Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19396/2015 proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. (già Garboli S.p.a., società

incorporata nella Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.) nella persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Federica Corsini e Chiara Geremia ed elettivamente

domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Emilia, n. 88,

in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Consorzio Alta Velocità Milano Torino – C.A.V.TO.MI, nella persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente, in virtù di procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale, dall’Avv. Benedetto Giovanni Carbone e

dall’Avv. Gianluca Parente, ed elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Roma, via degli Scipioni, n. 288;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 3277/2015,

pubblicata in data 28 maggio 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 28 maggio 2015, la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo pronunciato il 3 dicembre 2009, avente ad oggetto il contratto di appalto dell’11 marzo 2005, n. (OMISSIS), con il quale il Consorzio Alta Velocità Torino Milano aveva affidato alla Garboli Conicos Impresa Costruzioni Generali s.p.a. (poi Garboli s.p.a. e poi incorporata nella Impresa Pizzarotti & C. s.p.a.) l’esecuzione delle opere complete, comprese tra la progressiva Km 115+357,80 e la progressiva Km 121 + 443, 41, della tratta Torino – Milano.

2. Con il lodo impugnato, gli arbitri avevano condannato il Consorzio al pagamento, in favore della Garboli, della somma di Euro 1.015.400,56, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione del lodo sino al soddisfo.

3. La Corte di appello ha accolto il primo motivo di gravame del Consorzio, ritenendo la nullità della notificazione della domanda di arbitrato e restando irrilevante l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione, posto che non potevano trovare applicazione le norme sulle notificazioni; i giudici di secondo grado hanno affermato che l’unica forma della notifica della nomina dell’arbitro con cui si dava impulso al procedimento arbitrale era quella della forma scritta dell’avvenuta notifica e, quindi, della documentazione scritta della avvenuta notifica; che, tuttavia, all’atto con il quale si esercitava l’opzione contraria al procedimento arbitrale era applicabile il termine di sospensione feriale in quanto il rispetto del termine costituiva una condizione dell’esercizio del diritto di agire in giudizio e che non poteva trovare applicazione il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 24866 del 2008, che riguardava in modo specifico il termine per il deposito del lodo; che non valeva ad escludere l’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale il carattere negoziale dell’arbitrato, occorrendo indagare di volta in volta il termine con riferimento al quale la sospensione era invocata e se il termine si poneva come condizione per fare valere in giudizio un diritto doveva ritenersi operante la sospensione dei termini; che, quindi, doveva affermarsi la tempestività della declinatoria di arbitrato notificata dal Consorzio il 30 ottobre 2007 e, quindi, nel termine di 45 giorni, decorrenti per effetto della sospensione feriale dal 15 settembre 2009; sussisteva l’incompetenza del collegio arbitrale, con conseguente nullità del lodo, a cui non poteva seguire la fase rescissoria.

4. L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi.

5. Il Consorzio Alta Velocità Milano Torino resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

6. L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. ha depositato controricorso.

7. La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Va preliminarmente rigettata, perchè infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente sul presupposto che lo stesso sarebbe proposto in violazione del disposto di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, posto che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3142).

2. In via gradatamente preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consorzio controricorrente per la violazione del principio di specificità, avendo la società ricorrente specificato le norme che si assumono essere state violate e avendo dedotto con censure distinte la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi (Cass., 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862).

3. Va disattesa, in ultimo anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

4. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, riferibile alle sole giurisdizioni ordinarie ed amministrative e non anche alle procedure arbitrali e del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 43 e 47, norme previste al fine di non rendere obbligatorio l’accesso ad una procedura arbitrale normativamente imposto dal D.P.R. n. 1063 del 1962.

Si duole il ricorrente che la Corte di appello non aveva considerato che la facoltà di declinare la competenza arbitrale era frutto di libere e precise scelte convenzionali e non di disposizioni normative di carattere processuale e che la giurisprudenza richiamata dai giudici di secondo grado riguardava ipotesi di procedimenti arbitrali “normativi” disciplinati dal D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 43 e ss., quest’ultimo abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231 e non ipotesi di arbitrati tra privati; appariva, quindi, gravemente illegittimo e, comunque, erroneo il ragionamento della Corte di appello che, al fine di affermare la soggezione del termine di declinatoria alla sospensione feriale, aveva applicato alla fattispecie in esame, una normativa abrogata in epoca di gran lunga precedente alla proposizione della domanda arbitrale, oltre che relativa a procedimenti arbitrali in cui era parte una pubblica amministrazione; il fatto che la clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 delle condizioni generali di contratto fosse frutto di una libera scelta delle parti e che la facoltà di declinare l’arbitrato discendesse da una pattuizione convenzionale escludeva che alla stessa potesse essere applicata la normativa in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto veniva in evidenza un atto di autonomia privata, non soggetto alla normativa prevista per i procedimenti giurisdizionali.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 In proposito, va ricordato che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, nella formulazione all’epoca vigente, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, dispone che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

4.3 Il tenore letterale della norma ha ricondotto l’operatività della sospensione feriale dei termini al presupposto della natura processuale dell’atto soggetto alla sospensione e della sua riconducibilità alla giurisdizione.

