Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15175 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.A., rappresentata e difesa dall’avv.

Cutellè Giuseppe Salvatore, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Pisa in via Giovanni Pascoli n. 16;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIOIOSA MAREA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 56/26/04, depositata il 29 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G.A. impugnò l’avviso di liquidazione dell’ICI per l’anno 1995 emesso dal Comune di Gioiosa Marea e notificatole il 16 dicembre 2000 deducendo l’intervenuta prescrizione nonchè l’illegittimità dell’atto in quanto non fondato su dati certi.

In primo grado il ricorso era rigettato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, adita in appello dalla contribuente, respingeva il gravame, ritenendo che l’ente locale aveva proceduto alla liquidazione dell’imposta dovuta in base a quanto dichiarato dalla stessa contribuente, e che il termine per la liquidazione era stato prorogato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, al 31 dicembre 2001, e pertanto entro tale data poteva essere notificato l’avviso relativo all’ICI per l’anno 1995.

Nei confronti della decisione la P.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Comune di Gioiosa Marea non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata e falsa applicazione di norme di diritto”, lamenta che l’ente locale sia stato ritenuto non decaduto dal termine per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’ICI relativo all’anno 1995, in forza della proroga del detto termine fino al 31 dicembre 2001 operata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, in contrasto col disposto della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 1, e art. 3, comma 3, recante lo statuto dei diritti del contribuente, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Il motivo è infondato, in quanto “il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10, (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo” (Cass. n. 13342 del 2009, n. 16714 del 2007). La notifica dell’avviso, avvenuto nella fattispecie il 16 dicembre 2000, è quindi tempestiva in forza della proroga del termine sino al 31 dicembre 2000 disposta dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 30, comma 10, già vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 – pubblicata il 31 luglio 2000 – e quindi estranea all’ambito di applicazione delle disposizioni di quest’ultimo atto normativo richiamate dalla ricorrente. Il riferimento, nella sentenza impugnata, alla proroga del termine sino alla fine del 2001 disposta dalla L. 23 dicembre del 2000 più che erroneo è ultroneo. Tuttavia, a voler ritenere la sentenza erroneamente motivata in diritto sul punto, essendo conforme al diritto il dispositivo, questa Corte deve limitarsi a correggere la motivazione, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i seguenti punti decisivi della controversia”: 1) omessa motivazione, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e a pronunciato in ordine alla violazione da parte del Comune della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in quanto “l’ufficio si è limitato a chiedere a titolo informativo e ha ricevuto come risposta dalla ricorrente i soli seguenti dati catastali dell’immobile: foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS) sub. (OMISSIS), mentre nessun chiarimento è stato richiesto relativamente al classamento e alla rendita dell’immobile; 2) omessa motivazione, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato in ordine alla violazione da parte del Comune della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non aver precisato nell’atto adottato le ragioni di fatto e di diritto relative ai punti decisivi del classamento dell’immobile e alla determinazione della rendita, e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, per non aver specificato nemmeno gli elementi essenziali che ne legittimavano l’operato, oltre alla mancata allegazione dell’atto di attribuzione della rendita adottata dall’Agenzia del territorio, in violazione dell’art. 24 Cost.; 3) omessa motivazione, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato in ordine alla violazione da parte del Comune della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, poichè i dati catastali relativi al classamento e alla rendita dell’immobile non sono mai stati notificati alla ricorrente dall’ufficio tecnico erariale; 4) omessa motivazione, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato in ordine al “rilievo che, per la categoria A/4 classe 5 consistenza 4,5 relativamente al classamento dell’immobile così come proposto dal Comune con le controdeduzioni del 14/05/2004 depositate in appello, la rendita calcolata ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 27 settembre 1991, non può risultare pari a L. 342.000”; 5) motivazione apparente e del tutto insufficiente nonchè contraddittoria, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, per essersi la sentenza d’appello limitata ad affermare apoditticamente che il Comune “ha proceduto alla liquidazione dell’ICI dovuta dall’appellante in base a quanto dichiarato dalla stessa”, “affermazione contraddetta dagli atti di causa dai quali risulta che la ricorrente, a seguito di richiesta a titolo informativo del Comune ha fornito in risposta solo i seguenti dati catastali dell’immobile: foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS) sub. (OMISSIS)”; 6) omessa motivazione, con conseguente inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., “sulla inabitabilità dell’immobile senza aver esaminato la forma prevista dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 10 e con violazione da parte del Comune della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 5 e dell’art. 10”.

Col terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza e del procedimento relativamente agli stessi motivi da 1 a 6 già in precedenza esposti per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I profili del secondo motivo indicati con numeri 1, 4 e 5 ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili in quanto, così come proposti, privi del requisito dell’autosufficienza.

E’ infondata la censura, sollevata nel profilo 2 del secondo motivo, di insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla motivazione dell’avviso di liquidazione, in quanto il giudice d’appello ha chiarito come l’ente locale abbia “proceduto alla liquidazione dell’ICI dovuta dall’appellante in base a quanto dichiarato dalla stessa”.

Quanto al profilo 3 del secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata notifica del classamento e della rendita catastale, esso è infondato, ove si consideri che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, implicitamente dispone da un lato che i medesimi atti, se adottati prima del 2000, sono sottoposti al regime di trasmissione della conoscenza fissato dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12, comma 2, – per il quale la tabella, ove è indicata la rendita catastale per ciascuna unità immobiliare, è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni, pubblicizzato per manifesti, da parte del sindaco, con l’indicazione di modalità per l’esercizio del diritto di accesso per visione da parte del contribuente – e, dall’altro, che gli stessi, quando siano recepiti in un atto impositivo del comune non divenuto definitivo, sono efficaci retroattivamente fino all’epoca della verificazione del fatto influente sull’ammontare della rendita catastale” (Cass. n. 19640 e n. 5373 del 2009, n. 9203 del 2007).

In ordine, infine, al profilo 6 del secondo motivo, riguardante l’inabitabilità dell’immobile, dalla sentenza impugnata il tema non risulta posto o trattato, sicchè la pronuncia rimane immune dal vizio così come ad essa addebitato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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