Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15177 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15177 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11331-2014 proposto da:
PARCHI GERMANA PRCGMN40B541693U, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G0 MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta e
difende uni:tam
e. eiite all’avvocato DANIELE GRANARA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente Contro

CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE SESTRI LEVANTE,
in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO PETROCCO,
MARCO GIOVANNI ORSÓLINO giusta procura speciale in calce al
controricorso;

(4558
Jig

Data pubblicazione: 20/07/2015

contraticorrente avverso la sentenza n. 1230/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 23/10/2013, depositata 11 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Alessandro Tozzi (delega avvocato Granata)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Germana Parchi convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Chiavari, il Condominio “Centro direzionale” di Sestri Levante,
chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta ad
un dislivello della pavimentazione esistente sul fondo scala del
parcheggio della Coop di Sestri Levante.
Si costituì la convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti operata
dall’attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attrice al pagamento
delle spese di lite.
2. Proposto appello dalla parte soccombente, la Corte d’appello di
Genova, con sentenza del 5 novembre 2013, ha respinto il gravame,
confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Germana Parchi con atto
affidato a quattro motivi.
Resiste il Condominio “Centro direzionale” di Sestri Levante con
controricorso.

Ric. 2014 n. 11331 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame delle prove,

5.1. Il motivo è inammissibile.
Trattandosi, infatti, di sentenza pubblicata in data 5 novembre 2013,
deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5),
cod. proc. civ., nel testo introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso in esame, tutti
i punti di cui al motivo in esame (testimonianze e documenti) sono
stati oggetto di esame e valutazione da parte della Corte d’appello,
sicché le censure sono da ritenere inammissibili sulla base dei criteri
indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di
questa Corte.
6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli ara. 2727 e 2729 cod. civ., sostenendo che la Corte
d’appello avrebbe erroneamente omesso di fare applicazione della
prova per presunzioni.
6.1. Il motivo non è fondato.
Esso, infatti, pur prospettando una violazione di legge, si risolve in una
censura assai simile a quella del primo motivo e, comunque, tende in
modo palese ad ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito
esame del merito.

Ric. 2014 n. 11331 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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costituite dalle testimonianze e dai documenti prodotti.

7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe
compiuto un’errata applicazione dei criteri di responsabilità di cui alla
norma indicata.

La pacifica giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che
anche in relazione alla violazione dell’obbligo di custodia di cui all’art.
2051 cit., sul danneggiato grava l’onere della prova in ordine
all’esistenza del nesso di causalità. Da ciò consegue che, avendo il
Giudice di merito ritenuto, con accertamento non sindacabile in questa
sede, che la dinamica dei fatti indicata dalla Parchi sia rimasta sfornita
di prova, non ha senso invocare la tutela di cui all’art. 2051 cit., che si
colloca comunque in un momento logicamente successivo rispetto alla
prova della dinamica del fatto.
8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., in ordine alla mancata ammissione
della c.t.u. medica volta alla determinazione dei danni subiti dalla
Parchi.
8.1. Il motivo è assorbito dai rilievi compiuti in ordine al motivo
precedente, che rende del tutto coerente la decisione della Corte
d’appello su tale aspetto.
9. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Ric. 2014 n. 11331 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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7.1. Il motivo non è fondato.

Le osservazioni contenute nell’indicata memoria, infatti, non spostano
i termini del problema e si risolvono nella riproposizione di argomenti
già vagliati nella depositata relazione, che la ricorrente neppure censura
in modo esplicito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui
curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’11 giugno 2015.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

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