Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15176 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10087-2014 proposto da:
CARROZZERIA DI DOMENICO GIOVANNI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato
CARLO TESTA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL SAI SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 984/2013 del TRIBUNALE di VITERBO,
depositata il 24/10/2013;

psh3

Data pubblicazione: 20/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato Carlo Testa difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

È stata depositata la seguente relazione.
«1. La Carrozzeria di Domenico Giovanni convenne in giuclizio,
davanti al Giudice di pace di Viterbo, la Milano Assicurazioni s.p.a. e —
sulla premessa di essere cessionaria del credito di Maria Cristina
Colavecchia conseguente al sinistro stradale tra questa e Benvenuto
Ercoli, asseritamente da ricondurre a responsabilità di quest’ultimo —
chiese che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di
curo 3.360, come da fattura attestante le avvenute riparazioni.
La società di assicurazione rimase contumace.
Il Giudice di pace rigettò la domanda.
2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte
dell’attore soccombente e il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 24
ottobre 2013, ha respinto l’appello, condannando l’appellante al
pagamento delle spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre la Carrozzeria di Domenico
Giovanni, con atto affidato a due motivi.
La UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a., già Milano Assicurazioni, non ha
svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
Ric. 2014 n. 10087 sez. M3 ud. 11-06-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dell’art. 115 cod. proc. civ., degli arti. 1226, 2056, 2697, 2702, 2703 e
2729 cod. civ., nonché degli arti. 143 e 149 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, contestando l’affermazione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l’onere probatorio,
da parte dell’attore, circa l’effettivo valore della riparazione.

La sentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione
prodotta dall’odierno ricorrente — e in particolare dalla fattura — non
poteva ritenersi dimostrata l’effettiva entità dei danni e che non era
ammissibile una liquidazione in via equitativa.
A fronte di tale motivazione la Carrozzeria ricorrente ribadisce che la
prova dovrebbe desumersi dalla fattura e dalla contestazione
amichevole di sinistro, secondo cui la colpa dell’incidente appartiene al
conducente Benvenuto, come emergerebbe anche dalla deposizione
dello stesso.
Si osserva, invece, che la fattura non costituisce, di per sé, prova del
danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da
un’accettazione (sentenza 19 luglio 2011, n. 15832) e che proviene
dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di
cessionaria del credito; e, d’altra parte, la fattura dimostra che i lavori
hanno interessato anche parti della vettura (rivestimento posteriore)
che, in base alla stessa deposizione testimoniale riportata in ricorso,
non era stata interessata dall’urto. L’ammissione di responsabilità
contenuta nella contestazione amichevole di sinistro, del resto, non
può costituire prova dell’effettivo svolgimento delle riparazioni; né,
trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa.
6. Con il secondo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 210 cod. proc. civ. e dell’art. 149 del d.lgs.
Ric. 2014 n. 10087 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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5.1. Il motivo non è fondato.

IMIP

n. 209 del 2005, contestando che il giudice di merito non abbia dato
rilievo alla perizia effettuata dalla società di assicurazione e non abbia
accolto la richiesta di esibizione della stessa ai sensi del citato art. 210.
6.1. Il motivo non è fondato.
Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è costante

rappresenta esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in sede
di legittimità (v., tra le altre, l’ordinanza 16 novembre 2010, n. 23120, e
le sentenze 7 luglio 2011′, n. 14968, e 25 ottobre 2013, n. 24188).
Per il resto, la valutazione della perizia compiuta dalla società di
assicurazione involge, in modo palese, una decisione di merito che non
può essere rinnovata in questa sede.
7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Le osservazioni contenute nell’indicata memoria non spostano i
termini del problema e si risolvono nella riproposizione di argomenti
già vagliati nella depositata relazione. Esse si risolvono, infatti,
nell’evidente tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non
consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte della società di assicurazione intimata.
Sussistono peraltro le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
Ric. 2014 n. 10087 sez. M3 – ud. 11-06-2015
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nell’affermare che l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 cod. proc. civ.

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3,1’11 giugno 2015.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

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