Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15178 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19468-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/07/2006, r.g.n. 1791/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI per delega ENRICO LUBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto stipulato tra la società Poste ed il P. il 13 dicembre 1999, (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, e sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali), con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a partire da tale data, e condanna della società Poste alle retribuzioni maturate dal 4 novembre 2002 (data dell’atto di costituzione in mora accipiendi della società).

Avverso tale sentenza proponeva appello la Poste Italiane s.p.a. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata l’11 luglio 2006, respingeva l’appello considerando che gli accordi sindacali in materia prevedevano una scadenza temporale al maggio 1998. Propone ricorso per cassazione la società Poste affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste il P. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 contenente una delega in bianco alle organizzazioni sindacali circa l’individuazione di nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato, senza necessità di prova in ordine al nesso causale. Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

Seppure è vero che questa Corte ha più volte affermato (per tutte, cfr. Cass. sez. un. n. 4588 del 2006) che la delega alle organizzazione sindacali in materia, contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 non contiene limitazioni per le parti sociali circa l’individuazione di nuove ipotesi di assunzione a tempo determinato, svincolata in particolare da obiettive occasioni temporanee di lavoro, è altrettanto vero che, una volta individuate tali nuove o diverse ipotesi di assunzione a termine, spetta sempre all’azienda dimostrare che l’assunzione è riconducibile alla causale individuata dalle parti sociali.

In ogni caso il motivo non scalfisce minimamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il c.c.n.l. del 26 novembre 1994, ed i successivi accordi integrativi, prevedevano una precisa scadenza temporale al 30 aprile 1998. Al riguardo occorre osservare che le assunzioni a termine sono state effettuate in base all’accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede (clausola “madre”, di cui sopra) dovendo affrontare di processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa.

Successivamente, l’accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.

In data 27 aprile 1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14 c.c.n.l., comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l’Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l’accordo relativo al Part-time “Addendum all’art. 7 c.c.n.l. 26 novembre 1994”, con il quale viene modificata l’originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo “attuativo” del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da “attuare” e nulla da “riconoscere” dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine “oltre” la data fissata.

Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998.

2. – Resta così assorbita la seconda censura, con cui la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritenuta efficacia temporale delle pattuizioni sindacali al 30 aprile 1998.

3. – Con il terzo motivo la società Poste censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine all’aliunde perceptum ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile, sia poichè la relativa eccezione (come si evince dalla lettura della sentenza impugnata) non risulta proposta al giudice del gravame (nè la ricorrente riproduce od allega il relativo atto, in contrasto col principio dell’autosufficienza), sia in quanto il vizio denunciato si risolverebbe in una omessa pronuncia della corte di merito sulla relativa eccezione, da far valere quale error in procedendo (per violazione dell’art. 112 c.p.c.), che nella specie non è stato proposto, nè suffragato dallo specifico quesito di diritto.

Deve infatti chiarirsi che mentre il vizio di motivazione presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione ma l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione, l’omessa pronuncia su di una questione sottoposta al giudice di merito configura un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. 22 novembre 2006 n. 24856; Cass. 19 maggio 2006 n. 11844, 27 gennaio 2006 n. 1755).

4. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio di legitimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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