Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15173 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15201/2015 proposto da:

Costruzioni Generali Gallinelli s.r.l., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rodolfo

Giommini, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Autostar Immobiliare s.p.a., nella persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Briguglio,

giusta procura speciale a margine del controricorso, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Michele

Mercati, n. 51;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 929/2015,

pubblicata in data 10 febbraio 2015, notificata il 3 aprile 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza del 10 febbraio 2015, la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla società Costruzioni Generali Gallinelli s.r.l., avverso il lodo arbitrale del 4 giugno 2010, ha rigettato l’appello fondato su tre motivi.

2. In particolare, i giudici di secondo grado hanno osservato che:

– la società Autostar Immobiliare s.p.a. aveva informato lo società Costruzioni Generali Gallinelli, con raccomandata del 9 dicembre 2009, consegnata l’11 dicembre 2009, senza che, tuttavia, la società Costruzioni Generali Gallinelli avesse preso alcuna iniziativa; che la mancata partecipazione al giudizio di quest’ultima era dipesa da un errore della stessa società che aveva notificato l’atto di nomina del proprio arbitro all’indirizzo inesistente “(OMISSIS)”;

– che la società B Nord Pavi 2000 s.r.l., società cui la Società Costruzioni Generali Gallinelli s.r.l. aveva subappaltato i lavori, non era litisconsorte necessario e che era inammissibile perché tardiva l’istanza di chiamata in causa della citata società subappaltatrice;

– pure inammissibile era il terzo motivo di appello avente ad oggetto la scorretta valutazione, da parte del Collegio arbitrale, del materiale probatorio, tenuto conto di quanto aveva rilevato il consulente tecnico d’ufficio, in tal modo non deducendo una violazione di legge, ma il risultato dell’attività interpretativa del materiale probatorio.

3. La Costruzioni Generali Gallinelli s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a tre motivi.

4. La società Autostar Immobiliare s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controricorrente in relazione ai tre motivi del ricorso, perché estremamente generica, essendo stata dedotta soltanto la violazione del canone di specificità, senza alcuna indicazione del profilo specifico di violazione in relazione ai numeri da 1 a 6, dell’art. 366 c.p.c.

2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 137,148 e 149 c.p.c., in relazione alla relata di notifica dell’atto di nomina di arbitro del 10 febbraio 2009, perché la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere che la mancata notifica dell’atto di nomina dell’arbitro del 10 febbraio 209 era da addebitare alla condotta colposa dell’ufficiale giudiziario procedente e, in tal modo, giustificare il mancato rispetto del termine assegnato alla parte dalla legge per la nomina dell’arbitro; che era, infatti, la relata di notifica, atto di spettanza dell’ufficiale giudiziario, che recava l’indirizzo errato (via (OMISSIS), e non già via (OMISSIS), n. 51); che, contrariamente a quanto riferito dalla Corte d’appello di Roma, in esito alla raccomandata del 8 dicembre 2009, si era attivata immediatamente provvedendo a notificare l’atto di nomina di arbitro che veniva notificato all’Autostar Immobiliare, ma detta attività non era stata presa in assoluta considerazione da parte del collegio arbitrale successivamente costituitosi.

2.1 D motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, avuto riguardo sia alla censura riguardante l’asserita condotta colposa dell’Ufficiale giudiziario, sia alla doglianza relativa la notifica dell’atto di nomina di arbitro che la società ricorrente avrebbe eseguito immediatamente dopo avere ricevuto la lettera raccomandata del 9 dicembre 2009, con la quale le era stata comunicata la nomina del secondo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Roma.

2.2 Ed invero, la Corte di appello ha affermato che l’errore di notifica era da addebitare alla società ricorrente che aveva notificato l’atto di nomina del proprio arbitro all’indirizzo sbagliato e che, quindi, non era vero che la società ricorrente avesse ritualmente provveduto a notificare la nomina del proprio arbitro e che, all’esito della comunicazione della raccomandata del 9 dicembre 2009, consegnata l’11 dicembre 2009, la società ricorrente non aveva inteso assumere altre iniziative processuali (pag. 3 della sentenza impugnata).

2.3 Questa Corte, in proposito, ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

2.4 L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui la società ricorrente ha dedotto di avere correttamente indicato l’indirizzo dello studio legale cui effettuare la notifica e di essersi attivata immediatamente dopo avere ricevuto la raccomandata del 9 dicembre 2009, l’onere di trascrivere integralmente gli atti relativi, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame delle censure sollevate.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto di tali atti impedisce, allora, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce l’omessa e insufficiente motivazione in ordine al rigetto del secondo motivo di impugnazione rubricato “ii) nullità del lodo arbitrale per mancata partecipazione al giudizio arbitrale dell’impresa subappaltatrice”, essendo la motivazione apparente.

3.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

3.2. Come affermato da questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366 bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) (Cass., 29 luglio 2011, n. 16655).

Nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nell’accezione indicata, ma è sollecitata una statuizione, sulla ritenuta inammissibilità del secondo motivo di appello, sulla quale tuttavia la Corte territoriale si è pronunciata con sufficiente chiarezza e specificità, avendo la Corte affermato che la società B Nord Pavi 2000 s.r.l., in quanto società subappaltatrice dei lavori oggetto del lodo arbitrale, non era litisconsorte necessario, con il conseguente corollario (implicito) che non sussisteva l’obbligo di integrazione del contraddittorio.

Questa Corte, al riguardo, ha affermato che nella fase di impugnazione sussiste l’obbligo di integrazione del contraddittorio quando la sentenza oggetto di gravame sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esista litisconsorzio necessario sostanziale e nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verifica quando sussista un’obiettiva relazione tra le distinte posizioni; ciò che avviene quando, tra più debitori, vi sia un collegamento tale che l’accertamento della responsabilità dell’uno comporti necessariamente quella dell’altro e viceversa (Cass., 10 ottobre 2007, n. 21132).

3.3 Il motivo è pure inammissibile perché trascura del tutto di censurare il secondo iter argomentativo della corte del merito, laddove essa ha affermato l’inammissibilità dell’istanza di chiamata in causa della società subappaltatrice perché tardiva.

4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61,116 e 191 c.c. e art. 696 c.p.c., in relazione all’art. 829 c.p.c., nonché l’omessa ed insufficiente motivazione sul punto, poiché il collegio arbitrale non aveva compiutamente motivato perché la valutazione tecnica emersa in sede di accertamento tecnico preventivo (mancata prova sul danneggiamento del giunto “Joint”) non era stata ritenuta idonea alla formazione del convincimento, ovvero perché il dato probatorio emerso nell’istruzione preventiva era stato considerato irrilevante e/o neutro e la Corte di appello aveva travisato il contenuto del motivo di impugnazione, lamentando l’erronea applicazione della legge in ordine alla formazione del convincimento del collegio arbitrale sul punto specifico.

4.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

4.2 Il motivo è, in primo luogo, inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874).

4.3 Il motivo è inammissibile anche sotto lo specifico profilo di censura di violazione di legge, perché non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640).

4.4 Il motivo è, in ultimo, inammissibile perché non rispetta le prescrizioni sulle modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, che, come già detto, deve contenere una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione e fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, non potendo la parte rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, essendo preclusa in sede di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056).

5. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del 2002, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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