Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15177 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15177 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 14914-2012 proposto da:
SCANIO CALOGERA SNCCGR36B59F485S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 22, presso lo
studio dell’avvocato MARCHESE MARIA RITA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIARRATANA DIEGO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
VASSALLO DOMENICO, VASSALLO GERLANDO;
– intimati avverso la sentenza n. 152/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 27/01/2012, depositata il 07/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Data pubblicazione: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
E’ stata depositata la seguente relazione:1. – Con sentenza depositata il 7-2-2012 la
Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado di condanna
di Calogera Scanio al risarcimento del danno da infiltrazioni di acqua ad un immobile
di proprietà di Domenico e Gerlando Vassallo.
Propone ricorso Calogera Scanio con un motivo.

2. – Il ricorso è soggetto,in ragione della data della sentenza impugnata, successiva
al 4-7-2009,alla disciplina dettata dall’art.360 bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a
della legge 18-6-2009 ,n.69. Può essere trattato in camera di consiglio,in applicazione
degli artt.376,380 bis 375 c.p.c. e dichiarato inammissibile.
3. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione ex art.360 n 5 c.p.c.
Assume la ricorrente che il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo
grado senza alcun riferimento agli elementi istruttori che avrebbero supportato la
decisione,basandosi su mere deduzioni soggettive del Tribunale e su una erronea
valutazione del materiale probatorio.
4.11 Motivo è inammissibile
Il giudice di appello , con motivazione logica e non contraddittoria,basata sulle
risultanze di una accurata c.t.0 analiticamente riportata in sentenza ,ha accertato che
i danni da infiltrazioni d’acqua all’immobile di proprietà dei Vassallo derivavano dal
cattivo funzionamento di una condotta idrica ubicata sotto la pavimentazione del vano
di proprietà Scanio.

5.Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di omessa motivazione la ricorrente

richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione
delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di
merito.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art.
360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale

risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi
della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
l

Non presentano difese gli intimati.

giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione.
La relazione è stata comunicata alla parte.

Il Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte
nella relazione e la soluzione adottata ,per cui il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso .
Nulla spese.

Roma 10-4-2014

Il Pre ente

Ritenuto in diritto

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