Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15172 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15172 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 21652-2011 proposto da:
BUSCEMI ALESSANDRO BSCLSN78CO2M088E, BUSCEMI
GIOVANNI BSCGNN43C22F899, BUSCEMI SALVATORE
BSCSVT57T23S899L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE,
che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ROCCARO SALVATORE RCCSVT49E30H792B, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso
lo studio dell’avvocato LIVIO ROSARIO ALESSI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAIRA RAIMONDO, giusta procura speciale
alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 02/07/2014

nonchè contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimata – ricorrenti incidentali –

CATANIA del 5.7.2010, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. UMANA ARMANO.

Ric. 2011 n. 21652 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 882/2010 della CORTE D’APPELLO di

Ritenuto in fatto
1. E’ stata depositata la seguente relazione: Salvatore,Giovanni e Alessandro Buscemi
hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania depositata il 20-7-2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di
rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta nei
confronti Roccaro Salvatore e della Milano Assicurazioni s.p.a.
Roccaro Salvatore

ha resistito proponendo anche ricorso incidentale.La Milano

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380
bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di
consiglio e dichiarato inammissibile.
3.1 giudici di merito hanno accertato che la responsabilità esclusiva dell’incidente è da
attribuirsi a Buscemi Salvatore che, a bordo del suo ciclomotore, a causa della
velocità molto sostenuta e per il peso eccessivo dovuto alla presenza di altro
passeggero su veicolo non omologato, non riuscendo ad arrestare la marcia ,ha
invaso la corsia di marcia dell’autovettura del Roccaro, che proveniva dall’opposto
senso di marcia,andandosi a scontrare con la stessa.
Ha ritenuto che il Roccaro procedeva a velocità moderata ed aveva ha affettuato una
manovra di emergenza per evitare l’impatto portandosi sulla destra della
carreggiata.
4. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.61,115 e 116 c.p.c
e difetto di motivazione sul punto ex art.360 n.3 e 5 c.p.c per mancanza di
motivazione circa la mancata assunzione di una c.t.0 nei giudizi di merito.
5.Con il secondo e terzo motivo viene denunziato vizio di motivazione su punti
decisivi ex art.360 n. 5 c.p.c
Assumono i ricorrenti che la relazione dei Carabinieri nono riportava alcuna ipotesi
ricostruttiva dell’incidente e che dal raffronto fra lo schizzo planimetrico dei
carabinieri e le fotografie da essi scattate era agevole ritenere che l’urto fra i veicoli
non è avvenuto in un tratto di strada curvilineo,ma in un tratto quasi rettilineo ed a
visuale libera;che la traiettoria della autovettura era stata ricostruita erroneamente,
come era possibile rilevare dalla misura presa con un righello fra il punto A della
planimetria ed il punto B , che non era m1,10 ,ma bensì cm 0,55;che la sentenza era
malamente motivava in ordine alla larghezza della strada,alla velocità tenuta dal
conducente dell’autovettura,alle tracce di raschiamento sull’asfalto ed ,alla posizione
di quiete dell’autovettura

1

Assicurazioni non ha presentato difese.

6.1 motivi si esaminano congiuntamente e sono inammissibili
Il ricorrente solo formalmente denunzia

vizio di violazione di legge e vizio di

motivazione ,ma sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità una
inammissibile valutazione di merito per giungere ad una ricostruzione delle modalità
dell’incidente diversa da quella fatta propria dal giudice di appello con motivazione
logica ,non contraddittoria e conforme alla legge.
7.11 motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga

rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 3881.
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.
8.11 ricorso incidentale, con cui si denunzia la asserita non integrità del contraddittorio,
risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale ,in quanto sarebbe superflua una
eventuale integrazione del contraddittorio che si tradurrebbe, oltre che in un aggravio
di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione
senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali
delle parti” (in tal senso, Cass. n. 2723 del 2010; per il riferimento ad una ipotesi di
inammissibilità del ricorso, Cass., S.U., n. 6826 del 2010).
La relazione è stata comunicata alle parti.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Ritenuto in diritto
9.11 Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte
nella relazione e la soluzione adottata , su cui non hanno rilievo le argomentazioni
contenute nella memoria depositata.
,
Infatti ‘ricorrenti nella memoria ripetono la censura di mancata ammissione della
c.t.0 .Si osserva che in ricorso non è riprodotto il verbale di udienza in cui è stata

2

censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la

richiesta la c.t.0 e non è stata riportata per intero l’ordinanza con cui il giudice di
merito ha motivato la non ammissione della richiesta c.t.u.
Poichè i vizi denunziati riguardano la censura di violazione di legge ex art.360 n.3 e
di vizio di motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c, questa Corte non può esaminare
direttamente gli atti processuali al fine di valutare la fondatezza della censura.
10.5i ricorda che la c.t.0 è un mezzo che il giudice può utilizzare quando non ha la
cognizione tecnica per esaminare alcune questioni al suo esame,ma è un mezzo

specie la Corte di merito ha ricostruito con esattezza la modalità dello scontro sulla
base del materiale istruttorio agli atti.
Il ricorso principale è inammissibile e l’incidentale assorbito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte , provvedendo su i ricorsi riuniti,dichiara inammissibile il ricorso principale,
assorbito l’incidentale.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti del resistente
liquidate in euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali ed
accessori come per legge.

Roma 10-4-2014

Il Presklente

sostitutivo della prova ,che le parti devono comunque dare dei fatti dedotti;che nella

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