4.4 L’esame dei presupposti indicati ha portato questa Corte, ad affermare che la disciplina sulla sospensione dei termini, posta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, perchè istituto nato dall’esigenza di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva, valga per i soli termini processuali (Cass., 22 febbraio 2010, n. 4170) e che la richiamata disciplina non sia applicabile al termine dell’art. 820 c.p.c., comma 1, essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l’arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria ed è caratterizzato dall’esigenza di celerità, la quale costituisce una delle ragioni fondanti della scelta delle parti per la risoluzione delle controversie attraverso questo mezzo alternativo alla giurisdizione che, a sua volta, fonda una serie di deroghe alla stessa L. n. 742 del 1969 ed è coerente con l’inapplicabilità allo stesso dell’istituto in esame (Cass., 8 ottobre 2008, n. 24866).

4.5 A fronte di tali principi, pure affermati da questa Corte, deve darsi atto dell’avvenuto superamento dell’assunto della natura contrattuale dell’arbitrato in linea con la diversa tesi, affermata anche di recente, della sua riconducibilità alla giurisdizione, ciò che supera di rilevanza le diffuse argomentazioni esposte dalla società ricorrente sulla differenza tra l’arbitrato “normativo” e l’arbitrato tra “soggetti privati”.

Ed invero, la questione che viene in rilievo è la configurabilità o meno della “natura giurisdizionale” dell’arbitrato, come “modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale”, e la natura o meno di “atto processuale” della declinatoria della competenza arbitrale in quanto atto di esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente, tematiche che fanno venire meno il fondamento sistematico dell’esclusione della sospensione dei termini individuato dalla società ricorrente in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti che decidono di devolvere la controversia ad arbitri, perchè, per l’appunto, ciò che diventa dirimente è determinare quale natura abbia un atto con il quale una persona privata o pubblica, fisica o giuridica, si sceglie un giudice competente (arbitro o giudice ordinario) e se il giudice scelto, arbitro, eserciti un’attività che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. 4.6 Tanto premesso, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 12 aprile 1994, n. 3393, hanno precisato, che la decisione di declinare la competenza arbitrale prevista dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47, è atto di natura processuale, posto che sia la domanda di arbitrato, che la sua declinatoria sono disciplinate da norme di carattere processuale, consistendo entrambe nell’esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente e concorrendo, dai due contrapposti versanti, alla costituzione del rapporto processuale.

La conseguenza che è stata ricavata da questa Corte dalla ritenuta natura processuale della declinatoria della competenza arbitrale comporta che la relativa decisione rientra nella disponibilità tecnica del procuratore e quindi, per la P.A., dell’Avvocatura Generale dello Stato, in base al R.D. n. 1611 del 1933, art. 13, che stabilisce che l’Avvocatura generale deve consigliare e dirigere le Amministrazioni difese ex lege quando si tratti di “promuovere, contestare o abbandonare giudizi”. Questa Corte, già nella sentenza 22 dicembre 1969, n. 4022, aveva rilevato come tale normativa consenta a entrambe le parti di preferire la “competenza” del giudice ordinario, scegliendola invece di quella degli arbitri normativamente stabilita in via di principio dall’art. 43, o adendolo direttamente, ovvero declinando quella degli arbitri e che in tale contesto, la declaratoria non si pone come modifica di alcun patto contrattuale – trattandosi di scelta fra “competenze” normativamente stabilite – cosicchè consiste in un atto processuale, essendo processuale la “competenza” alternativa e facoltativa degli arbitri o del giudice ordinario, come tale rientrante nella disponibilità tecnica del procuratore e che la declinatoria della competenza arbitrale costituisce l’esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, che, attuandosi mediante un negozio unilaterale ad effetti anche processuali, di natura esterna al processo ed antecedente ad esso, postula una manifestazione di volontà chiara ed inequivocabile dell’Amministrazione, volta a ricondurre la controversia nell’ambito della giurisdizione, attraverso l’esclusione della cognizione arbitrale, che rispetto a questa si pone come eccezione alla regola (Cass., 22 agosto 2001, n. 11177; Cass., 7 maggio 2003, n. 6921; Cass., 19 marzo 2014, n. 6290; Cass., 17 settembre 2014, n. 19531).

