Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 04/06/2019), n.15176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10041-2015 proposto da:

ALPENGAS HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIOVANNI VITELLESCHI

26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSWALD PERATHONER;

– ricorrente –

contro

D.C.L., SOCIETA’ SCARI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA

MARIA TURANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Alpengas Holding ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Trento D.C. deducendo che il convenuto le aveva commissionato la fornitura e posa in opera di un impianto per l’erogazione di metano per autotrazione presso la stazione di distribuzione stradale carburanti da lui gestita, rimanendo poi inadempiente nel collaborare per dare esecuzione al contratto. Resistette il d.C., contestando la pretesa avversaria ed, a sua volta, instando per la declaratoria di inadempimento della controparte con conseguente risoluzione del contratto e restituzione dell’anticipo pagato.

Nel procedimento interveniva anche la srl SCARI,alla quale il d.C. aveva conferito l’intera azienda della sua impresa individuale di erogazione stradale di carburanti,soggetto che aderiva alla posizione del convenuto.

Ad esito della trattazione il Tribunale tridentino rigettò la domanda della società attrice ed accolse la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice, che condannava a restituire l’acconto ricevuto al d.C. e regolava le spese di lite.

Propose appello la società di (OMISSIS) chiedendo la riforma della decisione di prime cure con l’accoglimento della sua domanda originaria ed il rigetto della pretesa svolta in via riconvenzionale.

La Corte d’Appello di Trento, resistendo e il d.C. e la srl Scari, ebbe a rigettare l’appello osservando che:

la documentazione rimessa dalla società appaltante al committente non poteva esser qualificata siccome il progetto esecutivo richiesto dall’Ente locale per approvare l’intervento concordato tra le parti con erogazione di contributo pubblico;

effettivamente le prove orali erano inammissibili poichè inutili;

rettamente era stato ritenuto ammissibile l’intervento della Scari srl in quanto cessionaria dell’azienda – distribuzione stradale di carburanti – afferente l’impresa individuale del d.C.;

la condizione apposta al contratto era da qualificarsi siccome risolutiva e,non già, sospensiva, anche se la questione aveva scarso rilievo efficiente in causa,poichè il d.C. aveva azionato anche la norma ex art. 1358 c.c. in presenza di condotta della società appaltatrice contraria a buona fede nella pendenza della condizione, quando ritenuta di natura sospensiva.

La srl Alpengas Holding ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

La srl Scari ed il d.C. si sono costituiti a resistere con controricorso ed hanno depositato nota difensiva.

All’odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni del P.G. – rigetto ricorso – e delle parti presenti, questa Corte ha deciso la questione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla srl Alpengas Holding s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 2559 e 2558 c.c. in quanto la Corte territoriale erroneamente ha confermato la statuizione di condanna alla restituzione al d.C. della somma pari all’anticipo pagato in ragione della vicenda contrattuale, poichè,avendo questi ceduto l’azienda alla srl Scari, in forza delle norme dianzi citate solo detta società era la titolare del rapporto creditorio, sicchè il pagamento a soggetto,che ben si sa non essere più creditore, comportava pagamento non eseguito in buona fede ai fini della liberazione dall’obbligazione.

La censura appare priva di pregio per due concorrenti ragioni.

In primo luogo parte impugnante non precisa se ebbe a sottoporre la questione, con apposito ragione di gravame, al Giudice d’appello,posto che ricorda come la Corte tridentina ebbe ad occuparsi solamente della problematica afferente l’ammissibilità dell’intervento della srl Scari quale cessionaria dell’azienda e non anche della statuizione che, ritenuto ammissibile già dal primo Giudice l’intervento, comunque fu pronunziata dal Tribunale statuizione di condanna alla restituzione dell’anticipo versato in favore del d.C. in persona.

In secondo luogo,risultando la sentenza d’appello pienamente confermativa della decisione di prime cure, comunque, il pagamento verso il soggetto indicato dal primo Giudice siccome creditore viene ben effettato,specie atteso che al processo ebbe a partecipare anche il soggetto cessionario dell’azienda ed in tesi – di parte ricorrente – nuovo titolare del redito restitutorio,posto che il titolo esecutivo risulta esser la sentenza di prime cure.

Con la seconda doglianza la società ricorrente lamenta violazione delle norme ex artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto il Collegio tridentino ebbe a giudicare sulla scorta di scienza privata in materia specialistica invece di nominare, come dovuto, un consulente tecnico.

