Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15178 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15178 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11612-2014 proposto da:
MAZZA EMILIA, MAZZA VALERIO,VMAZZA FULVIO MARIA,
quali eredi di Ciacci Anna e Mazzi Pasquale, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio
dell’avvocato DEBORA NANCI, rappresentati e difesi dall’avvocato
CARLO PETITTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
UNICREDIT SPA, incorporante le società Unicredit Banca, Unicredit
Banca di Roma e Banco di Sicilia e Calabria, in persona del
Responsabile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
MIRIGLIANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 20/07/2015

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 23/10/2012, depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MARIA CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Il Credito Italiano ottenne dal Tribunale di Catanzaro un decreto
ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della MIO
Mutuato Industrie Olearie S.r.l. e dei fideiussori Fulvio Mazza,
Pasquale Mazza e Anna Ciacci per la somma di lire 314.282.597, con
iscrizione di ipoteca giudiziale.
Propose opposizione al decreto ingiuntivo la Ciacci, disconoscendo la
propria firma apposta sui documenti attestanti la fideiussione bancaria.
Si costituì nel giudizio di opposizione il Credito Italiano, chiedendone
il rigetto.
Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, ordinò
la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore del Credito Italiano e
compensò interamente le spese di lite «per ragioni di equità ed in
considerazione della buona fede dell’Istituto Bancario». Rigettò,
inoltre, la domanda, avanzata dall’opponente, di risarcimento del
danno ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., connessa
alla iscrizione ipotecaria effettuata del Credito Italiano, in quanto non
esaurientemente provata.
2. La sentenza è stata appellata in via principale dalla s.p.a.
UNICREDIT, subentrata al Credito Italiano, ed in via incidentale dagli

Ric. 2014 n. 11612 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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dell’Il /06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

eredi di Anna Ciacci e di Pasquale Mazza, nel frattempo deceduti, in
3i RM
persona di Fulvio Maria, Valerio
-milia Mazza.

fLti

La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato entrambi gli appelli,
condannando la Banca appellante principale al pagamento delle spese
del giudizio di appello.
G-figgictuf

Fulvio Maria, Valerio Ar

ha Mazza, con unico atto affidato a due

motivi.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere parzialmente accolto.
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 96, secondo comma, del codice di procedura civile.
5.1. 11 motivo non è fondata
Risulta dagli atti che la domanda di cui all’art. 96 cit. è stata respinta dal
Tribunale, in primo grado, per ragioni di equità ed in considerazione
della buona fede della Banca e dell’astratta configurabilità
dell’obbligazione tra le parti.
La sentenza d’appello, pur avendo dedicato al problema una
motivazione assai stringata, ha dato conto di avere confermato, nella
sostanza, la decisione del primo giudice; e, d’altra parte, la condanna
aggravata non consegue automaticamente al rigetto della domanda, ma
presuppone che il creditore procedente abbia agito «senza la normale
prudenza», ossia in totale assenza della cautela tipica dell’uomo di
media diligenza, il che è stato positivamente escluso in sede di merito,
con accertamento in fatto che non è oggetto di ulteriore valutazione
nella presente sede di legittimità.

Ric. 2014 n. 11612 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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FuL c

3. Contro la sentenza della Cotte d’appello di Catanzaro ricorrono

6. Con il secondo motivo, si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,

,

per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla condanna alle
spese nel giudizio di primo grado.
6.1. Tale motivo appare fondato.

al tipo di vizio censurato — che effettivamente gli odierni ricorrenti
hanno proposto, in sede di appello, un motivo col quale hanno
contestato la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo
grado; ma su tale profilo la Corte d’appello non si è pronunciata.
Tuttavia, poiché si tratta di un giudizio intrapreso nel 1994, ad esso si
applica il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore a
quella introdotta con le successive modifiche del 2005, 2009 e 2012.
Ne consegue che trova applicazione, raiione temporis, il principio di cui
alla sentenza 30 luglio 2008, n. 20598, delle Sezioni Unite di questa
Corte secondo cui, nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2,
comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per
giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche
se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente
riferite a detto provvedimento; purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici
dello stesso siano chiaramente e non equivocamente desumibili dal
complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di
merito (o di rito).
Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
all’accoglimento del secondo motivo di ricorso può seguire la decisione
nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con
conferma della statuizione di compensazione pronunciata dal primo
giudice.
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Risulta dagli atti del giudizio — ai quale la Corte ha accesso in relazione

7. Si ritiene pertanto che il ricorso sia da trattare in camera di consiglio,
con rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno depositato una memoria alla trascritta relazione,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Le osservazioni contenute nell’indicata memoria, infatti, non spostano
i termini del problema e si risolvono nella riproposizione di argomenti
già vagliati nella depositata relazione. In particolare, per quanto
riguarda il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 96, secondo
comma, cod. proc. civ., la possibilità di ottenere la condanna della
parte che ha trascritto una domanda giudiziale o iscritto un’ipoteca
giudiziale è sempre collegata al fatto che l’attore abbia agito «senza la
normale prudenza», valutazione che spetta al giudice di merito ed è
evidentemente preclusa nella presente sede di legittimità.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato quanto al primo motivo ed accolto
quanto al secondo. In relazione al motivo accolto, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa, ai
sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., confermando la
decisione di compensazione pronunciata dal giudice di primo grado e
colmando in tal modo l’omissione di pronuncia della Corte d’appello.
Dato l’esito complessivo del giudizio, la Corte ritiene equo compensare
per intero anche le spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi
La Corte ngetta il primo motivo di ricorso, accogfie il secondo, cassa la
sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, conferma il

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A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di primo
grado emesso dal Tribunale di Catanzaro.
Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3,1’11 giugno 2015.

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