Dai principi sopra richiamati discendono i seguenti corollari:

– nessun rilievo, ai fini della ritenuta natura processuale dell’atto di declinatoria della competenza arbitrale, assume la circostanza che la declinatoria della competenza arbitrale avvenga quando il rapporto processuale non si sia ancora costituito, non essendo stati ancora nominati gli arbitri, nè che l’atto di declinatoria possa essere compiuto dalla parte e non dal suo rappresentante processuale, che non è titolare di poteri sostanziali, ma solo processuali;

-l’atto di declinatoria della competenza arbitrale ha natura processuale perchè, escludendo la cognizione arbitrale, esprime la volontà della parte di ricondurre la controversia nell’alveo della giurisdizione.

4.7 Come già detto, la natura giurisdizionale dell’arbitrato come modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, ha trovato conferma in numerosi pronunciamenti di questa Corte.

In proposito è stato affermato che “L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass., Sez.U., 30 ottobre 2019, n. 27847).

In particolare, questa Corte, anche alla luce delle ultime modifiche legislative, di cui di qui a poco si parlerà, ha rimeditato la tesi sulla natura negoziale del lodo rituale (accolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. Sez. U., 3 agosto 2000, n. 527, seguita da molte sentenze successive) come istituto “ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale”, perchè fondato sulla “rinunzia all’azione giudiziaria”, superando anche il problema se il legislatore possa equiparare a certe condizioni le pronunce arbitrali che rispettino un determinato iter processuale alle sentenze dei giudici civili, giurisdizionalizzandole, senza collidere con i principi costituzionali, in tema di tutela dei diritti.

Può, dunque, affermarsi che è attualmente jus receptum il principio per cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Ne consegue che, in ragione della anzidetta natura (giurisdizionale) dell’arbitrato rituale, rimane valido, a maggior ragione, il principio, più risalente, secondo cui il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto, anche d’ufficio, ad esaminare e decidere la questione di giurisdizione che venga in rilievo a fronte di una lite compromessa in arbitri, come, nella specie (peraltro, anche su eccezione di parte), ha correttamente operato la Corte territoriale.

Anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. n. 25 del 1994 e dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l’eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell’impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d’ufficio (Cass. Sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418).

4.8 Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 luglio 2013, n. 223 ha rilevato la natura giurisdizionale e non negoziale dell’arbitrato rituale, statuendo che “con la riforma attuata con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l’attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica. Anche se l’arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest’ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale. Se, quindi, il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l’ordinamento processuale in maniera tale da configurare l’arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l’ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse”.

4.9 Specificamente questa Corte, sulla premessa che la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari, ma è consentito alle parti, nell’esercizio di una libera ed autonoma scelta, di derogare a tale regola agendo a tutela dei propri diritti davanti a giudici privati, riconosciuti tali dalla legge, in presenza di determinante garanzie e che l’autonomia privata si manifesta non già atto di disposizione del diritto, ma come atto che incide sull’esercizio del potere di azione che a quel diritto è connesso, ha affermato che affinchè il ricorso all’arbitrato possa considerarsi legittimo, occorre:

a) che la deroga stabilita dalla volontà concorde delle parti su diritti disponibili operi nei confronti di una controversia conoscibile dal giudice ordinario;

b) che l’arbitrato sia disciplinato da norme di legge che assicurino idonee garanzie processuali, non soltanto sul piano dell’imparzialità dell’organo giudicante, ma anche del rispetto del contraddittorio;

c) la possibilità di impugnativa (nei limiti in cui l’ordinamento processuale tipizza fattispecie di nullità) davanti agli organi della giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24153, citata).

4.9.1 La Corte, nella sentenza richiamata, ha poi specificato che la normativa introdotta con la L. n. 25 del 1994 e con il D.Lgs. n. 40 del 2006 contiene sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo arbitrale, e per soddisfare quelle indicazioni, sui limiti entro i quali la scelta di un giudice diverso da quello statale può essere, dall’ordinamento, affidata alla autonomia dei privati:

-la proposizione dei mezzi di impugnazione non è più condizionata (art. 827 c.p.c., comma 2) dall’emanazione del decreto di esecutività del lodo;

– il termine per la proponibilità dell’impugnazione per nullità, se il lodo è notificato, è quello “breve” di novanta giorni dalla notificazione, altrimenti è quello annuale decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione (cfr. anche Cass., Sez. U., 30 marzo 2021, n. 8776);

– il lodo rimane autonomamente impugnabile, con l’azione di nullità, indipendentemente dall’exequatur, in virtù della stessa efficacia della sentenza pronunziata dall’Autorità giudiziaria, fin dal momento in cui interviene l’ultima sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.).

