Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/07/2020), n.15176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 306-2013 proposto da:

S.F., domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato S.F.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente svolge professione di avvocato ed era oggetto di ripresa a tassazione per gli anni di imposta 2004 e 2005 in ragione di costi non deducibili in difetto di inerenza. I provvedimenti impositivi traevano origine da un controllo generalizzato, cui seguiva questionario e richiesta documentazione circa i cespiti ammortizzabili. Segnatamente l’Ufficio contestava ingenti lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione su di un immobile di 132 mq assunto in locazione dal contribuente, affermando che da quei lavori avrebbe detratto l’Iva per operazione non inerente alla sua professione e sgravandone così la proprietaria dell’immobile/locataria che per gli stressi lavori avrebbe dovuto farsene carico.

2. Infruttuosi i tentativi di accertamento con adesione, interponeva ricorso il contribuente, lamentando la parzialità della rappresentazione fiscale che non teneva conto del particolare ammontare del canone, del potere di sub locare gli ambienti dell’immobile ad altri professionisti, trattenendone così i compensi e del ristretto orizzonte contrattuale considerato dall’Ufficio, limitato ai primi due anni (2004 e 2005) in cui ogni attività è fisiologicamente antieconomica, nel caso di specie perchè le spese ingenti di ristrutturazione sarebbero state compensate ampiamente con gli introiti delle sublocazioni. Precisava poi come la locazione fosse stata rinegoziata e ridotta a circa 38 mq, con diverso canone, modificando quindi l’originario assetto imprenditoriale. Di qui le censure mosse all’atto impositivo affetto da erronea, carente o omessa valutazione circa la reale convenienza dell’operazione nella sua interezza, mancata prova del denunciato comportamento elusivo e non debenza Irap per assenza del presupposto impositivo.

I gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente che ricorre per cassazione con due articolati motivi di doglianza cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 19986, art. 109, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c. oltre che della L. n. 212 del 2000, art. 10, nella sostanza affermando trattarsi di immobile strumentale i cui canoni di locazione sono stati ritenuti pacificamente deducibili, ma che avrebbero dovuto esserlo anche le spese di ristrutturazione ed ammodernamento, nonchè le spese di manutenzione straordinaria, secondo la formulazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2, nel testo vigente all’epoca dei fatti, per cui il contribuente richiama pronunce di questa Corte sul carattere onnicomprensivo dell’inerenza, intesa come spesa atta a rendere funzionale il bene necessario per l’attività d’impresa (o, nel caso, professionale). Afferma poi non ricorressero i presupposti accertativi richiesti dal citato D.P.R., art. 39, non essendovi indizi gravi precisi e concordanti circa il carattere elusivo dell’operazione.

In verità, vertendosi di spese deducibili, spetta al contribuente l’onere della prova della piena inerenza e coerenza economica che il giudice di merito -nel bilanciamento dei diversi apporti probatori-ha ritenuto non fornita, comunque non tale da superare la presunzione dell’Ufficio in ragione delle circostanze univoche del consistente canone di locazione, atto a ridurre l’imponibile del contribuente e l’assunzione della manutenzione straordinaria in deroga al riparto di oneri disegnato dal codice civile che la prevede in capo al proprietario/locatore, che in questo modo risparmia anche l’Iva lasciandola in capo a chi l’ha detratta.

In disparte la questione delle spese di ristrutturazione su immobile altrui, qui rileva piuttosto la coerenza delle spese di ristrutturazione dell’immobile con l’attività del conduttore, anche esaminata nella sequenza temporale che porta da una disponibilità ampia di superficie ad una riduzione significativa del fabbisogno, laddove lo stesso contribuente afferma che la più ampia superficie era stata locata non per fabbisogno diretto della sua attività di legale, ma per sub locarla ad altri professionisti. Corretta quindi l’interpretazione della norma adottata dal giudice d’appello. In questo senso, la commissione territoriale ha ritenuto non fornita dal contribuente la prova liberatoria della carenza dei presupposti per l’imposizione del Irap, in difetto della quale deve ritenersi assoggettato.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, lamentando la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, la flebile considerazione dell’importo del canone di locazione in rapporto al mercato, nonchè la possibilità reale e potenziale di sub locare ad altri professionisti gli ambienti dell’immobile appena ristrutturato, le specifiche clausole contrattuali ed il nuovo contratto rinegoziato successivamente fra le parti.

Dalla lettura della gravata sentenza non si desumo i vizi lamentati. Occorre premettere che la sentenza è un unicum, in cui parte narrativa e parte motiva costituiscono un tutt’uno, tenendosi ed innervandosi reciprocamente per reggere la congruità del decisum, anche con il rinvio ad altra pronuncia. Infatti, per la Suprema Corte; la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n. 14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Altresì, è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro.duemilatrecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA