Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15174 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 23/06/2010), n.15174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SAN FRANCESCO srl, rappresentata e difesa dall’avv. Tropiano Maria e

dall’avv. Gianfranco Riccio, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma in via delle Tre Madonne n. 16;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIOLTELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Scherini Giorgio ed elettivamente

domiciliato in Roma presso l’avv. Andrea Zincone, in via Pompeo

Magno n. 1;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 38/40/03, depositata il 24 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

febbraio 2010 dal Relatore cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Andrea Zincone per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi

i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl San Francesco propose separati ricorsi avverso quattro avvisi di accertamento per l’ICI degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 emessi dal Comune di Pioltello e relativi ad un’area edificabile in ordine alla quale il valore dichiarato di L. 300 milioni era stato rettificato a L. 2.335.320.000, con l’irrogazione di sanzioni e la determinazione degli interessi, lamentando che l’effettiva potenzialità edificatoria fosse diversa da quella accertata dal Comune, essendo stata introdotta nell’ottobre 1996 una variante transitoria al piano regolatore generale, che prevedeva la sostituzione della destinazione ad edificabilità terziaria, attribuita all’area dal piano nel 1989, con una destinazione standard di livello comunale (servizi pubblici: aree verdi, parchi, giardini), con conseguente inedificabilità, del terreno.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello della contribuente. Determinava, infatti, il valore imponibile dell’area ai fini dell’ICI per gli anni dal 1993 al 1995 a L. 934.128.000, utilizzando il criterio di valutazione indicato nel regolamento del Comune, che prevede una riduzione del valore, rispetto a quello del listino CMM, del 60% per i “terreni potenzialmente edificabili, ma che di per sè non hanno capacità di edificazione”, mentre per il 1996 escludeva dall’imposta l’area perchè divenuta inedificabile in forza dell’intervenuta variante.

Nei confronti della decisione la srl San Francesco propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Comune di Pioltello resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima decisione, vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.

Con il primo motivo del ricorso principale la società contribuente, denunciando “violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censura la sentenza per aver ritenuto soggetta all’imposta l’area, ricompresea dal piano regolatore in zona D3 per insediamenti terziari, pur essendo, ai fini “della possibilità effettiva di edificazione”, “necessario nella specie attendere l’approvazione dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione”, sicchè, “fino a quando tali strumenti urbanistici non saranno perfetti, quei terreni non possono essere utilizzati a scopo edificatorio”.

Il motivo è infondato, atteso che “in terna di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito L’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. sezioni unite, 30 novembre 2006, n. 25506; Cass. n. 15558 del 2009).

Con il secondo motivo la ricorrente, “denunciando omessa motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5”, si duole che il giudice d’appello abbia riformato la decisione limitatamente alla quantificazione del valore attribuito all’area soggetta ad ICI, confermando implicitamente ogni altra previsione contenuta nella decisione di primo grado, e pertanto la condanna al pagamento delle sanzioni per infedele dichiarazione relative agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, nulla rilevando o deducendo in merito alla doglianza con la quale si era evidenziato come l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI non sia annuale, sussistendo solo quando nel periodo d’imposta precedente sia intervenuta una variazione, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate, quantomeno per il periodo 1994-1996.

Il Comune di Pioltello anzitutto eccepisce l’improponibilità della censura riguardante l’applicabilità delle sanzioni per tutti gli anni d’imposta oggetto degli avvisi, trattandosi di domanda nuova perchè non proposta nel giudizio di primo grado.

In via di ricorso incidentale, poi, denunciando “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 53 e 59, in relazione all’art. 15 del regolamento comunale di disciplina dell’imposta comunale sugli immobili”, si duole che il giudice d’appello abbia “fondato il proprio ragionamento giuridico sulla lettura” di una norma del regolamento comunale di disciplina dell’imposta – secondo cui “per le aree fabbricabili che di per sè non hanno capacità di edificazione di immobili ad uso abitazione, commerciale e produttivo, il valore viene ridotto del 60%” – laddove la disposizione in parola avrebbe “tutt’altra funzione ed una finalità equitativa”, essendo riferita alle aree che, pur comprese “in un comparto avente destinazione edificatoria ad uso abitazione, commerciale e produttivo, non ha di fatto quella destinazione in quanto destinata ad accogliere opere pubbliche o di interesse pubblico”.

Quanto al secondo motivo del ricorso principale, l’eccezione, sollevata dal Comune, di improponibilità della censura, perchè domanda nuova in appello, non può essere accolta, considerato che la domanda sul punto era implicitamente contenuta nell’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale si rettificava il valore dichiarato, si quantificava la maggiore imposta, si irrogavano le sanzioni per infedele dichiarazione, determinando gli interessi per ciascuna annualità (“.. la ricorrente lamenta .. la mancata dimostrazione da parte del Comune… della fondatezza della sua pretesa. Chiede pertanto l’annullamento dell’avviso di accertamento …”), e poi meglio illustrata nella memoria in primo grado (“… chiedendo per gli anni 1994/95/96 la non debenza delle sanzioni per infedele dichiarazione stante la non sussistenza di altre dichiarazioni oltre a quella per l’anno 1993”).

La doglianza del contribuente, formulata nella presente sede alla luce del disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, secondo cui “la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati od elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”, risulta infatti rigettata, avendo trovato conferma sul punto la decisione di primo grado, senza che il giudice d’appello abbia motivato in proposito.

Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non ha fatto diretta applicazione della norma del regolamento comunale, ma si è limitata ad utilizzarne la previsione corre? “criterio di valutazione” nella determinazione della base imponibile fondata sul valore venale, onde “tenere conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie” dell’area (cfr. Cass. n. 25506 del 2006, cit.). La censura, formulata dall’ente locale sotto il profilo della violazione di legge, avrebbe potuto essere proposta, semmai, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentandone la ritenuta illogicità.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale va accolto, mentre vanno rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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