Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15175 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 03/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26232 dell’anno 2014, proposto da:

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore,

P.V. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dagli avvocati Fabio Ferrara (C.F.: (OMISSIS)) e Gloria Di Gregorio

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

funzionario procuratore speciale C.R., quale

rappresentante di A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.r.l.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avvocato Marisa Olga Meroni (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

2726/2014, depositata in data 10 luglio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3

maggio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Farmafactoring S.p.A., in rappresentanza di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., ha ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda USL Roma (OMISSIS), per l’importo di Euro 14.323,27, quale corrispettivo di forniture di prodotti sanitari e/o farmaceutici. L’opposizione proposta dall’azienda ingiunta è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Azienda USL Roma (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Banca Farmafactoring S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e per falsa applicazione dell’art. 12 Prel. c.c.”.

Il motivo può essere esaminato unitamente all’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale si denunzia “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per omesso esame della eccezione di inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale per omesso esame del criterio di collegamento rappresentato dal forum contractus”, avendo entrambi ad oggetto la questione della competenza territoriale del giudice adito.

1.1 Il ricorso incidentale che, benchè condizionato, ha carattere preliminare, in quanto attinente all’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza avanzata dall’azienda ingiunta, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il tribunale in primo grado aveva espressamente accertato che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata correttamente, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con riguardo a tutti i possibili profili alternativi della stessa, e quindi anche in relazione al cd. forum contractus, e l’aveva ritenuta infondata esclusivamente in relazione al cd. forum destinatae solutionis.

La società ricorrente in via incidentale non riporta lo specifico contenuto dell’atto di opposizione della A.S.L., da cui si possa eventualmente rilevare che – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – in realtà l’eccezione di incompetenza non conteneva la contestazione del cd. forum contractus (limitandosi a trascriverne alcune righe, non sufficienti ai fini della suddetta valutazione), e neanche lo specifico contenuto del proprio atto di costituzione in secondo grado, in cui sarebbe stata specificamente riproposta la questione dell’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio per la mancata contestazione del cd. forum contractus, questione affrontata ed espressamente rigettata dal tribunale in primo grado.

Non è pertanto possibile per la Corte verificare nel merito la fondatezza dell’assunto posto a base del ricorso incidentale.

1.2 Il ricorso principale è fondato.

L’azienda ricorrente censura la decisione della corte di appello nella parte in cui conferma il rigetto della sua eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma.

Come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’eccezione era stata proposta tempestivamente in primo grado, era stata rigettata dal tribunale adito sul rilievo della propria competenza, ritenuta sussistente esclusivamente in base al criterio del luogo di adempimento dell’obbligazione di pagamento delle forniture, ed era stata poi riproposta in appello.

Viene in proposito denunziata violazione delle disposizioni di legge che disciplinano l’individuazione del luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle A.S.L., ritenuto dai giudici di merito coincidente con il domicilio del creditore, quale obbligazione cd. portable, in virtù dell’art. 1282 c.c., comma 3, e non con la sede del tesoriere dell’ente debitore (che, pacificamente situata nel circondario del Tribunale di Roma, avrebbe portato a ritenere territorialmente competente quest’ultimo, così come d’altra parte gli altri criteri di determinazione della competenza), quale obbligazione cd. querable, in virtù delle disposizioni che regolano il servizio di tesoreria dell’azienda.

La sentenza impugnata risulta peraltro sul punto in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità nella presente sede, secondo il quale “alle Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle Aziende Sanitarie Locali) si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui al D.L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 5, comma 1, convertito nella L. 25 gennaio 1990, n. 8; ciò vuol dire che le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni “querable”), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’ente debitore, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria” (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18377 del 06/08/2010, Rv. 614560 – 01; in precedenza, ex plurimis: Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 07/03/1996, Rv. 496180 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13100 del 14/07/2004, Rv. 574600 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005, Rv. 581319 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13252 del 06/06/2006, Rv. 590647 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 12/04/2007, Rv. 597157 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 25/01/2008, Rv. 601374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25402 del 03/12/2009, Rv. 610397 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9918 del 26/04/2010, Rv. 612489 – 01; successivamente, sempre nel medesimo senso, fra le altre: Sez. 1, Sentenza n. 24157 del 25/10/2013, Rv. 628203 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11905 del 28/05/2014, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015, Rv. 634013 – 01; l’unico precedente nel senso fatto proprio dalla corte di appello risulta Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6351 del 16/03/2009, non massimata, ma si tratta di precedente rimasto del tutto isolato e comunque fondato sul presupposto, che il collegio non ritiene possibile condividere, per cui “le A.S.L., sotto il profilo che qui interessa, non sono riconducibili nel novero della P.A. “, dovendo invece confermarsi la natura di pubbliche amministrazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere).

2. La fondatezza del primo motivo del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale comportano, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la possibilità di decidere la controversia nel merito, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale (con il quale è denunziata “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 22 per falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4, 5 e 11 e per falsa interpretazione dell’art. 12 Prel. c.c.”), dovendo riconoscersi l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, il quale va di conseguenza revocato, con dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma a decidere in ordine al rapporto controverso (cfr. ad es. Cass. 21 agosto 2012 n. 14594: “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46”).

3. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata. Decidendo la controversia nel merito, il decreto ingiuntivo opposto è revocato ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Roma a giudicare in ordine al rapporto controverso.

Le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis), in considerazione della natura processuale della decisione e delle incertezze giurisprudenziali sussistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, in ordine alle questioni di diritto trattate, all’epoca della proposizione della domanda.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;

– in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma a decidere in ordine al rapporto controverso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA