Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15175 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15175 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 30355-2011 proposto da:
MUGNOLO LUCA MGNLCU57A03L738C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso lo studio
dell’avvocato NATALE FERNANDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DIMAURO MONICA, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZURICH INSURANCE PLC (PUBLIC LIMITED COMPANY)
quale cessionaria del ramo di azienda e del portafoglio assicurativo
della rappresentanza generale per l’Italia di Zurich Insurance Company
L.t.d. in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 02/07/2014

RUDEL RAOUL, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

KING KONG CASTELO SAS DI MARCELLINO FULVIO & C.;
– intimati avverso la sentenza n. 418/2011 del TRIBUNALE di TORINO del
10.1.2011, depositata il 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fernando Natale che si riporta agli
scritti.

Ric. 2011 n. 30355 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

MARCELLINO FULVIO,

Ritenuto in diritto

E’ stata depositata la seguente relazione:1.

Mugnolo Luca ha proposto ricorso per

cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 25 1 2011 che ha confermato

la sentenza del Giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento danni da
incidente stradale proposta dal Mugnolo nei confronti Marcellino Fulvio e King Kong

Resiste la Zurich Insurance PLC mentre gli altri intimati non hanno presentato difese.
2. — Il ricorso contiene un motivo.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli

artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può
essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
3.11 giudice di merito ha rigettato il ricorso sul rilievo che il c.t.0 aveva affermato, sulla

base dell’esame del danni riportati dalle autovetture coinvolte nell’incidente, che la
dinamica del sinistro non era quella descritta dalle parti.
4. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c per

aver recepito la Corte di merito acriticamente le conclusioni della c.t.0 , che aveva
omesso ogni risposta alle contestazioni formulate nell’atto di appello, e non aveva tenuto
conto del contenuto del modulo di constatazione amichevole.
5.11 ricorso è inammissibile perché chiede una nuova valutazione del merito e perché è

privo di autosufficienza..
Il ricorrente solo formalmente denunzia vizio di motivazione,ma sostanzialmente
richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile valutazione di merito per
giungere ad una ricostruzione delle modalità dell’incidente conforme a quella indicata in

citazione..
6.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai

Castello s.a.s e Zurich Insurance PLC

giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
7.Inoltre il ricorrente denunzia un acritico recepimento in sentenza della c.t.u, di cui

modulo di costatazione amichevole di cui invoca la valenza probatoria.
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata comunicata alle parti.
Ritenuto in diritto
9.11 Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte
nella relazione e la soluzione adottata .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del
resistente liquidate in euro 2.600,00 di cui euro 200,00 per esborsi,oltre spese
generali e accessori come per legge.

Roma 10-4-2014

contesta il contenuto, senza riportare per intero la consulenza e senza riprodurre il

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