Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/06/2010), n.15172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro

tempore e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi

n. 12 domiciliano;

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, in persona del legale

rappresentante pro-tempore C.G., rappresentata e difesa

per delega a margine del controricorso dall’Avvocato Ruozzi Edgardo

del Foro di Modena presso il cui studio in Modena, Corso Canalchiaro

n. 116 è elettivamente domiciliato;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna

sezione undici n. 23/11/2003 pubblicata il 04.07.2003;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avv. Edgardo Ruozzi;

preso atto che il P.M. MARTONE Antonio si è riportato alle

conclusioni scritte le conclusioni scritte del con le quali veniva

chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Quanto segue:

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena con decisione n. 2 del 25/01/99 accoglieva il ricorso della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola volta ad ottenere l’annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in materia di IRPEG. Ha proposto appello l’Ufficio deducendo che non era applicabile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che consiste nella riduzione a metà dell’aliquota IRPEG con riferimento al reddito imponibile.

Rileva l’Ufficio che l’interpretazione estensiva adottata dai Giudici di primo grado ai fine di far rientrare la ricorrente nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che è norma di agevolazione fiscale è inapplicabile in quanto è preclusa ogni forma di interpretazione analogica.

Conclude per l’annullamento dell’impugnata sentenza di condanna del ricorrente alle spese e competenze di entrambi i giudizi.

Si costituisce l’appellata con memoria depositata 17/02/2000 contestando le censure dell’appellante e rilevando che per quanto riguarda la pregiudiziale avanzata dall’Ufficio in questo stadio processuale è priva di qualsiasi fondamento giuridico così come previsto dall’art. 52 c.p.c..

Sottolinea la difesa del ricorrente che nessun pregio ha l’impostazione dell’Ufficio allorquando afferma di che essendo il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, norma contenente un’agevolazione tributaria la medesima non sarebbe suscettibile di interpretazione nè analogica nè soprattutto estensiva; allo scopo vengono riportate diverse sentenze della Suprema Corte.

Conclude chiedendo il rigetto dell’appello con condanna dell’Ufficio alle spese e competenze di entrambi i giudizi.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello per i seguenti motivi:

La pregiudiziale avanzata dall’appellante circa l’incompatibilità dell’avv. Emilio Bianchi quale componente del collegio di primo grado è infondata e quindi rigettata atteso che se motivi vi erano l’Ufficio l’avrebbe dovuto rilevare nei termini posti dall’art. 52 c.p.c. Per quanto riguarda il merito l’Ufficio impugna la sentenza richiamando e facendo proprio il parere reso dal Consiglio di Stato sez. 3^ n. 103/95 recepito nella circolare ministeriale n. 238 del 4/10/96 secondo cui le agevolazioni previste dall’art. 6 del DPR 601/73 non sarebbero applicabili alle Casse di Risparmio che hanno conferito l’azienda bancaria a società per azioni a fronte del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

Tale impostazione, ad avviso dei secondi giudici, si rivelerebbe infondata.

Non sarebbe accettabile, infatti, l’assunto secondo il quale, essendo l’art. 6 del DPR 601/73 una norma contenente un’agevolazione tributaria, non possa essere suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

A giudizio della Commissione, confortato, a suo dire, dalle diverse pronunce della Suprema Corte, anche le nome eccezionali sono suscettibili di interpretazione estensiva. E tale principio deve valere anche in materia tributaria.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte L’Amministrazione Finanziaria dello stato e l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo prospettato dalle parti in relazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, per il tramite del suo avvocato, ha proposto controricorso, nonchè memoria ex art. 375 c.p.c., comma 4, nel testo previgente, con i quali chiede il rigetto del ricorso e contro deduce in relazione alle richieste del P.G..

Il ricorso deve essere accolto.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte:” Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990, ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione del versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale, aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 197, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 dei 1999, art. 12, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio d’impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverossia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni.”. (Sez. U. 22.01.2009 n. 1576). Nel caso in esame non vi è dubbio che la disciplina giuridica fosse quella antecedente alla modifica non avente quest’ultima efficacia interpretativa della normativa precedente.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessaria ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con correzioni approvate, il rigetto del ricorso introduttivo.

Avendo trovato applicazione ne caso in esame una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA