Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. un., 23/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EMMETRE PUBBLICITA’ C.P. S.N.C. DI SIGNORETTI CARLO E C., in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASILINA 1749, presso lo studio dell’avvocato CANNILLO

FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELLI MAURIZIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 39740/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Maurizio GABRIELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.O.).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Emmetre pubblicità snc proponeva opposizione avverso diciotto ordinanze ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma, in relazione allo stesso numero di violazioni del C.d.S., con cui le si intimava il pagamento di altrettante sanzioni pecuniarie, e ciò a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23.

Con sentenza del 29.9.2005, il Giudice di pace di Roma respingeva le opposizioni stesse siccome inammissibili per difetto di giurisdizione dell’AGO; trattandosi infatti, ad avviso del giudicante, di violazioni che prevedevano la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, tanto comportava la sussistenza della giurisdizione dell’AGA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi,l’Emmetre snc, mentre l’intimata Prefettura di Roma non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha proposto tre motivi di censura intestati rispettivamente a: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 C.d.S., commi 11 e art. 13 quater C.d.S., art. 210 C.d.S., comma 2, lett. a) e art. 211 C.d.S.; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 204 bis, comma 9, art. 22, comma 1 e art. 22 bis, comma 1, nonchè della L. 21 luglio 2000, n. 205 e del D.Lgs. 80 31 marzo 1998, n.; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; attesa l’intima connessione che li caratterizza, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.

La fattispecie sottoposta all’esame del giudice di pace di Roma concerneva l’opposizione proposta dalla Emmetre pubblicità snc avverso diciotto ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma con cui si intimava il pagamento delle somme ritenute congrue in relazione ad altrettante asserite violazioni all’art. 23 del C.d.S., consistite nella installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.

Ha ritenuto il giudicante che, in ragione del fatto che la sanzione prevista è quella del pagamento di una sanzione pecuniaria oltre a quella (accessoria) della rimozione egli impianti abusivi, che il giudice ordinario non avesse giurisdizione, atteso che la rimozione comporta l’espletamento di poterei autoritativi da parte della P.A., donde la giurisdizione del giudice amministrativo.

I tre motivi in cui si articola il ricorso, pur se sotto aspetti diversi, attengono tutti, sotto i profili processuale, sostanziale e motivazionale, a porre in risalto l’inconsistenza delle ragioni che hanno indotto il primo giudice a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

La conclusione cui si perviene in ricorso e cioè quella della sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice ordinario, è fondata; a prescindere infatti dall’articolazione in concreto del sistema sanzionatolo principale ed accessorio in ordine alla installazione abusiva di cartellonistica pubblicitaria, ed alle palesi contraddizioni in cui la sentenza impugnata incorre, va evidenziato che nel caso che ne occupa, le sanzioni oggetto delle ordinanze ingiunzioni opposte erano esclusivamente quelle pecuniarie, senza riferimento a quelle accessorie, neppure menzionate nei verbali di accertamento e nelle ordinanze surricordate.

Il sistema sanzionarono relativo alla violazione de qua prevede infatti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, cui può seguire la sanzione accessoria della rimozione, da eseguirsi a cura del contravventore e, in difetto dall’Amministrazione, che pone poi, con separato provvedimento, le spese occorse a carico del contravventore.

Come si vede, nella, fase della irrogazione della mera sanzione pecuniaria, la P. A. non esercita alcun potere autoritativo e pertanto se, come nella specie, l’ordinanza ingiunzione impugnata ha riguardo esclusivo a tale sanzione, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste senza dubbio alcuno; nè la situazione muterebbe (ma non è il caso che ne occupa) se fosse contestualmente irrogata la sanzione accessoria della rimozione, atteso che anche in tal caso infatti non si avrebbe alcuna spesa di potere autoritativo da parte della P. A., ma mera applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.

Consegue quindi che il giudicante ha erroneamente interpretato le disposizioni che regolano la materia de qua, fraintendendo il senso e l’incidenza della previsione normativa di una sanzione accessoria, che non sposta, in termini di giurisdizione, la conformazione legislativa che vige al riguardo e di cui agli artt. 210 e 211 C.d.S..

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e le parti vanno rimesse di fronte al giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

La natura della decisione assunta (sulla giurisdizione) non consente infatti alcuna pronuncia di questa Corte sul merito della controversia in eventuale applicazione dell’art. 384 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e rimette le parti, anche per le spese, di fronte al giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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