Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25798-2009 proposto da:

F.C., F.G., F.V.,

V.G., FI.CA., nella qualità di eredi di

f.c., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO

211, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentati

e difesi dall’avvocato CANGEMI FILIPPO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

LA SCUDERIA DI GIUSEPPE STANCAMPIANO & C. S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/11/2008 R.G.N. 289/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FORMENTO FRANCESCO per delega CANGEMI FILIPPO;

udito l’Avvocato PISANI FABIO per delega EQUIZZI AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Palermo, depositato in data 27.5.1993, f.c., premesso di aver svolto attività lavorativa in qualità di secondo “maitre” presso il ristorante gestito dalla società “La Scuderia s.n.c.”, chiedeva la condanna della società predetta al pagamento del T.F.R. e delle differenze retributive dovutegli.

Con sentenza n. 1329 del 18.3.1997 il giudice adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 20.253.045 a titolo di differenze retributive e 13 mensilità, e della somma di L. 17.294.883 a titolo di T.F.R., per un importo complessivo di L. 37.548.928, mentre rigettava le domande del ricorrente relative all’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, al lavoro straordinario ed alla 14 mensilità.

Avverso questa sentenza proponeva appello la società “La Scuderia s.n.c.” in relazione ai capi della sentenza che la vedevano soccombente; e proponeva altresì appello incidentale il F. lamentando sotto altri profili l’erroneità dell’impugnata sentenza.

Con sentenza in data 2.5/5.12.2002 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla società datoriale, dichiarava che la somma dovuta a titolo di TFR era pari ad Euro 8.206,06 e non ad Euro 8.932,06 (equivalenti a lire 17.294.883) siccome ritenuto dal primo giudice, atteso che dalla base di calcolo dovevano essere espunte le somme percepite a titolo di scatti di anzianità e di E.D.R.; dichiarava che sulle differenze retributive riconosciute gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrevano dal giorno della domanda; rigettava nel resto l’appello principale e rigettava parimenti l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il F. e questa Corte, con sentenza n. 13247 del 6.6.2006, accoglieva il motivo con cui si censurava la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda giudiziale anzichè dal giorno della maturazione del diritto, ed accoglieva altresì, per difetto di motivazione, l’ulteriore motivo di ricorso con cui si censurava che la Corte territoriale non aveva effettivamente indicato le ragioni per le quali il credito per T.F.R. avrebbe dovuto essere depurato degli istituti di origine contrattuale; cassava quindi la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinviava alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Procedutosi alla riassunzione del giudizio la Corte di rinvio, con sentenza in data 22.10/10.11.2008, condannava la società datoriale al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di Euro 8.923,06 (pari a L. 17.294.883), con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione al soddisfo.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione V. G., F.C., F.G., Fi.

C. e F.V., nella qualità di eredi di f.

c., deceduto nelle more dell’espletamento del giudizio, con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 336 e 371 c.p.c.; violazione del giudicato interno.

In particolare rilevano che l’ammontare della condanna disposta in primo grado dal Pretore adito con riferimento alle differenze retributive ed alla 13 mensilità, confermata in sede di appello con sentenza del Tribunale di Palermo del 5.12.2002, non aveva formato oggetto di ricorso per cassazione, per cui su detta statuizione si era formato il giudicato. Pertanto il giudizio di rinvio concerneva soltanto l’importo del T.F.R. e non anche quello delle predette differenze retributive.

Col secondo motivo di ricorso lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi la Corte di rinvio uniformata al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ed a quanto statuito dalla stessa.

Ed invero, avendo la Corte di Cassazione cassato l’impugnata sentenza solo per quanto riguarda la determinazione del T.F.R., erroneamente la Corte di rinvio aveva qualificato la somma di Euro 8.923,06, chiaramente riferibile solo al T.F.R. per come emergeva dalla motivazione della sentenza pronunciata, quale importo complessivo della sentenza di condanna.

Col terzo motivo di ricorso lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; contraddizione tra motivazione e dispositivo; contrasto interno del dispositivo.

In particolare rilevano che la Corte di rinvio, pur avendo nella parte motivazionale mostrato la chiara volontà di uniformarsi ai dettami giuridici con i quali la Corte di Cassazione aveva rinviato ad essa la controversia, e pur avendo inequivocabilmente confermato nella parte motiva di dover solo incrementare l’importo del T.F.R. rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d’appello nella sentenza oggetto del giudizio di cassazione, confermando nel resto la sentenza pretorile, aveva, in maniera non coerente, condannato la società al pagamento della sola somma di Euro 8.932,06, quale importo complessivo, mentre si trattava di importo relativo solo al T.F.R. La società datoriale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. per essere il ricorso carente di autosufficienza e concretezza stante la mancanza della sintesi dei rilievi esposti, ai sensi della disposizione suddetta.

