Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15173 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15173 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25578-2011 proposto da:
SANTARSIERO SALVATORE SNTSVT70B01A519I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo studio
dell’avvocato PERGOLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO VILLANI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
ANA ASSICURAZIONI, MELIANTE ANTONIETTA, SCAVONE
LUCIANO;
– intimati avverso la sentenza n. 946/2011 del TRIBUNALE di POTENZA,
depositata il 13/07/2011;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. UMANA ARMANO.

.
I

Ric. 2011 n. 25578 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

Ritenuto in fatto
1. — Santarisero Armando ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Potenza che , a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la
domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta dal Santarisero

nei

confronti della Axa Ass.ni s.p.a, confermando la condanna nei confronti dei
responsabili civili..

2. — Il ricorso contiene due motivi ed è soggetto alla disciplina dettata dall’art.360
bis, inserito dall’art.47,comma 1 lett.a della legge 18-6-2009 ,n.69. Può essere
trattato in camera di consiglio,in applicazione degli artt.376,380 bis , 375 c.p.c. e
rigettato per manifesta infondatezza.
3.11 giudice di merito ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova, nei confronti della

sola società assicuratrice, che il sinistro fosse effettivamente accaduto , avendo ritenuto
che gli elementi di prova aventi valore confessorio ,quale il modulo di constatazione
amichevole ed il mancato interrogatorio formale del Santarsiero, dovevano essere
liberamente valutati dal giudice di merito; che nell’effettuare tale libera valutazione la

Corte di merito ha ritenuto inattendibili i testi ascoltati perché contrastanti e
contraddittori ; che rilevante era stato il mancato svolgersi della c.t.u, in quanto il perito
non aveva potuto effettuare l’esame

della moto del Santarsiero, non messa a

disposizione dallo stesso, ai fini della valutazione della compatibilità dei danni con
l’asserita dinamica del sinistro.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.2697 cc e art 115 e 116
c.p.c in relazione all’art.369 n.3 e 5..

Lamenta che era stata fornita la prova dell’accadimento dell’incidente e delle modalità
dello stesso attraverso l’escussione dei testi e della documentazione prevista dalla legge.

5.11 motivo è infondato.
Il ricorrente solo formalmente denunzia vizio di violazione di legge e vizio di
motivazione,ma sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una inammissibile
valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione del fatto diversa da quella fatta
propria dal giudice di appello con motivazione logica ,non contraddittoria e conforme
alla legge.

Gli intimati non hanno presentato difese.

6.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del

sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
7.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art.112 c.p.c in relazione
all’art.360 n.3 c.p.c
Sostiene il ricorrente che la Corte ha errato nel condannarlo a restituire
all’assicurazione le somme ricevute dopo la sentenza di primo grado, in quanto la
Corte ha errato nel ritenere non provato l’accadimento del sinistro nei confronti della
società assicuratrice ,potendo a tale fine rinnovare l’istruttoria espletata in primo
grado.
8.11 motivo è infondato in quanto la Corte di merito non aveva alcun obbligo di
rinnovare l’istruttoria svolta ,ma aveva il potere di valutare liberamente le prove
regolarmente assunte .Di conseguenza conforme a legge è stato l’accoglimento delle
domanda di restituzione della somme pagate dalla società assicuratrice dopo la
modifica della sentenza di primo grado.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
La relazione è stata comunicata alla parte.

Ritenuto in diritto

Il Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte
nella relazione e la soluzione adottata,rilevando che il nome dell’intimato è Santarsiero
Salvatore indicato per errore in Santarsiero Armando.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.

U’-2

giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma10-4-2014

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