Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18881-2007 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contrO

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/06/2006 r.g.n. 971/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La L. venne assunta dalla società Poste Italiane con contratto a tempo determinato dal 1 luglio 2002 al 30 settembre 2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 7 luglio 2004, respingeva la domanda (fondata sulla violazione delle norme contrattuali collettive applicabili in materia, compreso l’art. 25 del c.c.n.l.

dell’11 gennaio 2001) ritenendo legittima l’assunzione in base al c.c.n.l. da ultimo citato.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 26 giugno 2006, respingeva il gravame ritenendo l’assunzione legittima in base al c.c.n.l. 11 gennaio 2001 e comunque in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, stante la prova, fornita dalla società Poste, delle persistenti necessità di servizio collegate al processo di riorganizzazione in atto, interessante anche il servizio recapito.

Respingeva anche la riproposta eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ritenendo irrilevante a tal fine il mero decorso del tempo tra la cessazione di fatto del rapporto e la prima reazione da parte del lavoratore.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la L., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Poste Italiane con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la L. denuncia la nullità della sentenza per violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 in quanto le relative pattuizioni collettive dovevano ritenersi operanti all’interno e nei limiti della cornice di riferimento normativo costituita dalla L. n. 230 del 1962.

Con il secondo motivo denuncia sempre la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 2001. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Con il quarto motivo viene denunciata sempre la nullità della sentenza impugnata per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la specificità della causale di assunzione sopra riportata.

2. – I motivi, e con essi l’intero ricorso, risultano inammissibili, denunciando tutti una questione di nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 4) non collegabile alle riferite censure, e priva del prescritto quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

Per il resto, i quesiti formulati, inerenti le menzionate violazioni di legge e di contratto collettivo, risultano del tutto insufficienti e tautologici, limitandosi ad interrogare la Corte se la violazione denunciata vi sia stata, in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769; Cass. ord. 25 settembre 2007 n. 19892.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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