimento nella correlazione tra la produzione di rifiuti tossici o nocivi e le relative superfici di essi produttive”.

Il motivo è infondato perchè con lo stesso si critica nella sostanza la CTR per aver male apprezzato le prove prodotte documentali rammentate in narrativa del presente, sennonchè in questo giudizio di legittimità non è possibile sovrapporre alcun diverso apprezzamento circa la concludenza delle prove rispetto a quanto ritenuto dal giudice del merito (Cass. sez. 2 n. 12574 del 2014; Cass. sez. 2 n. 7330 del 2013).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in Euro 6000,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA