Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1206/2015 proposto da:

D.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA KRAUSS giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., B.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MORETTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 498/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.D.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, B.C. ed T.A., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti alla falsa testimonianza da loro resa nel corso di un diverso giudizio che si era concluso con il rigetto della domanda proposta dal medesimo D.D..

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che il capitolo di prova sul quale erano stati chiamati a deporre era stato formulato in modo generico.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dal D.D. e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2014, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha ridotto la liquidazione delle spese come disposta dal primo Giudice, ha confermato nel resto la decisione da questi assunta ed ha compensato le spese del giudizio di appello nella misura di un quinto, condannando l’appellante al pagamento della parte residua.

La Corte territoriale ha premesso che, nell’assunto dell’appellante, i convenuti B. e T. avevano reso una falsa testimonianza in un altro giudizio, avente ad oggetto le distanze legali tra le costruzioni, affermando che lo stato dei luoghi ivi esistente era rimasto invariato dal 1963. Tale testimonianza avrebbe giocato un ruolo decisivo nel rigetto della domanda proposta dal D.D. in quel giudizio.

Tanto premesso, la Corte bresciana ha osservato che la decisione del Tribunale doveva essere confermata in quanto la risposta data dai testimoni, benchè definita “laconica”, era stata conseguente ad “un’altrettanto laconica domanda”. E poichè il concetto di mutamento dello stato dei luoghi è relativo, “sarebbe stato onere della parte richiedere ai testi chiarimenti utili a precisare i fatti narrati”. Nè a diversa conclusione si poteva pervenire richiamando la perizia di parte, la c.t.u. eseguita in appello e la stessa confessione dei convenuti circa l’esecuzione di lavori nel 1982, in quanto tali elementi potevano incidere sulla attendibilità dei testimoni nell’altro giudizio, ma nessun rilievo avevano nel processo in questione, avente ad oggetto solo l’esistenza o meno della falsa testimonianza. Quanto all’accertamento sul profilo oggettivo del reato, la Corte di merito ha rilevato che l’elemento soggettivo del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di affermazione del falso, “ossia in un atteggiamento doloso che è invece escluso dall’errore di fatto, il quale ben può essere determinato anche da una dimenticanza”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorre D.D.M. con atto affidato a quattro motivi.

Resistono B.C. ed T.A. con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..

La doglianza prende la mosse dalla pretesa esistenza di modifiche dello stato dei luoghi almeno a partire dagli anni 1980 e 1990. L’appello aveva prospettato proprio tale obiettivo dato di fatto e la sentenza, andando oltre i limiti fissati dalla legge per l’atto di appello, avrebbe rimesso in discussione un fatto pacifico, e cioè che i testimoni avevano negato l’esistenza di un qualsiasi mutamento dello stato dei luoghi. Si lamenta, quindi, una violazione del giudicato esistente sul punto e la violazione del principio della domanda, perchè non era stato chiesto alla Corte d’appello di riesaminare il contenuto della testimonianza.

1.1. Il motivo è inammissibile, poichè non coglie sul punto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Anche volendo prescindere da alcuni profili di oscurità della prospettata censura, è decisiva la circostanza che la sentenza in esame non ha negato il contenuto della deposizione testimoniale, nè ha deciso ultra petita, ma ha valutato quella deposizione ai fini di escludere il reato, compito al quale era tenuto il giudice di merito. La contestazione del ricorrente secondo cui doveva ritenersi “pacifica” l’esistenza di mutamenti dello stato dei luoghi almeno a partire dagli anni 1980 e 1990 appartiene al merito e non è più suscettibile di valutazione in questa sede. L’ipotizzata violazione del giudicato non trova riscontro nella logica della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda sulla base di un ragionamento giuridico diverso da quello che il ricorrente indica.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), in relazione alla individuazione dei luoghi sul mutamento dei quali dovevano rispondere i testimoni.

