Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1487/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che si rimette alla Corte su eventuale estinzione
del giudizio e nel merito accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 29/48/06 del 15/3/2006, la CTP di Roma accoglieva il ricorso di M.M. il quale lamentava la nullità di una cartella esattoriale relativa al pagamento di IVA ed Irpef per l’anno 1996, in quanto non era stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento. In particolare deduceva che la raccomandata con la quale gli era stato spedito il detto avviso recava come indirizzo quello di “(OMISSIS)” in luogo di quello corretto corrispondente a “(OMISSIS)”, sicchè l’errore commesso nell’indicazione de qua aveva impedito il recapito dell’atto.
A seguito di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 6, la CTR di Roma con la sentenza n. 175/38/08 del 24/11/2008 rigettava l’appello, osservando che la notifica deve reputarsi inesistente qualora la consegna dell’atto avvenga in un luogo non riferibile al destinatario.
In dettaglio emergeva che la raccomandata in oggetto non era stata recapitata, ma restituita all’Ufficio, non essendo stati osservati nemmeno gli adempimenti, particolarmente rigorosi, previsti per il caso di notifica a soggetti irreperibili. Inoltre in precedenza l’Ufficio aveva regolarmente notificato altri atti, aggiungendo l’indicazione “ter” al recapito. Infine il notificatore aveva redatto delle relate estremamente sintetiche, senza indicare le ulteriori verifiche effettuate. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
M.M. ha resistito con controricorso illustrato da memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Deduce che la CTR avrebbe apoditticamente affermato che la notifica dell’avviso di accertamento era affetta da giuridica inesistenza, in conseguenza dell’omessa indicazione “ter” per il recapito di (OMISSIS), così che, sempre a detta dei giudici di appello, si sarebbe dovuto procedere secondo il rito previsto per gli irreperibili, senza che però ne fossero state rispettate le formalità.
Deduce che in realtà, come si evince dalle attestazioni dell’ufficiale notificatore, questi si era recato presso il domicilio del controricorrente in data 11 settembre 2001, ma che, avendone constatato la temporanea assenza, aveva dato comunicazione dell’avviso di deposito presso il competente Ufficio Postale, immettendo l’avviso nella cassetta postale del contribuente, dando altresì comunicazione del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ragionamento della CTR, a fronte di tali dati fattuali, risulterebbe del tutto contraddittorio, avendo dapprima affermato che occorreva seguire il rito previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per le procedendosi in tal modo, mancava l’indicazione delle ulteriori verifiche espletate, ed in ogni caso traendo il proprio convincimento dell’erroneo presupposto secondo cui la mancata indicazione della dicitura “ter” alla fine dell’indirizzo, impediva aprioristicamente la possibilità di recapitare l’atto.
Il motivo risulta corredato anche del quesito di sintesi, previsto a pena di inammissibilità attesa l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c., individuandosi quali fatti controversi e decisivi sui quali la motivazione sarebbe viziata, le risultanze dell’attività del notificatore.
Va tuttavia evidenziato che con le memorie ex art. 378 c.p.c., il M. ha allegato e documentato di avere aderito all’istanza di definizione agevolata della lite del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, atteso che effettivamente ne ricorrono i presupposti.
Ne consegue che, non avendo l’Ufficio manifestato nel termine previsto il diniego all’istanza proposta, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016