Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15173 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15173 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 24714-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLE MARCHE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
2015
2304

GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliano
ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti contro

DISCENZA

ROMUALDO

C.F.

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Data pubblicazione: 20/07/2015

(1117

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28,
presso lo studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE CIANCIA, giusta delega in atti;
– controricorrente

di ANCONA, depositata 11 09/04/2008 R.G.N. 1051/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO (Avvocatura dello
Stato);
udito l’Avvocato CIANCI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 148/2008 della CORTE D’APPELLO

R.G 24714/2008 —
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Ancona , in riforma della sentenza del Tribunale, ha
accolto la domanda di Romualdo Discenza , dirigente del Ministero
dell’Istruzione , volta ad ottenere dal Ministero un compenso per l’attività di
presidente del nucleo di valutazione dei capi di istituto scolastici svolto mentre
era provveditore agli studi di Pesaro Urbino nel periodo da marzo a settembre
2000.

24 del Dlgs n 165/2001 ,secondo cui il trattamento economico del personale
dirigente , come determinato nei precedenti commi 1 e 2 della norma, remunerava
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico
conferito dall’amministrazione . Secondo la Corte tale principio di
onnicomprensività della retribuzione era applicabile solo a far data dalla stipula
della contrattazione integrativa o al più tardi dall’1/7/2002, sulla base dell’ art 52
comma 69 , con la conseguenza dell’inapplicabilità alla fattispecie in esame.
La Corte ha poi escluso, a prescindere dall’art 24 citato, che un principio
di onnicomprensività potesse essere tratto dall’art 50 del DPR n 748/1978 nel
quale era fatto divieto di corrispondere ai dirigenti ulteriori indennità ” in
connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza
dell’amministrazione “:l’incarico svolto dal Marini non rientrava in nessuna delle
due ipotesi previste dalla norma.
La Corte d’appello ha, inoltre, affermato che l’incarico non costituiva , ai
sensi dell’ art 17 lett c) del Dlgs n 29/1993, un’ipotesi di delega di compiti da
parte di dirigente di livello superiore, ma di attribuzione di un incarico autonomo
e dunque non era riconducibile a quella propria dell’incarico dirigenziale di
Provveditore.
La Corte ha, altresì, rilevato che il Marini , provveditore agli studi, non
era compreso nel comparto scuola ma in quello dei ministeri e , pertanto, il CCNL
del comparto scuola , disciplinante all’art 41 i nuclei di valutazione, non stipulato
da organismi rappresentativi della sua categoria ma da quelli rappresentativi del
personale scolastico, non poteva essere idoneo a disporre dei suoi diritti ed in
particolare del suo diritto ad un compenso per l’attività prestata al di fuori
dell’incarico dirigenziale. Ne consegue , pertanto, secondo la Corte che l’ art 41

La Corte ha richiamato Part 24 n 3 del Dlgs n 29/1993, ora trasfuso nell’art

:

del CCNL del comparto scuola avrebbe potuto esplicare efficacia solo nei
confronti dei componenti del nucleo di valutazione appartenenti
,

all’amministrazione scolastica.
La Corte ha, quindi, concluso riconoscendo il diritto ex art 36 Cost del
Marini ad un compenso commisurato a quello dell’esperto esterno aumentato del
20%.
Ricorre il MIUR formulando 3 motivi . Resiste il Discenza con controricorso e
poi memoria ex art 378 cpc. Il Collegio ha autorizzato la motivazione

Motivi della decisione

ifliqcrt
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.5, comma
3, e 10 , comma 2, del Dlgs n 286/1999; degli artt 17 e 25 del Dlgs n 165/2001;
dell’art 20 del CCNL del comparto scuola ( in combinato con l’ari 41 del CCNL
integrativo comparto scuola). Rileva che ai sensi di detta normativa la
partecipazione dei dirigenti ai nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici

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rientrava nelle normali attribuzioni dirigenziali con esclusione del diritto a
percepire un compenso.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 2 dlgs n 165/2001
anche in combinatori l’ari 41 del contratto integrativo —comparto scuola —del
1999 Lamenta che il riconoscimento del compenso determinava la violazione
dell’ari 2 Dlgs n 165/2001.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 24, comma 3 nella parte in cui prevede che il compenso previsto
remuneri tutte le funzioni attribuite ai dirigenti e qualsiasi incarico conferito in
ragione del loro ufficio o comunque dall’Amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa di tal che ai componenti dei nuclei di
valutazione dei capi d’istituto dipendenti dell’amministrazione non spetti altro
compenso rispetto alla retribuzione percepita quale dirigente dell’amministrazione.
Le censure, che per la loro connessione possono essere congiuntamente
esaminate, sono fondate.
La problematica oggetto di causa è stata già affrontata e risolta da
questa Corte in precedenti sentenze ( cfr Cass. n. 4531 del 2011, n. 5888 del
2012 e n. 19093 del 2013, n 15363/2014 ) rese in fattispecie del tutto
sovrapponibili a quella in oggetto, che hanno affermato che l’incarico di

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semplificata..

5D7

presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del
Ministero dell’Istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito
dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della
stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico
dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 24), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a
trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; ne’
l’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del

individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l’art. 24 cit. indica
un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi.
Questa Corte, anche recentemente , ha affermato che il D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, art. 25 bis – la cui rubrica reca: “Dirigenti delle istituzioni
scolastiche”, inserito dal D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, art. 1, comma 1, e poi
trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25- dispone nel comma 1 che:
“Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma della L. 15
marzo 1997, n. 59, art. 21. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 20, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all’amministrazione stessa”.
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, la cui rubrica si intitola:
“Trattamento economico”, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, in vigore all’epoca dei fatti di causa (1999-2000), dopo
aver dettato nei primi due commi le regole in tema di retribuzione del personale
con qualifica dirigenziale, dispone, al comma 3, che “Il trattamento economico
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché
qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione
della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla

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contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto

medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza”.
Il Nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica è
presieduto da un dirigente ed esplica una funzione di verifica dei risultati
dell’operato dei dirigenti scolastici, di estrema importanza in relazione al rapporto
di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento
dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale (v.
D.lgs. n. 29 del 1993, artt. 19, 20 e 21, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 165 del 2001).

ultimo, Cass. 24 febbraio 2011 n. 4531), la necessaria attribuzione dell’incarico di
Presidente del Nucleo a un dirigente implica con evidenza un collegamento
ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta.
Tale stretta connessione si spiega, d’altra parte, alla luce dei compiti del
Nucleo, della cui rilevanza si è già detto. Il carattere di terzietà del Nucleo opera
quale garanzia dei soggetti valutati, ma non lo rende, tuttavia, organo estraneo
all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni da esso espresse la base
per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in
materia di incarichi dirigenziali.
Atteso che, come già affermato, il trattamento economico dirigenziale,
secondo il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, remunera tutte le funzioni e i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto e tenuto conto, quindi,
che l’incarico in questione è espressamente considerato quale incarico da affidare
ad un dirigente, è corretto, come condivisibilmente già osservato da questa Corte
nelle pronunce citate, ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già
sulla base di tale più specifica previsione e ritenere che, per la ragione appena
esplicitata, non possa esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al
dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito
dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della
stessa e che esso ricada, quindi, nell’ambito della disciplina prevista dalla norma
in aso.ipite. – embee.„
L’amplissima formulazione della disposizione normativa mira, invero,
proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la sua
applicabilità, proprio per tale ragione, non trova limitazioni nella circostanza che

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In tale quadro (cfr. Cass. n. 5 marzo 2009 n. 5306, 24 febbraio 2010 n. 4531 e, da

l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento sia necessaria una fase

i

formativa.
Non può, poi, ‘ ritenersi che ratione temporis il principio di
onnicomprensività sia inapplicabile nella specie poiché lo svolgimento
dell’incarico è avvenuto prima della stipulazione del c.c.n.l. 1998-2001, poiché il
Digs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, nel richiamare il trattamento retributivo
determinato per i dirigenti dalla contrattazione collettiva e quello concordato
individualmente per gli incarichi dirigenziali di carattere generale, non dispone

efficacia giuridica della contrattazione collettiva, o dalla conclusione del contratto
individuale, ma, piuttosto, stabilisce che la retribuzione, contrattualmente
individuata, sia ab initio soggetta al criterio di onnicomprensività enunciato dal
Legislatore (cfr. Cass. 4531/2011 cit.).
Tale conclusione non è contraddetta, infine, dalla L. n. 448 del 2001, art. 16,
che non incide sul principio di onnicomprensività (cfr. in termini Cass. n.
5306/2009 e 4531/2011 cit.). Tale norma, che si inserisce nell’ambito delle
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2002), riguardante, secondo la rubrica, i “Rinnovi
contrattuali”, nella parte che qui rileva – “Tali risorse sono ripartite ai sensi del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 48, fermo restando che quanto disposto dal cit.
D.Lgs., art. 24, comma 3, si applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24,
comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti” – indica le
modalità della ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva,
richiamando la specifica disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 48, e
stabilendo tuttavia una deroga con riferimento ai compensi di cui all’art. 24,
comma 3. Tuttavia in tale comma si parla di compensi in relazione a quelli dovuti
dai terzi – situazione del tutto diversa da quella in esame – e si afferma che tali
compensi “sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza”, la deroga apportata dalla Legge Finanziaria dell’2002 concerne tali
compensi, escludendo che essi confluiscano nelle risorse da ripartire, e non incide
sul principio di omnicomprensività (cfr., in tali termini, Cass. 5306/2009 cit.).

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affatto che il criterio della onnicomprensività decorra soltanto dalla data di

Il contro ricorrente , ponendo l’accento sull’affermazione di questa Corte
contenuta nei precedenti citati secondo cui “Il carattere di terzietà del Nucleo
opera quale garanzia dei soggetti valutati, ma non lo rende, tuttavia, organo
estraneo all’Amministrazione scolastica”, rileva che qualora fosse disconosciuto il
carattere pieno ed incondizionato di terzietà dei nuclei di valutazione si porrebbe
una questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive che pongono
come responsabile del nucleo un presidente espressione dell’amministrazione.
La questione della terzietà dei nuclei di valutazione non assume rilevanza ai fini
diritto del ricorrente a percepire un compenso .
Per le ragioni esposte il ricorso del MIUR deve essere accolto. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art.. 384
c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda.
La circostanza che gli arresti interpretativi di questa Corte richiamati in
motivazione siano intervenuti dopo la sentenza gravata dal ricorso per Cassazione
determina la compensazione integrale delle spese di entrambi i giudizi di merito e
di quello di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda di Romualdo Disc.enza , compensando interamente le spese
processuali dei giudizi di merito e quello di legittimità
Roma 21/5/2015

del decisione del presente giudizio che ha per oggetto la sussistenza o meno del

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