Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

VIANINI s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Domenico Sorrentino, domenicosorrentino.ordineavvocatiroma.org e

dall’avv. Marco Ravaioli, elett. dom. presso lo studio del primo, in

Roma, via Oslavia n. 30, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FIORONI INGEGNERIA s.p.a. in amm.str., in persona dei comm. str.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Fabio Dominici

fabio.dominici.avvocatiberugiapec.it” elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Elisabetta Nardone

elisabettanardone.ordineavvocatiroma.org, in Roma, piazza Cola di

Rienzo n. 92, come da procura in calce all’atto;

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane, in persona dell’institore e L.R. p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Valerio di Gravio, valeriodigravio.ordineavvocatiroma.orq,

elett. dom. presso lo studio in Roma, via B. Oriani n. 85, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

ITALFERR s.p.a.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Perugia 27.10.2017, n.

804/2017, in R.G. 232/2015, rep. 3944/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 21.4.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. VIANINI s.p.a. impugna la sentenza App. Perugia 27.10.2017, n. 804/2017, in R.G. 232/2015, rep. 3944/2017 la quale ha rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Perugia 24.2.2014 di accoglimento dell’azione revocatoria esercitata (D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 49 e L.Fall., art. 67, comma 2) da FIORONI INGEGNERIA s.p.a. in amm.str. relativamente ai pagamenti per 180.759,91 Euro effettuati nell’anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza;

2. la corte, dopo aver premesso che i pagamenti oggetto di revoca traevano titolo da un contratto di fornitura di traverse di cemento armato già stipulato tra Vianini e Fioroni nell’ambito di lavori appaltati da RFI a Fioroni (in realtà ad un raggruppamento temporaneo d’imprese di cui Fioroni era capogruppo) e che anche le domande di manleva e risarcimento dei danni avanzate da Vianini verso RFI (e ItalFerr) erano state in primo grado rigettate, ha così ritenuto, sull’appello di Vianini: a) infondata la richiesta di ammissione delle prove orali, superate dalla documentazione scritta dei rapporti contrattuali fra le parti; b) non fondato il gravame relativo al difetto di autorizzazione all’azione revocatoria da parte del giudice delegato, sia perchè integrante una mera eccezione processuale, sia per l’applicazione al caso del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, che subordina la introduzione di tali giudizi alla mera autorizzazione alla esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali, in fatto avvenuta; c) non era rilevante la qualificazione della cessione del credito (da Fioroni a RFI) poichè ad essa non era stata data attuazione ed invece il pagamento oggetto di revocatoria era avvenuto direttamente da Fioroni a Vianini prima dell’ingresso in amministrazione straordinaria del debitore-solvens, in una condizione di piena conoscenza dello stato d’insolvenza da parte dell’accipiens; d) il pagamento del “debitore ceduto” (pag.15) con precisa imputazione escludeva la sussistenza di un accordo trilaterale, con RFI e Vianini, volto a far assumere una “responsabilità a titolo di garanzia della società Fioroni in manleva della Vianini”, in adesione alla ricostruzione della fattispecie operata dal tribunale nel senso di una ordinaria e lecita cessione del credito; e) era inaccoglibile la domanda subordinata di “risarcimento danni di natura contrattuale” verso FSI e Italferr, già per tardività della sua compiuta formulazione, avvenuta solo con le memorie ex art. 184 c.p.c. e pari esito negativo era assegnabile a quella extracontrattuale, non enucleata nei suoi presupposti;

3. il ricorrente propone cinque motivi di ricorso, cui resistono l’amministrazione straordinaria e RFI; il ricorrente ha altresì depositato memoria, al pari dei controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza che, in violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 19 e 49, nonchè L. Fall., art. 31 ha ritenuto correttamente proposta l’azione revocatoria da parte del commissario straordinario in difetto della prevista autorizzazione del giudice delegato, difetto non sanabile e per il quale si era nel frattempo verificata la decadenza dall’azione stessa ai sensi della L.Fall.,art. 69 bis;

2. con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si invoca la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c., nonchè artt. 342 e 345 c.p.c., laddove la corte ha erratamente ritenuto che la causa petendi della domanda (di responsabilità contrattuale) verso i terzi chiamati fosse stata solo tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado, avendo poi essa comunque pronunciato nel merito e nonostante difettasse un appello incidentale degli stessi terzi;

3. con il terzo motivo si assume, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 164,183 e 184 c.p.c., per avere la corte ritenuta la tardività della domanda di Vianini verso RFI quale introdotta solo nelle memorie istruttorie;

4. il quarto motivo ascrive alla sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c. ed altresì dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mera apparenza di motivazione, per essersi limitata alla riproduzione delle enunciazioni del tribunale, senza alcun vaglio critico, nel respingere le domande verso i terzi chiamati che erano fondate sull’obbligo di questi, sin dal sorgere del rapporto di fornitura con Fioroni, di farvi fronte, avendo in realtà ordinato il materiale o comunque garantito il pagamento;

5. il quinto motivo solleva il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la corte esaminato i fatti dedotti dall’appellante, da cui era desumibile l’obbligo diretto di RFI di pagare la fornitura delle traverse o di risponderne in via extracontrattuale, aggiungendosi alle obbligazioni di Fioroni;

6. il primo motivo è inammissibile, per molteplici profili; la doglianza invero non si confronta con le rationes decidendi espresse sul punto dalla corte che, a prescindere dal relativo tenore, ha comunque per un verso escluso che il preteso vizio, allegato come mera eccezione processuale, potesse riversarsi in un motivo d’appello, parte decisoria comunque argomentata ma non specificamente impugnata; per altro verso, i giudici perugini hanno sostenuto che la decisione della causa nel merito configurasse comunque l’implicito rigetto della stessa eccezione, punto non specificamente qui avversato; infine, la sentenza argomenta dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, nonchè dalla prova dell’avvio da parte del Ministro di un programma di cessione dei complessi aziendali, per ritenere integrato ogni requisito autorizzatorio, altri non essendo necessari; anche detta sentenza dunque “configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione” (Cass. 17182/2020, 20454/2005);