4.9.2 Depongono nello stesso senso:

– la circostanza che il deposito del lodo si ricollega, oltre che alla sua esecutività (ed attitudine all’iscrizione ipotecaria, in virtù dell’art. 2819 c.c.) anche alla sua trascrivibilità, e conseguente efficacia anche verso terzi (artt. 824 bis e 825 c.p.c.);

– la previsione dei rimedi contro il lodo della revocazione straordinaria e dell’opposizione di terzo sia ordinaria che revocatoria;

– la concentrazione nella Corte d’Appello della competenza funzionale a conoscere dell’impugnazione per nullità, estesa, oltre che all’inosservanza del principio del contraddittorio, all’ipotesi di contrarietà del lodo a sentenza passata in giudicato o ad altro precedente lodo, non più impugnabile;

– la circostanza che la potestas iudicandi del giudice dell’impugnazione per nullità, nella fase rescissoria, a decidere nel merito la controversia, sia stata condizionata alla assenza della “concorde volontà contraria delle parti”;

-la riconducibilità alla domanda giudiziale dell’atto introduttivo dell’arbitrato, quanto alla prescrizione e alla trascrizione delle domande giudiziali;

-l’effetto anticipatorio conferito alla trascrizione dell’atto di promuovimento del giudizio arbitrale riguardante sia le fattispecie contemplate all’art. 2652 c.c., che quelle di cui all’art. 2653 c.c. (ai sensi della L. 5 gennaio 1994, art. 26, che ha aggiunto un ultimo comma ai due articoli del c.c.);

– l’ammissibilità dell’intervento volontario di terzi nel giudizio arbitrale e l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 816 quinquies c.p.c.;

– la possibilità per gli arbitri di rimettere alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

– l’individuazione del rapporto fra cause devolute al giudizio degli arbitri e cause proposte davanti al giudice ordinaria, operata dall’art. 819 ter c.p.c., in termini di “competenza”;

– l’equiparazione degli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato (art. 824 bis c.p.c.);

– l’assimilazione tra “sentenza passata in giudicato” e “lodo non più impugnabile” mediante l’attribuzione dell’attitudine del lodo a fare dell’oggetto del proprio giudizio una res cognita, introducendo come motivo di nullità la violazione del giudicato (art. 829, n. 8, c.p.c.).

4.10 Sono tutti indici, quelli elencati, che denotano la volontà del legislatore di attribuire alla giustizia arbitrale una funzione sostitutiva della giustizia pubblica e all’attività arbitrale una funzione sostitutiva della funzione del giudice ordinario, in quanto le norme introdotte strutturano l’ordinamento processuale che regola l’arbitrato (pur rimanendo questo un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, come ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 223/2013, richiamata), come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale.

4.11 Ciò posto, correttamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto applicabile, nel caso in esame, la L. n. 742 del 1969, art. 1, anche sulla base delle ulteriori considerazioni che il rispetto del termine costituiva una condizione dell’esercizio del diritto di agire in giudizio e che non poteva trovare applicazione il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 24866 del 2008, che riguardava in modo specifico il termine per il deposito del lodo e che non valeva ad escludere l’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale il carattere negoziale dell’arbitrato, occorrendo indagare di volta in volta il termine con riferimento al quale la sospensione era invocata e che se il termine si poneva come condizione per fare valere in giudizio un diritto doveva ritenersi operante la sospensione dei termini.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, la sospensione feriale dei termini processuali si applica al termine per declinare il giudizio arbitrale stabilito dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47, nella formulazione originaria, dal momento che la declinatoria costituisce l’unico modo, per la parte, di salvaguardare il diritto – pur pattuito attraverso il richiamo dello stesso art. 47 del capitolato generale d’appalto- di far decidere la controversia in via giurisdizionale (Cass., 4 marzo 2005, n. 4793).

5. Il secondo motivo, con il quale la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di una compiuta e sufficiente valutazione della clausola compromissoria contenuta all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, nel senso che la stessa non rappresentava una condizione per far valere in giudizio un proprio diritto, ma uno strumento per derogare alla potestas iudicandi degli arbitri, deve ritenersi assorbito.

6. Anche il ricorso incidentale, con il quale il Consorzio ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 810 e 317 e ss. c.p.c. e del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, nella parte in cui la Corte di appello aveva rigettato l’eccezione proposta di nullità dell’originaria domanda di arbitrato che avrebbe dovuto essere oggetto di rituale notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario di Milano ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, comma 2, sempre ai fini di ritenere la tempestività della declinatoria perchè il termine per la proposizione del ricorso era iniziato a decorrere dalla conoscenza reale avvenuta con fax indirizzato dalla Garboli in data 27 ottobre 2007, in quanto condizionato, deve ritenersi assorbito.

7. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Consorzio controricorrente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA