Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15172 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 24713-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLE MARCHE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
2015
2303

GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domiciliano
ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti contro

MARINI LEONARDO C.E. MNRLRD50C04G479R, elettivamente

Data pubblicazione: 20/07/2015

domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo
c.

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

DANILO

SERRANI,

unitamente

che

lo

all’avvocato

GIUSEPPE CIANCIA, giusta delega in atti;

controricorrente

di ANCONA, depositata il 09/04/2008 R.G.N. 1052/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

21/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO (Avvocatura dello
Stato);
udito l’Avvocato CIANCI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 149/2008 della CORTE D’APPELLO

R.G 24713/2008 —
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Ancona , in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la

e

domanda di Marini Leonardo , dirigente del Ministero dell’Istruzione , volta ad ottenere dal
– Ministero un compenso per l’attività di presidente del nucleo di valutazione dei capi di istituto
scolastici svolto mentre era provveditore agli studi di Macerata nel periodo da marzo a settembre

La Corte ha richiamato l’art 24 n 3 del Dlgs n 29/1993, ora trasfuso nell’art 24 del Digs n
165/2001 ,secondo cui il trattamento economico del personale dirigente , come determinato nei
precedenti commi 1 e 2 della norma, remunerava tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti
nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione . Secondo la Corte tale principio di
onnicomprensività della retribuzione era applicabile solo a far data dalla stipula della contrattazione
integrativa o al più tardi dall’ 1/7/2002, sulla base dell’art 52 comma 69 , con la conseguenza
dell’inapplicabilità alla fattispecie in esame.
La Corte ha poi escluso, a prescindere dall’art 24 citato, che un principio di
onnicomprensività potesse essere tratto dall’art 50 del DPR n 748/1978 nel quale era fatto divieto di
corrispondere ai dirigenti ulteriori indennità ” in connessione con la carica o per prestazioni
comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione “:l’incarico svolto dal Marini non rientrava
in nessuna delle due ipotesi previste dalla norma.
La Corte d’appello ha, inoltre, affermato che l’incarico non costituiva , ai sensi dell’art 17
lett c) del Dlgs n 29/1993, un’ipotesi di delega di compiti da parte di dirigente di livello superiore,
ma di attribuzione di un incarico autonomo e dunque non era riconducibile a quella propria
dell’incarico dirigenziale di Provveditore.
La Corte ha, altresì, rilevato che il Marini , provveditore agli studi, non era compreso nel
comparto scuola ma in quello dei ministeri e , pertanto, il CCNL del comparto scuola, disciplinante
all’aia 41 i nuclei di valutazione, non stipulato da organismi rappresentativi della sua categoria ma
da quelli rappresentativi del personale scolastico, non poteva essere idoneo a disporre dei suoi
diritti ed in particolare del suo diritto ad un compenso per l’attività prestata al di fuori dell’incarico
dirigenziale . Ne consegue , pertanto, secondo la Corte che l’ art 41 del CCNL del comparto scuola
avrebbe potuto esplicare efficacia solo nei confronti dei componenti del nucleo di valutazione
appartenenti all’amministrazione scolastica.
e

La Corte ha, quindi, concluso riconoscendo il diritto ex art 36 Cost del Marini ad un
compenso commisurato a quello dell’esperto esterno aumentato del 20%.

i

2000.

M

Ricorre il MIUR formulando 3 motivi. Resiste il Marini con controricorso e poi memoria ex art 378
cpc. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.5, comma 3, e 10 , comma
2, del Dlgs n 286/1999; degli artt 17 e 25 del Dlgs n 165/2001; dell’ art 20 del CCNL del comparto
scuola ( in combinaton l’art 41 del CCNL integrativo comparto scuola). Rileva che ai sensi di

rientrava nelle normali attribuzioni dirigenziali con esclusione del diritto a percepire un compenso.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 2 dlgs n 165/2001 anche in combinato r
con l’art 41 del contratto integrativo —comparto scuola —del 1999 lamenta che il riconoscimento
del compenso determinava la violazione dell’art 2 Dlgs n 165/2001
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24,
comma 3 nella parte in cui prevede che il compenso previsto remuneri tutte le funzioni attribuite ai
dirigenti e qualsiasi incarico conferito in ragione del loro ufficio o comunque dall’Amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa di tal che ai componenti dei nuclei di
valutazione dei capi d’istituto dipendenti dell’amministrazione non spetti altro compenso rispetto
alla retribuzione percepita quale dirigente dell’amministrazione.
Le censure, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono
fondate.
La problematica oggetto di causa è stata già affrontata e risolta da questa Corte in
precedenti sentenze ( cfr Cass. n. 4531 del 2011, n. 5888 del 2012 e n. 19093 del 2013, n
15363/2014 ) rese in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in oggetto, che hanno affermato
che l’incarico di presidente o componente del Nucleo di valutazione, conferito al dirigente del
Ministero dell’Istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito
dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto
al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 29
del 1993, art. 24 (attualmente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24), dovendosi pertanto escludere il
diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; ne’
l’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo
per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico
dirigenziale, in quanto l’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o
individuale, deve attenersi.
Questa Corte , anche recentemente, ha affermato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, art. 25 bis, la cui rubrica reca: “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”, inserito dal D.Lgs. 6
2

detta normativa la partecipazione dei dirigenti ai nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici

marzo 1998, n. 59, art. 1, comma 1, e poi trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25,
dispone nel comma 1 che: “Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali
è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art.
20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base

regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all’amministrazione stessa”.
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, la cui rubrica si intitola: “Trattamento economico”,
nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in vigore all’epoca
dei fatti di causa (1999-2000), dopo aver dettato nei primi due commi le regole in tema di
retribuzione del personale con qualifica dirigenziale, dispone, al comma 3, che “Il trattamento
economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito
in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o
su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza”.
Il Nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica è presieduto da un
dirigente ed esplica una funzione di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti scolastici, di
estrema importanza in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da
quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale
(v. D.lgs. n. 29 del 1993, arti. 19, 20 e 21, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 165 del 2001).
In tale quadro (cfr. Cass. n. 5 marzo 2009 n. 5306, 24 febbraio 2010 n. 4531 e, da ultimo, Cass. 24
febbraio 2011 n. 4531), la necessaria attribuzione dell’incarico di Presidente del Nucleo a un
dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale
ricoperta.
Tale stretta connessione si spiega, d’altra parte, alla luce dei compiti del Nucleo, della cui
rilevanza si è già detto. Il carattere di terzietà del Nucleo opera quale garanzia dei soggetti valutati,
ma non lo rende, tuttavia, organo estraneo all’Amministrazione scolastica, costituendo le valutazioni
da esso espresse la base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione
in materia di incarichi dirigenziali.

3

delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica

Atteso che, come già affermato, il trattamento economico dirigenziale, secondo il D.Lgs. n.
29 del 1993, art. 24, remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal decreto e tenuto conto, quindi, che l’incarico in questione è espressamente considerato
quale incarico da affidare ad un dirigente, è corretto, come condivisibilmente già osservato da
questa Corte nelle pronunce citate, ritenerlo soggetto al regime della onnicomprensività già sulla
base di tale più specifica previsione e ritenere che, per la ragione appena esplicitata, non possa

comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su
designazione della stessa e che esso ricada, quindi, nell’ambito della disciplina prevista dalla norma
in esame.
L’amplissima formulazione della disposizione normativa mira, invero, proprio ad impedire
ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni, e la sua applicabilità, proprio per tale ragione, non
trova limitazioni nella circostanza che l’incarico possa esser rifiutato o che per il suo svolgimento
sia necessaria una fase formativa.
Non può, poi, ritenersi che ratione temporis il principio di onnicomprensività sia inapplicabile
nella specie poiché lo svolgimento dell’incarico è avvenuto prima della stipulazione del c.c.n.l.
1998-2001, poiché il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, nel richiamare il trattamento
retributivo determinato per i dirigenti dalla contrattazione collettiva e quello concordato
individualmente per gli incarichi dirigenziali di carattere generale, non dispone affatto che il criterio
della onnicomprensività decorra soltanto dalla data di efficacia giuridica della contrattazione
collettiva, o dalla conclusione del contratto individuale, ma, piuttosto, stabilisce che la retribuzione,
contrattualmente individuata, sia ab initio soggetta al criterio di onnicomprensività enunciato dal
Legislatore (cfr. Cass. 4531/2011 cit.).
Tale conclusione non è contraddetta, infine, dalla L. n. 448 del 2001, art. 16, che non incide
sul principio di onnicomprensività (cfr. in termini Cass. n. 5306/2009 e 4531/2011 cit.). Tale
norma, che si inserisce nell’ambito delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), riguardante, secondo la rubrica, i “Rinnovi
contrattuali”, nella parte che qui rileva – “Tali risorse sono ripartite ai sensi del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 48, fermo restando che quanto disposto dal cit. D.Lgs., art. 24, comma 3, si
applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i
compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono
conferiti” – indica le modalità della ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva,
richiamando la specifica disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 48, e stabilendo tuttavia una
deroga con riferimento ai compensi di cui all’art. 24, comma 3. Tuttavia in tale comma si parla di
4

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esservi dubbio che si tratti di un incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e

compensi in relazione a quelli dovuti dai terzi – situazione del tutto diversa da quella in esame – e si
afferma che tali compensi “sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
o

confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”, la deroga
apportata dalla Legge Finanziaria dell’2002 concerne tali compensi, escludendo che essi
confluiscano nelle risorse da ripartire, e non incide sul principio di omnicomprensività (cfr., in tali
termini, Cass. 5306/2009 cit.).
Il contro ricorrente , ponendo l’accento sull’affermazione di questa Corte contenuta nei
precedenti citati secondo cui “Il carattere di terzietà del Nucleo opera quale garanzia dei soggetti
valutati, ma non lo rende, tuttavia, organo estraneo all’Amministrazione scolastica”, rileva che
qualora fosse disconosciuto il carattere pieno ed incondizionato di terzietà dei nuclei di valutazione
si porrebbe una questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive che pongono come
responsabile del nucleo un presidente espressione dell’amministrazione.
La questione della terzietà dei nuclei di valutazione non assume rilevanza ai fini del decisione del
presente giudizio che ha per oggetto la sussistenza o meno del diritto del ricorrente a percepire un
compenso .
Per le ragioni esposte il ricorso del MIUR deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della
domanda.
La circostanza che gli arresti interpretativi di questa Corte richiamati in motivazione siano
intervenuti dopo la sentenza gravata dal ricorso per Cassazione determina la compensazione
integrale delle spese di entrambi i giudizi di merito e di quello di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
di Marini Leonardo , compensando interamente le spese processuali dei giudizi di merito e quello
di legittimità
Roma 21/5/2015
L’ estensore

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Enric• i ‘ tonio

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