Osserva il ricorrente che la sentenza di primo grado avrebbe individuato in maniera riduttiva i luoghi relativamente ai quali era stata resa la testimonianza; tale individuazione era stata oggetto di appello, ma la sentenza in esame avrebbe disatteso la censura in modo ancora più sbrigativo. Il motivo, quindi, si svolge per dimostrare come i luoghi in contestazione (nell’altro giudizio) dovevano essere intesi in modo più ampio, relativamente cioè al contesto specifico del complesso immobiliare oggetto di causa. Di conseguenza, la valutazione sulla falsità della deposizione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i luoghi interessati dai mutamenti erano una realtà più grande di quella invece considerata dalla Corte di merito.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che anche questa censura contiene alcuni profili oscuri o, comunque, non chiari. Per quanto è dato comprendere, il ricorrente si duole del fatto che, se la Corte d’appello avesse inteso in senso più ampio l’espressione stato dei luoghi, i testimoni, negando ogni mutamento in relazione ad un contesto più ampio, certamente avrebbero deposto il falso. Così intesa, però, la censura attinge al merito della valutazione e, come tale, è inammissibile in questa sede.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

Il ricorrente censura con ampia motivazione la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non attribuire rilevanza alla sicura esistenza di mutamenti dello stato dei luoghi, tali da evidenziare la falsità della testimonianza oggetto del presente giudizio. Richiamando la perizia di parte, la c.t.u., la documentazione prodotta e la stessa sentenza pronunciata dalla Corte d’appello nel giudizio nel quale è stata resa la testimonianza contestata, il ricorrente osserva che sarebbe certa l’esistenza di mutamenti riguardanti l’edificazione di un fabbricato adibito a deposito, costruito a partire dal 1982, la demolizione ed il rifacimento di un tetto, l’inserimento di gronde e pluviali, l’elevazione di camini e l’edificazione di una recinzione con cancelli.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Tralasciando la circostanza per la quale esso è redatto con una tecnica non rispettosa dei criteri fissati dalla legge per il ricorso per cassazione – posto che contiene censure in fatto e in diritto, mescolando la trascrizione di parti diverse di atti processuali del giudizio di merito l’obiettivo che il ricorrente si propone è evidente: dimostrare che vi sarebbe in atti la prova che le modifiche dello stato dei luoghi c’erano, per cui la deposizione contestata sarebbe falsa.

Osserva il Collegio che, a parte che l’accoglimento del motivo presupporrebbe un’indagine di merito che è preclusa in questa sede, la censura qui prospettata, benchè lungamente articolata, non supera la semplice osservazione della sentenza impugnata secondo cui la domanda rivolta ai testimoni era generica come generica era stata la risposta, e comunque la parte interessata avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai testimoni. Nè possono ritenersi congrue, sotto questo profilo, le non motivate doglianze di cui alle pp. 53-54 del ricorso.

Occorre poi aggiungere che il motivo in esame non dà neppure conto dell’effettiva decisività della contestata testimonianza ai fini del rigetto della domanda proposta dall’odierno ricorrente nel precedente giudizio; ed è chiaro che, in assenza di tale prova, è assai dubbio che si possa configurare un danno risarcibile, anche ove fosse dimostrata la falsità della testimonianza.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 354 c.p.c., in ordine alla consapevolezza dei testimoni in ordine alle loro affermazioni.

Lamenta il ricorrente che i testimoni, nel momento in cui deposero, erano ben a conoscenza dello stato dei luoghi, sia perchè essi abitavano entrambi sul posto sia perchè vennero loro mostrate le foto relative alle costruzioni oggetto di causa. Ne consegue che la sentenza sarebbe viziata per non aver valutato il complesso di dette circostanze, tanto più che la risposta data dai testimoni non fu lapidaria, ma sufficientemente articolata.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Fermo quanto già detto a proposito dei motivi precedenti, anche la presente doglianza, insistendo nel ribadire tesi già ritenute infondate dalla Corte d’appello, non fa che sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In considerazione delle due sentenze conformi di rigetto pronunciate dai Giudici di merito e del contenuto delle doglianze di cui al ricorso, sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente al versamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, liquidata in dispositivo, dovendosi il presente ricorso ritenere proposto con colpa grave. La citata disposizione, benchè abrogata, è tuttavia applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento di Euro 4.000 a titolo di responsabilità aggravata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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