Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15171 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15171 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

AtT

sul ricorso 24073-2008 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA C.F. 80006480281,
in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2015

contro

2302

FABRIS AGNESE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 670/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/07/2015

di VENEZIA, depositata il 25/02/2008 R.G.N. 585/2005;
m udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per accoglimento del ricorso.

z

R.G 240732008

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’Università di Padova in persona del Rettore avverso la sentenza del Tribunale
di Padova, pronunciata nel giudizio instaurato da Agnese Fabris , per difetto di
legittimazione processuale dell’appellante in quanto la rappresentanza processuale
, secondo la Corte, spettava al direttore amministrativo e non già al rettore.
Ricorre l’Università con un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex
motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1,4,16 Dlgs n
165/2001 ; 10 e 51 dello Statuto dell’Università ; 1 L n.260/1958 ; 11 RD n
1611/1933; 12 L n. 103/1979; 75,77 e 83 epc
Il motivo è fondato.
Il ricorrente , in particolare, deduce che gli atenei statali stanno i giudizio in
persona dell’organo apicale, cioè del Rettore, mentre la Corte territoriale avrebbe
confuso il piano dei rapporti interni dell’Università riguardo alla gestione delle liti,
con il diverso aspetto della rappresentanza processuale che compete
necessariamente al legale rappresentante.
Questa Corte ha avuto già occasione di affermare che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n.
103, art. 12, comma 1”, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e
organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione
dell’organo che rappresenta legalmente l’amministrazione, rientrando nell’ambito
delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Pertanto
è il Rettore legale rappresentante dell’Università il solo legittimato ad agire in
giudizio ed a rappresentare l’Università stessa in giudizio (confr. Cass. 26 marzo
2008 n. 7862, C ass 13 aprile 2012 n 5885).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di
Venezia in diversa composizione che si adeguerà al suddetto principio di diritto e
si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

art 378 cpc. La Fabris è rimasta intimata . Il Collegio ha autorizzato la

P.Q.M.
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le
spese del presente giudizio , alla Corte d’appello di Venezia in diversa
composizione.
Roma 211512015
L’estensore
E7il)

Il Presidente

‘Antonio . Luigi cioce

e

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