Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15178 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 03/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23393 dell’anno 2015, proposto da:

L.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Franco Berti (C.F.:

BRT FNC 46M17 M059S), Claudia Neri (C.F.: NRE CLD 62L53 C529W) e

Saverio Gianni (C.F.: GNN SVR 55A14 H199D);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M., (C.F.: (OMISSIS));

G.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Claudio Casciani,

(C.F.: CSC CLD 35S18 G636Q) e Giovanni Pieri, (C.F.: PRI GNN 58S27

G713F);

F.F., (C.F.: (OMISSIS));

G.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentate e difese, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Paolo Panariti,

(C.F.: non dichiarato);

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore speciale Fr.En. rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dagli avvocati Marino Bianco

(C.F.: BNC MRN 36A17 A757S), Marina Bianco (C.F.: BNC MRN 67E59

D612C) ed Enrico Caroli (C.F.: CRL NRC 46D04 H501W);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1321/2014, depositata in data 15 luglio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3

maggio 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.C. ha agito in giudizio nei confronti di C.M. e G.C. per ottenere il risarcimento dei danni subiti cadendo dal tetto della loro abitazione, sul quale era salito per verificarne le condizioni in vista di una eventuale riparazione.

I convenuti hanno chiamato in giudizio la compagnia assicuratrice Unipol (oggi UnipolSai) Assicurazioni S.p.A., che a sua volta ha chiamato in giudizio gli altri proprietari del fabbricato, G.M. e F.F..

La domanda del L. è stata rigettata dal Tribunale di Pistoia.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il L., sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi: a) C.M. e G.C.; b) UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; c) G.M. e F.F..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione per errata o mancata applicazione dell’art. 1326 c.c.. Violazione del D.Lgs. n. 494 del 2006, artt. 3 e 4 e/o D.Lgs. n. 626 del 2004, artt. 3 e 7, e/o del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 10, e/o dell’art. 2087 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo – relativo alla dedotta responsabilità contrattuale dei convenuti – è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il rilievo dei giudici di merito in ordine alla mancata prova dell’avvenuto perfezionamento di un contratto d’opera o di un contratto di appalto tra l’attore ed i convenuti costituisce accertamento di fatto. Sulla base di tale accertamento di fatto, la corte di appello ha coerentemente escluso, in diritto, l’applicabilità delle norme di tutela del prestatore d’opera o dell’appaltatore invocate dal ricorrente.

Il motivo di ricorso in esame si risolve dunque, per un verso, nella inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio ai fini della revisione di un accertamento di fatto che, in quanto adottato sulla base dell’esame dei fatti rilevanti e supportato da adeguata motivazione, non è censurabile in sede di legittimità, mentre, per altro verso, denuncia la violazione di norme di diritto la cui applicabilità alla fattispecie, in base al suddetto accertamento di fatto, risulta correttamente esclusa dai giudici di merito.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 43 c.p.. Violazione degli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche all’illecito civile”.

Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

I giudici di merito hanno escluso la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, dedotta ai sensi dell’art. 2043 c.c.:

a) sia perchè hanno ritenuto insussistente la prova che fossero stati questi ultimi a chiedere espressamente al L. di salire sul tetto (essendosi limitati a consentirglielo, pur dopo avergli fatto presente che, ai fini del preventivo richiesto, non era necessario, mettendo a sua disposizione una scala per verificare le condizioni della copertura dell’edificio da un altro punto di osservazione, senza salire direttamente sullo stesso);

b) sia perchè hanno ritenuto irrilevante anche una siffatta eventuale richiesta, posto che il L. avrebbe ben potuto rifiutarsi di darvi seguito, trattandosi di attività pericolosa, e comunque avrebbe dovuto e potuto farlo, nel caso, ponendo in essere i necessari accorgimenti di sicurezza;

c) sia, infine, perchè hanno ritenuto, in fatto, ed in base alle stesse allegazioni dell’attore, che egli fosse caduto scivolando sul tetto, e che di conseguenza la caduta non poteva ritenersi derivare causalmente da una condotta illecita dei convenuti, condotta in effetti neanche precisamente e specificamente allegata nell’atto introduttivo.

Secondo il ricorrente, invece, la richiesta di salire sul tetto costituirebbe la causa dell’evento dannoso, ai sensi degli artt. 41 e 42 c.p., e la sua imprudenza non potrebbe ritenersi tale da interrompere il nesso di causalità.

Ma la censura non coglie nel segno.

I giudici di merito hanno in primo luogo incensurabilmente accertato, in fatto, che non vi era stata una specifica richiesta rivolta dai convenuti all’attore di salire sul tetto, ed hanno altresì correttamente ritenuto che, in ogni caso, la condotta imprudente dell’attore, titolare di impresa edile, che lo aveva fatto senza munirsi di adeguati supporti di sicurezza, era da ritenersi di per sè sola fatto idoneo a causare l’evento.

Inoltre, in diritto, ad abundantiam, hanno anche (del tutto correttamente) escluso che la suddetta eventuale richiesta avrebbe potuto costituire una condotta illecita fonte di danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il motivo di ricorso in esame è di conseguenza infondato nella parte in cui il ricorrente implicitamente contesta tale ultima corretta affermazione in diritto, ed è invece inammissibile nella parte in cui contesta gli accertamenti di fatto adeguatamente motivati dalla stessa corte di appello in ordine alla mancata prova della specifica richiesta di salire sul tetto da parte dei convenuti ed alla effettiva causa della caduta.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di C.M. e G.C.; complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di G.M. e F.F.; complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; oltre, per tutti, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA