Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15173 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4581/2015 proposto da:

S.V., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO CARMELO ORLANDINO unitamente all’avvocato

GIUSEPPE SPAGNOLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4

(TEL 06.3724212), presso lo studio dell’avvocato LORENZO GIUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ITALO TANZARELLA

giusta procura in calce al controricorso;

LA SCOGLIERA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante

p.t. M.C., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLANGELO ZURLO giusta procura in calce al

controricorso;

SA.GI., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLANGELO ZURLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 457/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO;

udito l’Avvocato LORENZO GIUA per delega;

udito l’Avvocato NICOLANGELO ZURLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.V. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, la s.r.l. La Scogliera, M.C.V., Sa.Gi. e E.G., chiedendo che fosse dichiarata la nullità assoluta dell’atto di costituzione della menzionata società e la nullità relativa degli atti pubblici di acquisto in base ai quali la società risultava proprietaria di beni immobili, con conseguente accertamento che i veri acquirenti di tali immobili erano, in misura del 25 per cento ciascuno, lo stesso attore e i tre convenuti M., Sa. ed E..

A sostegno della domanda espose che la società aveva acquistato da privati, con sei atti notarili, una serie di beni immobili; che tale acquisto aveva natura fiduciaria, perchè i veri proprietari erano l’attore i tre convenuti suindicati e non, come risultava dall’atto costitutivo della società, i soli soci Sa. e M.; che, negli accordi esistenti tra le parti, il Sa. avrebbe dovuto garantire la quota di esso attore ed il M. la quota dell’ E.; che invece, contravvenendo a tali accordi, con due diversi atti, il M. aveva venduto all’ E. il 25 per cento delle quote sociali anzichè un quarto delle proprietà immobiliari ed il Sa. aveva venduto all’attore il 25 per cento delle quote sociali.

Si costituirono in giudizio la s.r.l. La Scogliera, Sa.Gi. e E.G., chiedendo il rigetto della domanda principale e proponendo domanda riconvenzionale per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di cessione di quote dal Sa. al S. e per vedere riconosciuto il diritto di prelazione dell’ E., ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale, su detta quota.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse la domanda riconvenzionale, dichiarò l’inefficacia dell’atto di cessione di quote dal Sa. al S., riconobbe il diritto di prelazione dell’ E., condannò l’attore al risarcimento dei danni in misura di Euro 25.000, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dal S. e in via incidentale dalle altre parti e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 23 giugno 2014, ha rigettato in parte ed in parte dichiarato inammissibile l’appello principale, ha dichiarato inammissibili gli appelli incidentali ed ha condannato l’appellante principale al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la censura principale del S. – consistente nella presunta nullità dell’atto costitutivo della società La Scogliera, con conseguente riconoscimento che i veri proprietari degli immobili erano il S. e gli altri convenuti – era infondata, posto che per costante giurisprudenza non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, ma soltanto la nullità nei limitati casi di cui all’art. 2332 c.c., anche nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis. Quanto, poi, all’ulteriore profilo secondo cui i due soci fondatori della società, Sa. e M., si erano obbligati a garantire le quote del S. e dell’ E., la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura, posto che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per il rigetto della domanda non erano state in alcun modo attaccate con l’atto di appello.

Passando, poi, alla questione dell’accoglimento delle domande riconvenzionali e del riconoscimento del diritto di prelazione all’acquisto in capo all’ E., la Corte d’appello ha rilevato che la clausola di prelazione era inserita nello statuto della società e che aveva efficacia reale e non obbligatoria, il che comportava l’inefficacia dell’atto di cessione in favore del S. e il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del socio pretermesso, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso; il tutto senza contare che l’atto di cessione in favore del S. era privo di sottoscrizione autenticata e, come tale, non opponibile nei confronti della società. Ha rilevato infine la Corte che andava confermata la domanda di risarcimento dei danni proposta contro il S., perchè la trascrizione della domanda giudiziale volta a contestare l’esistenza della società implicava la presenza di conseguenze pregiudizievoli in danno della stessa, in relazione alla sua attività di vendita di lotti di villette ed aree edificate.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre S.V. con atto affidato a tre motivi.

Resistono la s.r.l. La Scogliera, Sa.Gi. e E.G. con tre separati controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1418, 2247, 2248, 2249 e 2332 c.c., oltre ad omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva il ricorrente che la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza per cui la società La Scogliera non aveva compiuto alcuna operazione inerente l’oggetto sociale, essendo stata costituita al solo fine di acquistare la proprietà di immobili inclusi in lottizzazione. Mancherebbe, nella specie, l’elemento soggettivo della comune intenzione dei contraenti di vincolarsi per conseguire un obiettivo comune, per cui si tratterebbe di una comunione ordinaria, ai sensi dell’art. 2248 c.c.; la sentenza non avrebbe, su questo punto, valutato correttamente le risultanze di causa.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di merito infatti, richiamando l’orientamento di questa Corte regolatrice, ha posto a fondamento della propria decisione l’affermazione secondo cui non può esistere la simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, se non nei ristretti limiti dell’interposizione fittizia di persona, imponendo il sistema una lettura restrittiva dei casi di nullità di cui all’art. 2332 c.c. (v. le sentenze 29 dicembre 2011, n. 30020, e 4 novembre 2015, n. 22560).

Il ricorrente, lungi dal contestare tale affermazione, insiste nella propria tesi, già rigettata in sede di merito, secondo cui la società La Scogliera non avrebbe, in realtà, compiuto alcuna operazione inerente l’oggetto sociale, dovendosi piuttosto la stessa qualificare come una comunione di godimento ai sensi dell’art. 2248 c.c..

In tal modo, però, il ricorso, oltre a tendere al riesame del merito, dimostra in modo palese la sua inidoneità a superare la decisione della Corte d’appello, giacchè pone una censura che è inconferente rispetto all’effettiva logica su cui si fonda la sentenza qui impugnata; nè è ipotizzabile, sul punto, alcuna omissione rilevante ai fini del vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 c.c., oltre ad omessa motivazione per mancata o errata valutazione delle risultanze probatorie.

Osserva il ricorrente che la sentenza avrebbe errato nel negare la possibilità della simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese. Richiamati i concetti di negozio fiduciario secondo la tradizione germanica e secondo quella romanistica e facendo presente che nel nostro ordinamento esistono le società fiduciarie, il ricorrente sostiene che la ricostruzione operata dalla sentenza sarebbe errata. La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato di non condividere le argomentazioni del Tribunale circa la sussistenza di un obbligo dei soci Sa. e M. di garantire la posizione del S. e dell’ E., ma poi non avrebbe affrontato la questione rilevando che sul punto si era perfezionato il giudicato per mancata contestazione delle argomentazioni poste dal Tribunale. In conclusione, il ricorrente rileva che l’intestazione fiduciaria può costituire un limite del diritto di proprietà e che in atti vi era la dimostrazione che la società La Scogliera fosse solo apparente, essendo i beni immobili di proprietà del ricorrente e delle altre parti.

2.1. Il motivo, che per alcuni aspetti contiene una lunga disquisizione dottrinale e per altri è di oscura comprensione, è inammissibile.

Tralasciando i profili di ripetitività rispetto al primo motivo e di evidente sollecitazione ad un nuovo e più favorevole esame del merito, osserva il Collegio che questa doglianza è modellata sul secondo motivo di appello. La Corte leccese, nell’affrontare quel motivo, ha affermato che il ragionamento svolto dal Tribunale si fondava su due rilievi, cioè la riconduzione della tesi del S. alla figura dell’interposizione reale e la necessità della prova scritta della simulazione. La sentenza impugnata, pur definendo questi argomenti “entrambi non esenti da critica”, ha però aggiunto che il ragionamento del Giudice di primo grado non era stato attaccato, sicchè sul punto si era formato il giudicato. Tale affermazione non è oggetto di censura nel motivo di ricorso in esame, per cui è evidente che la questione è da ritenere inammissibile in questa sede.

Si aggiunge, ad abundantiam, che le riflessioni sul negozio fiduciario, di per sè soltanto teoriche, potevano avere un senso in sede di merito ma non in sede di legittimità, perchè il loro accoglimento esige accertamenti di fatto inammissibili.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione per mancata o errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all’avvenuta cessione della quota dal Sa. al S..

Il ricorrente premette che il suo atto di acquisto dal Sa. doveva essere considerato valido ai sensi dell’art. 1376 c.c., a prescindere dalle forme utilizzate e dalla previsione dell’art. 2479 c.c., perchè il rispetto della forma non è condizione di validità del negozio di trasferimento. Ciò detto, la censura rileva che la società La Scogliera non era tale, bensì una comunione ordinaria, e che i casi di prelazione legale costituiscono un numero chiuso, per cui non doveva essere accolta la domanda dell’ E. di riconoscimento di quel diritto, tanto più che questi non era un socio originario, ma era entrato a far parte della società solo in un secondo momento.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio, al riguardo, che la censura muove da una premessa indimostrata, anzi espressamente smentita dalla sentenza in esame, e cioè che la società fosse una comunione ordinaria; che essa non supera l’argomentazione usata ad abundantiam dalla Corte d’appello (p. 12 della sentenza) secondo cui l’atto di cessione in favore del S., oltre a violare la prelazione, non era neppure valido; che il rilievo secondo cui le ipotesi di prelazione costituiscono un numero chiuso legale non impedisce che il patto di prelazione sia previsto dallo statuto sociale, nè il ricorso dice alcunchè per contrastare l’esistenza di una previsione statutaria in tal senso; e che, in ultima analisi, anche questo motivo si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo presente che i controricorsi della s.r.l. La Scogliera e di Sa.Gi. sono di contenuto identico. Va disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto al controricorrente E. in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto ai controricorrenti La Scogliera s.r.l. e Sa.Gi. in complessivi Euro 4.200 per ciascuno, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; ordina la distrazione delle spese in favore degli Avv. Domenico Tanzarella e Michelangelo Zurlo che si sono dichiarati antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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