Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15176 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15176 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 5057-2012 proposto da:
STELLITTANO

FRANCESCO

STLFNC62S29F112V,

STELLITANO ANTONINO STTNNN78S11F112A, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FAX DI BRUNO 4, presso lo studio
dell’avvocato VARANO CRISTINA, rappresentati e difesi
dall’avvocato PUNTURIERI MARINO MAURIZIO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
SPA ASSICURAZIONI GENERALI a mezzo della propria
mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS
SCpa in persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSI GAETANO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 02/07/2014

dall’avvocato CARBONE PAOLA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro
PANIFICIO LATELLA DEI FRATELLI GIUSEPPE & ROBERTO
LATELLA SNC,
VIGLIANISI MARIA GIOVANNA;
– intimati avverso la sentenza n. 152/2011 della CORTE D’APPELLO di
3
REGGIO CALABRIA del 7.7.2011, depositata il
09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. UMANA ARMANO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Cristina Varano (per delega avv.
Marino Maurizio Punturieri) che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 05057 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

.)

Ritenuto in fatto
E’ stata depositata la seguente relazione:1. — Stellittano Francesco e Antonino hanno

proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria depositata il 16 9 2011 che ha confermato la sentenza del Giudice di primo

grado di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta nei
confronti della Generali Business Solutions s.p.a, Panificio Latella s.n.c e Viglianisi

Resiste la Generali Business Solutions s.p.a mentre gli altri intimati non hanno
presentato difese.
2.

Il ricorso contiene un motivo ed è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360

bis ,375,376 e 380 bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere
trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
3.11 giudice di merito ha rigettato la domanda sul rilievo che la dinamica del sinistro

come indicata dagli attori in citazione non aveva trovato alcun riscontro nella
ricostruzione effettuata da carabinieri intervenuti sul posto ed in particolare non trovava
riscontro con la sede dei danni.
4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c
per non aver la Corte di merito tenuto conto della precisa dinamica del sinistro indicata
dagli attori in citazione.
5.11 ricorso è inammissibile.
Il ricorrente solo formalmente denunzia vizio di motivazione,ma sostanzialmente
richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile valutazione di merito per
giungere ad una ricostruzione delle modalità dell’incidente conforme a quella indicata in
citazione..
6.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai

Mani Giovanna

giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.
Ritenuto in diritto
9.11 Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte
nella relazione e la soluzione adottata , su cui non hanno rilievo le argomentazioni
contenute nella memoria depositata ,che ripetono le argomentazioni del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso .
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti del resistente
liquidate in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali ed
accessori come per legge.

Roma 10-4-2014

La relazione è stata comunicata alle parti.

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