7. lo stesso motivo inoltre è inammissibile, in violazione del principio per cui l’onere di specificità, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (nella specie, meno ordinatamente riferito al n. 2 art. cit.), a pena d’inammissibilità della censura, di “indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. s.u. 23745/2020);

8. nella censura, il ricorrente non opera alcun rinvio alle funzioni dei commissari straordinari ma invoca, con D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 19, quelle dei commissari giudiziali; nell’amministrazione straordinaria i poteri del commissario straordinario sono in realtà assimilati, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 36, alle funzioni attribuite ai commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative, mentre l’art. 40 D.Lgs. cit. attribuisce all’organo predetto la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente e l’art. 37 individua nella procedura uno svolgimento ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell’industria (ora MISE), salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate; va allora osservato che, da un lato, erra il ricorso nel richiamo all’art. 19, che riguarda – come premesso – i diversi poteri dei commissari giudiziali, nella prima fase di osservazione ancora anteriore all’apertura della procedura di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30 cui invece ha riguardo pacificamente l’iniziativa qui contestata; dall’altro lato, nelle norme disciplinanti i poteri e gli ambiti autorizzatori dei commissari liquidatori delle L.C.A., ai sensi della L.Fall., artt. 199,200,203 e 204 non compare alcun diretto riferimento alla L.Fall., art. 31 e comunque l’autorità di vigilanza non coincide, per fondamento istituzionale, con quella giudiziaria, bensì con quella amministrativa;

9. il secondo e terzo motivo, relativi alla controversia introdotta per effetto della chiamata in causa dei terzi RFI e Italferr da parte di Vianini, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili; le censure difettano invero di specificità, avendo omesso la ricorrente di riportare con utile diligenza, ed almeno nei termini essenziali, tutti gli atti difensivi che rispettivamente la sentenza impugnata (oltre che la controricorrente RFI) hanno qualificato di insufficiente completezza rappresentativa quanto all’azione contrattuale avanzata da Vianini verso i terzi chiamati;

10. sul punto, inoltre, il rigetto dell’appello per analogo difetto di specificità (pag. 19 sentenza) si raccorda alla posizione processuale di RFI (l’unica costituita) che non aveva necessità di interporre appello incidentale avverso il capo silente della pronuncia di primo grado, bastando riproporre la questione; il tribunale infatti già aveva ampiamente e alternativamente ricostruito, per un verso, la sussistenza di una mera cessione di credito (quello vantato da Fioroni verso Italferr/RFI) disposta verso la cessionaria Vianini, così qualificando il negozio tra le parti e, al di là della obiettiva confusione in più punti della narrazione riepilogativi dei fatti processuali della sentenza qui impugnata, appare comunque possibile inferirne anche la esclusione di una figura sovrapposta, sotto il profilo causale, e cioè l’assunzione in capo al committente (allora) pubblico dei lavori ferroviari di un’obbligazione di manleva; per altra parte, l’assorbimento della questione, almeno sotto il profilo della responsabilità contrattuale, derivava – per quanto è possibile comprendere – dalla circostanza che poi il pagamento a Vianini era avvenuto direttamente da parte di Fioroni; il che dà conto della non avvenuta trattazione, nemmeno implicita, della eccezione di tardività nella precisazione della domanda verso i terzi chiamati, per la quale opera il principio per cui è “sufficiente la mera riproposizione.., da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. 24658/2017, 21264/2018, sulla scia di Cass. s.u. 11799/2017);

11. il quarto e quinto motivo, da affrontare congiuntamente, sono inammissibili, versando le critiche sugli apprezzamenti condotti dal giudice del merito, ma al di là dei limiti che le censure possono assumere, come esplicitato da Cass. s.u. 8053/2014, per la quale la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 27 ottobre 2017), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge; e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);

12. nè può dirsi omesso l’esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, posto che costituisce un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.p.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); li) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. s.u. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. ancora Cass. s.u. n. 8053 del 2014); non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa causare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. s.u. n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. s.u. n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame;

13. nella vicenda, il giudice di merito ha argomentativamente – e in modo decisivo – riferito l’impossibilità di ricostruire una responsabilità dei terzi già dalla fattispecie negoziale della cessione del credito, per difetto in essa di un qualsiasi obbligo aggiuntivo assunto da RFI/Italferr ovvero anche di un “accordo espressamente intercorso” tra debitore ceduto (RFI/Italferr) e cessionario (Vianini), dunque di un qualsivoglia titolo di responsabilità; si tratta di punto specifico solo genericamente investito dai motivi, che si sono limitati ad avversare il diverso convincimento di merito cui è giunta la corte, nella selezione degli elementi istruttori acquisiti (documentali, ritenuti sufficienti ed inequivoci e congetturali) e non solo per manlevare Vianini dagli effetti della revocatoria ma altresì, più ampiamente, per assicurarne l’adempimento contrattuale e il ristoro di ogni pregiudizio connesso, a qualsiasi titolo;

14. può d’altronde, ed infine, ritenersi che non sia mancata nemmeno una esplicitazione critica, e per quanto adesiva, del percorso argomentativo adottato dalla corte rispetto alla motivazione del primo giudice, con rispetto dunque del principio di sufficienza del riferimento per relationem, avendo la sentenza d’appello dato conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione (Cass. 20883/2019, 2397/2021);

15. il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 12.000, oltre a 200 Euro per esborsi, nonchè al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge in favore di ciascun controricorrente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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