Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15171 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12820/2016 r.g. proposto da:

SASRIV S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 715, in persona del

liquidatore Raffaele Marrone, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Giovan Candido

Di Gioia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla

Piazza Mazzini n. 27;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore Dott.ssa C.J., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato

Prof. Francesco Macario, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Roma, al Lungotevere Marzio n. 1;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI FOGGIA depositato il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La SASRIV s.p.a. in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Foggia del 22/29 marzo 2016, che ebbe a dichiarare estinto, per tardiva sua riassunzione, il giudizio di opposizione, L.Fall., ex art. 98, dalla prima intrapreso nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. contro il rigetto della sua domanda, L.Fall., ex artt. 93 e 103, di restituzione o rivendica del quantitativo di distillato di vino in invecchiamento ivi compiutamente descritto. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, eccependo, pregiudizialmente, la tardività di detto ricorso perchè proposto oltre il termine di cui alla L.Fall., art. 99, u.c., in relazione alla data di avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato alla menzionata società da parte della cancelleria dell’indicato tribunale.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ritenne: i) rituale la costituzione cartacea delle parti in quella sede, non essendole addebitabile la descritta impossibilità della loro corretta costituzione in via telematica; il) non disconosciuta, quanto alla sua conformità con l’originale, la documentazione e la memoria di costituzione depositate in forma cartacea dalla curatela; iii) tardiva la riassunzione del giudizio interrotto operata dalla società opponente con ricorso del 26 ottobre 2015, dovendo il corrispondente termine farsi decorrere dalla data (19.5.2015) in cui la stessa aveva avuto conoscenza dell’evento interruttivo (intervenuta omologazione del concordato fallimentare proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. e conseguente chiusura del suo fallimento); iv) parimenti tardivo il ricorso predetto, pure a volerlo considerare come introduttivo di un nuovo giudizio, perchè proposto oltre il termine all’uopo assegnato dalla sentenza del 23/25 giugno 2015 che aveva dichiarato risolto il menzionato concordato fallimentare e riaperto il fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Riveste portata pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione della sua pretesa tardiva proposizione, come formulata dalla curatela controricorrente, la quale assume che il decreto oggi impugnato, emesso dal Tribunale di Foggia il 29 marzo 2016, sarebbe stato comunicato dalla cancelleria, in pari data, a mezzo fax, all’Avv. Casiere, difensore dell’allora opponente (ed oggi ricorrente). Poichè la L.Fall., art. 99, u.c., ancora il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso quel decreto alla data di comunicazione di quest’ultimo, il ricorso in esame sarebbe stato tardivamente proposto, in quanto consegnato per la notifica solo in data 10 maggio 2016, ben oltre i trenta giorni dalla suddetta data di comunicazione. Al riguardo la difesa della curatela ha prodotto la copia del corrispondente rapporto conferma di trasmissione a mezzo fax da parte della cancelleria indirizzata ad un numero di fax dell’Avv. Casiere.

1.1. La descritta eccezione si rivela infondata.

1.1.1. Invero, la comunicazione predetta risulta essere stata eseguita mediante la trasmissione ad un numero di fax ((OMISSIS)) dell’Avv. Casiere non corrispondente – come verificato dal Collegio mediante l’accesso agli atti, consentitogli in ragione della tipologia di eccezione in esame – a quello (n. (OMISSIS)) da quest’ultimo espressamente indicato nell’epigrafe del suo ricorso L.Fall., ex art. 98 (nonchè in quella del suo successivo atto di riassunzione del giudizio interrotto).

1.1.2. Nè può assumere decisiva rilevanza, in contrario, attesa la specifica indicazione di cui si è appena detto, – idonea a configurarsi come una puntuale scelta di quel difensore di avvalersi solo di quel numero di fax, pur disponendone di un altro, per le comunicazioni riguardanti il giudizio in questione – la circostanza che il riportato numero di fax utilizzato dalla cancelleria fosse comunque indicato nella stampigliatura del timbro del medesimo difensore apposto in alto a sinistra del ricorso predetto.

1.1.3. In definitiva, quindi, la menzionata comunicazione eseguita dalla cancelleria, in quanto inidonea a garantire la piena conoscenza del contenuto dello stesso da parte della ricorrente, non consente di ancorare all’effettuazione del predetto adempimento la decorrenza del termine per l’impugnazione di cui alla L.Fall., art. 99, u.c., da ciò derivando l’operatività di quello previsto dall’art. 327 c.p.c., pienamente rispettato.

2. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

1) “Violazione dell’art. 101 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, ascrivendosi al tribunale di aver negato alla società opponente l’invocato “breve rinvio per esame” della memoria depositata dalla curatela costituendosi in sede di riassunzione malgrado di tale memoria la prima non avesse avuto conoscenza per il descritto, errato funzionamento del corrispondente procedimento di suo deposito telematico;

2) “Violazione dell’art. 83 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, atteso che il tribunale non avrebbe potuto prendere in considerazione le eccezioni sollevate dalla curatela in detta memoria, perchè quella depositata era una sua mera copia cartacea di cortesia, la cui conformità all’originale era stata disconosciuta dalla SASRIV s.p.a. in liquidazione;

3) “Violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, imputandosi al tribunale di aver fatto decorrere il termine per la riassunzione del giudizio interrotto dal 19.5.2015, benchè a quella data l’omologazione del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. fosse ancora sub iudice potendo, dunque, il fallimento essere riaperto. Si assume che, invece, quel termine doveva essere fatto decorrere dalla comunicazione (peraltro nemmeno avvenuta) della sentenza che aveva riaperto il fallimento dopo aver dichiarato risolto il menzionato concordato. Si precisa, inoltre, che l’interruzione del giudizio era stata pronunciata dal tribunale con ordinanza depositata il 18 giugno 2015, ma comunicata solo il successivo 29 luglio 2015: in relazione a quest’ultima data, dunque, il ricorso in riassunzione depositato il 26 ottobre 2015 doveva considerarsi tempestivo;

4) “Violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c.. Violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 92 e 93. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, contestandosi le argomentazioni utilizzate dal tribunale per giustificare la ritenuta tardività del medesimo ricorso, pure a volerlo considerare come introduttivo di un nuovo giudizio, perchè proposto oltre il termine all’uopo assegnato dalla sentenza del 23/25 giugno 2015 che aveva dichiarato risolto il menzionato concordato fallimentare.

3. Il terzo motivo, il cui esame va anteposto a quello degli altri perchè logicamente prioritario, è fondato sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle ivi dedotte.

3.1. Invero, la morte o perdita della capacità processuale (ipotesi, quest’ultima, ricomprendente anche il venir meno Ea legittimazione processuale del curatore per effetto della sopravvenuta chiusura del fallimento. Cfr. Cass. n. 25603 del 2018) della parte già costituita in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, giusta l’art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l’evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo, altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

3.1.1. In queste ipotesi, nella giurisprudenza di legittimità è pacifico (cfr. ex aliis, Cass. n. 27302 del 2020; Cass. n. 9282 del 2006; Cass. n. 3159 del 1993; Cass. n. 9628 del 1987; Cass. n. 1416 del 1987) che l’interruzione operi dalla data in cui l’evento interruttivo sia dichiarato in udienza, oppure sia stato notificato alle altre parti del menzionato procuratore (cfr. l’art. 300 c.p.c., comma 2), per cui, nella specie, non possono sorgere dubbi sul fatto che il processo si fosse interrotto all’udienza del 19 maggio 2015, per effetto della dichiarazione ivi resa dal difensore della curatela circa l’intervenuta chiusura del fallimento (OMISSIS) s.r.l. determinata dall’avvenuta omologazione del suo concordato fallimentare.

3.2. Dalla suddetta data decorreva, però, il termine per l’eventuale riassunzione del giudizio contro la debitrice tornata in bonis (ovvero contro la parte, che si presumeva “succeduta” al fallimento, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il processo avrebbe dovuto essere proseguito), ma non anche quello per la riassunzione nei confronti del fallimento; la riapertura del fallimento si è sostanziata, infatti, in un secondo evento interruttivo (che ha fatto venir meno, con effetto ex nunc, le ragioni della precedente interruzione) mai comunicato all’opponente nell’ambito del processo già interrotto.

3.2.1. Deve escludersi, dunque, che il termine per la riassunzione verso il fallimento decorresse dal 19 maggio 2015, nel mentre, tenuto conto del periodo di sospensione feriale e di quanto sancito dal combinato disposto della L.Fall., art. 137, comma 4, L.Fall., art. 121, comma 4, e L.Fall., 17, nonchè dall’art. 155 c.p.c., comma 4, la riassunzione pacificamente avvenuta con ricorso depositato il 26 ottobre 2015 (lunedì) era sicuramente tempestiva rispetto alla data di riapertura del fallimento (prodotta dalla sentenza del Tribunale di Foggia, del 25 giugno 2015, che aveva dichiarato risolto il concordato fallimentare della (OMISSIS) s.r.l.), così nemmeno rilevando il (diverso) problema del momento dal quale tale termine dovesse in concreto ritenersi decorrente per la SASRIV s.p.a in liquidazione.

4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso restano assorbiti, posto che l’estinzione (se operante) sarebbe stata dichiarabile anche di ufficio (cfr. art. 307 c.p.c., u.c., nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 69 del 2009), ed altrettanto dicasi per il quarto motivo, attesa la già ritenuta tempestività della riassunzione suddetta.

5. In definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per il nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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