La censura appare priva di pregio sulla scorta della stessa osservazione della società impugnante che i Giudici d’appello ebbero a trarre le loro conclusioni sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta in atti dalle parti; quindi non su dati probatori non ritualmente introdotti in causa dalle parti.

Difatti – Cass. sez. 2 n 72/2011 – il Giudice non ha l’obbligo, in presenza di elementi probatori di natura specialistica di disporre, comunque, consulenza tecnica per il loro esame e valutazione, bensì ha l’onere di motivare adeguatamente circa le ragioni a sostegno della soluzione adottata con relazione alla questione tecnica sottoposta al suo giudizio.

Nella specie, la stessa parte ricorrente dà atto che il Collegio trentino ha puntualmente motivata la sua scelta di ritenere che l’elaborato progettuale, da essa ricorrente predisposto ed inviato al d.C., non configurava il progetto esecutivo stabilito nell’accordo contrattuale,richiamando anche l’argomentazione già esposta dal primo Giudice sul punto.

L’impugnante si limita ad affermare che la documentazione da esaminare e valutare palesava aspetti specialistici, la cui indagine era da demandare a professionista del settore, così contrapponendo la propria mera affermazione alla motivazione esposta dalla Corte territoriale.

Motivazione fondata sulla documentazione acquisita in atti, in ispecie l’elencazione dei documenti richiesti dall’Ente pubblico per la pratica amministrativa di erogazione del contributo, la cui allegazione a progetto, elaborato dall’appaltatore e trasmesso al committente, è questione che non implica utilizzazione di conoscenze specialistiche.

Con la terza ragione di doglianza la società ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo individuato dal mancata apprezzamento della rapidità, con la quale potevano esser richiesti ed ottenuti i documenti necessari per il completamento della pratica amministrativa.

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che il fatto, di cui si prospetta l’omesso esame, invece, fu apprezzato dal Collego tridentino, sicchè l’argomento critico mosso si compendia in effetti nella proposizione di proprio apprezzamento circa elementi probatori documentali utilizzati dalla Corte territoriale per confermare la statuizione di inadempimento.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la società ricorrente denuncia violazione della disposizione portata nell’art. 1353 c.c., in quanto la Corte distrettuale ha confermato la natura risolutiva della clausola contrattuale portante condizione e,comunque,addebitato ad essa ricorrente condotta inerte atta a ledere le aspettative della committente in pendenza della condizione,quand’anche intesa siccome sospensiva.

L’argomentazione critica svolta dalla srl Alpengas Holding si configura siccome inammissibile, posto che non sviluppa una competa critica alle argomentazioni presenti nella motivazione esposta dalla Corte distrettuale.

Difatti, in relazione alla conferma della statuizione circa la natura risolutiva della condizione apposta al contratto stipulato tra le parti – conferma supportata anche da argomenti ulteriori e diversi da quelli sviluppati dal primo Giudice e ritrascritti nella sentenza impugnata -, la Corte di merito ha sottolineato la significativa circostanza che anche la società ricorrente chiese la risoluzione del contratto per inadempienza del d.C.; domanda in radicale contrasto con la tesi che la condizione apposta avesse natura sospensiva,sicchè mai era divenuto efficace il vincolo contrattuale con impossibilità di sua risoluzione.

Dunque la società impugnante si limita a riproporre apoditticamente la propria tesi contraria alla statuizione assunta dai Giudici del merito senza un effettivo confronto con le argomentazione da questi illustrate a sostegno delle loro statuizioni.

Quanto all’argomento ipotetico ed alternativo – la stessa ricorrente lo definisce un obiter dictum – utilizzato dal Collegio tridentino ad ulteriore conferma della sua statuizione sul punto e fondato sulla questione afferente la condotta contraria alla regola ex art. 1358 c.c. tenuta dalla srl Alpengas Holding, l’eventuale vizio che lo attingesse non comporta il superamento della correttezza dell’argomentazione principale addotta dalla Corte tridentina a confutazione del motivo di gravame,ora, sviluppato quale doglianza di ricorso.

Al rigetto dell’impugnazione segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna della srl Alpengas Holding verso i soggetti resistenti,in solido fra loro, delle spese di questo giudizio di legittinnità, liquidate in Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alle parti resistenti, in solido fra loro, le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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