Le proposte eccezioni sono infondate.

Rileva in proposito il Collegio, per quel che riguarda il primo motivo di inammissibilità dedotto dall’intimata, che questa Corte ha avuto modo di evidenziare che per soddisfare il requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (“esposizione sommaria dei fatti di causa”), mentre non è necessario che tale esposizione costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi del ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, è invece sufficiente, ma insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portate delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. SS.UU., 18.5.2006 n. 11653).

E pertanto chiaramente inconducente si appalesa i richiamo, operato dall’intimata, al disposto delle Sezioni Unite della Cassazione di cui alla sentenza 17.7.2009 n. 16628, avendo in tale sentenza ii massimo consesso di questa Corte rilevato che “nel caso in esame, non viene riprodotta narrativa di sorta, nè si fa alcun cenno, in ricorso, all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi così rendendo particolarmente indaginosa la stessa individuazione della materia del contendere. Si contraddice così al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3 che, prescrivendo questa parte riassuntiva, è preordinato proprio ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti, con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”.

Siffatta evenienza non si verifica nel caso di specie, ove si osservi che parte ricorrente ha esplicitato, se pur sommariamente, il contenuto delle richieste azionate con il ricorso introduttivo, l’esito dei giudizi di merito, il tenore della sentenza impugnata, fornendo in tal modo gli elementi indispensabili per una cognizione dell’oggetto della controversia e dei fatti di causa rilevanti ai fini della decisione.

Per quel che riguarda il secondo motivo di inammissibilità, concernente la mancanza della sintesi dei rilievi esposti, osserva il Collegio, a prescindere dal rilievo relativo alla inconferenza del richiamo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che non può dubitarsi che parte ricorrente abbia soddisfatto all’onere di formulare, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità. Pertanto neanche sotto questo profilo la dedotta eccezione di inammissibilità può trovare accoglimento.

Posto ciò rileva il Collegio che i motivi del proposto ricorso, che appare opportuno trattare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono fondati.

Ed invero nel rito del lavoro il contrasto insanabile fra dispositivo, letto all’udienza, e motivazione da luogo a nullità della sentenza (a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2) che si converte in motivo di gravame (ai sensi dell’art. 161 c.p.c.) – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte – non essendo in tal caso applicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo (art. 287 ss. c.p.c.), nè potendosi far ricorso all’integrazione del dispositivo con la motivazione, ma prevalendo – in difetto d’impugnazione – il dispositivo, in quanto questo, mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c.), cristallizza stabilmente il decisum, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice.

Orbene, nel caso di specie la Corte d’appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio, dopo aver correttamente limitato la propria indagine, alla stregua delle previsioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 13247 del 6.6.2006, alla questione concernente la quantificazione del TFR dovuto al lavoratore in considerazione dell’intercorso rapporto di lavoro, nel rilevare che andava confermata la statuizione emessa dal Pretore del Lavoro di Palermo in data 18.3.1997 (che aveva condannato la società convenuta al pagamento della somma complessiva di L. 37.548.928 di cui L. 20.253.045 a titolo di differenze retributive e 13 mensilità e L. 17.294.883 a titolo di T.F.R.), ha, per mero errore materiale, condannato la società predetta al pagamento il favore del ricorrente “della complessiva somma di Euro 8.923,06 (pari a lire 17.294.883)”, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sulla intervenuta condanna della società al pagamento della ulteriore somma di lire 20.253.045 a titolo di differenze retributive e 13 mensilità (indicata nella predetta sentenza pretorile, confermata dal Tribunale di Palermo in sede di giudizio di appello, e non gravata di ricorso per cassazione).

Si impone pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento della domanda proposta dal lavoratore e la condanna della società convenuta al pagamento in favore degli eredi della complessiva somma di L. 37.548.928, pari ad Euro 19.392,40, in essa compresa la provvisionale già assegnata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

In ordine alle spese del giudizio di merito, ritiene il Collegio di dover mantenere ferma la statuizione sul punto delle spese tutte operate dalla Corte di rinvio, in applicazione del principio della soccombenza.

Alla presente pronuncia segue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società “La Scuderia s.n.c.” al pagamento in favore degli eredi di f.c. della complessiva somma di L. 37.548.928, pari ad Euro 19.392,40, in essa compresa la provvisionale già assegnata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo; conferma le statuizioni sulle spese del giudizio di merito;

condanna la società intimata alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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