Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15171 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/06/2010), n.15171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro
tempore e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore Centrale
pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 domiciliano;
contro
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, in persona del legale
rappresentante pro-tempore C.G., rappresentata e difesa
per delega a margine del controricorso dall’Avvocato Ruozzi Edgardo
del Foro di Modena presso il cui studio in Modena, Corso Canalchiaro
n. 116 è elettivamente domiciliato;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna
sezione prima n. 41 n. 32271/2002 pubblicata il 29.11.2002 non
notificata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;
udite le conclusioni dell’Avv. Edgardo Ruozzi;
preso atto che il P.M. MARTONE Antonio, si è riportato alle
conclusioni scritte le conclusioni scritte del con le quali veniva
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Quanto segue:
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola volta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in materia di IRPEG. Ha proposto appello l’Ufficio deducendo che non era applicabile alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola l’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che consiste nella riduzione a metà dell’aliquota IRPEG con riferimento al reddito imponibile. Rileva l’Ufficio che l’interpretazione estensiva adottata dai Giudici di primo grado al fine di far rientrare la ricorrente nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che è norma di agevolazione fiscale è inapplicabile in quanto è preclusa ogni forma di interpretazione analogica. Conclude per l’annullamento dell’impugnata sentenza di condanna del ricorrente alle spese e competenze di entrambi i giudizi.
Si costituisce l’appellata con memoria depositata 17/02/2000 contestando le censure dell’appellante e rilevando che per quanto riguarda la pregiudiziale avanzata dall’Ufficio in questo stadio processuale è priva di qualsiasi fondamento giuridico così come previsto dall’art. 52 c.p.c..
Sottolinea la difesa del ricorrente che nessun pregio ha l’impostazione dell’Ufficio allorquando afferma di che essendo il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, norma contenente un’agevolazione tributaria la medesima non sarebbe suscettibile di interpretazione nè analogica nè soprattutto estensiva; allo scopo vengono riportate diverse sentenze della Suprema Corte.
Conclude chiedendo il rigetto dell’appello con condanna dell’Ufficio alle spese e competenze di entrambi i giudizi.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello per i seguenti motivi:
La pregiudiziale avanzata dall’appellante circa l’incompatibilità dell’avv. Emilio Bianchi quale componente del collegio di primo grado è infondata e quindi rigettata atteso che se motivi vi erano l’Ufficio l’avrebbe dovuto rilevare nei termini posti dall’art. 52 c.p.c..
Per quanto riguarda il merito l’Ufficio impugna la sentenza richiamando e facendo proprio il parere reso dal Consiglio di Stato sez. 3^ n. 103/95 recepito nella circolare ministeriale n. 238 del 4/10/96 secondo cui le agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, non sarebbero applicabili alle Casse di Risparmio che hanno conferito l’azienda bancaria a società per azioni a fronte del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.
Tale impostazione, ad avviso dei secondi giudici, si rivelerebbe infondata. Non sarebbe accettabile, infatti, l’assunto secondo il quale, essendo il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, una norma contenente un’agevolazione tributaria, non possa essere suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
A giudizio della Commissione, confortato, a suo dire, dalle diverse pronunce della Suprema Corte, anche le nome eccezionali sono suscettibili di interpretazione estensiva. E tale principio deve valere anche in materia tributaria.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria dello stato e l’Agenzia delle Entrate deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo prospettato dalle parti in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, per il tramite del suo avvocato, ha proposto controricorso, nonchè memoria ex art. 375 c.p.c., comma 4, nel testo previgente, con i quali chiede il rigetto del ricorso e contro deduce in relazione alle richieste de P.G..
Rileva in via preliminare ed assorbente il Collegio l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorso in cassazione risulta essere stato notificato il 12 dicembre 2003 quindi, ben oltre il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso con condanna delle parti ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 più Euro 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010