Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15171 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15171 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 28616-2012 proposto da:
DI

GREGORIO

ANTONIO

DGRNTN30L18L328B,

PIGNATARO CARMINA PGNCMN34L56L328G, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI
ALFREDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MUSCI MAURIZIO,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA
A R.L. in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 02/07/2014

í

MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

UNI ONE ASSICURAZIONI SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 928/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 21.9.2011, depositata 11 20/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2012 n. 28616 sez. M3 – ud. 10-04-2014
-2-

D’ERCOLE CORRADO,

28816/2012

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. Antonio Di Gregorio ed altri propongono ora
ricorso per cassazione avverso la pronunzia App. Bari
20/10/2011.

assicurazione s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va

pregiudizialmente

osservato

che

anteriormente

all’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato in
Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso notificato
alla controricorrente.
Non consta l’adesione alla rinunzia ex art. 391, 4 0 co.,
c.p.c.
La detta dichiarazione attesta la sopravvenuta carenza
di interesse della ricorrente alla pronunzia sulle censure
ivi formulate avverso l’impugnata sentenza, e determina
l’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez.
Un., 17/2/2005, n. 3129; Cass., 3/10/2005, n. 19295. V.
altresì Cass., 24/3/2005, n. 6348; Cass., 23/12/2005, n.
28675).
Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto
per rinunzia, con compensazione tra le parti costituite delle
spese del giudizio di cassazione, mentre non è a farsi luogo

3

Resiste con controricorso la società Cattolica di

28816/2012

a pronunzia sulle spese con riferimento agli altri intimati,
non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per

giudizio di cassazione.

Roma, 10/4/2014

rinunzia. Compensa tra le parti costituite le spese del

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