Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 7923 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.p.a. Fischer in amministrazione straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Massimo

Basilavecchia, col quale elettivamente si domicilia presso lo studio

dell’avv. Piero Sandulli in Roma, alla via F. Paulucci dè Calboli,

n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione 10, depositata in

data 1 agosto 2011, n. 784;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

uditi per la società l’avv. Massimo Basilavecchia e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Raffaele, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

In relazione all’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla società due avvisi di accertamento scaturenti da un processo verbale di constatazione, il quale aveva evidenziato l’inesistenza dell’operazione rappresentata dalla fattura emessa il 17 marzo 2003 dalla società Merker. In particolare, si esponeva nel verbale, le risultanze del quale sono state trasfuse nel conseguente avviso, la fattura si riferisce ad una pretesa cessione di materiale con pagamento a sessanta giorni compiuta dalla società Merker, non seguita dall’effettivo pagamento di quanto dovuto, sibbene, all’indomani della dichiarazione dello stato d’insolvenza della cessionaria Fischer, dalla proposta di quest’ultima di rivendita alla Merker di una piccola parte del medesimo materiale, ad un prezzo di gran lunga maggiorato rispetto a quello di acquisto. Di qui l’emissione dei due avvisi con i quali l’ufficio ha rispettivamente recuperato l’iva che ha assunto indebitamente detratta in relazione all’operazione in questione ed ha rideterminato l’irpeg e l’irap, riducendo l’ammontare delle corrispondenti perdita e valore negativo della produzione.

La società ha impugnato entrambi gli avvisi, ottenendone, previa riunione dei giudizi, l’annullamento. Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo leva sul punto del processo verbale di constatazione, che dà conto della dichiarazione del commissario giudiziale della società Merker (nonchè della stessa società Fischer), il quale, in base ai fatti dinanzi esposti, aveva sollecitato l’adozione di provvedimenti cautelari utili ad evitare attività distrattive o dissipatorie del patrimonio aziendale; a tanto il giudice d’appello ha aggiunto, a conforto della propria valutazione di fittizietà dell’operazione, elementi come la consegna della merce prima dell’emissione della fattura, l’assenza di prova del relativo pagamento e l’inesistenza di documentazione a sostegno della vendita e della congruità del prezzo.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

1.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta (a violazione del D.P.R. 633 del 1972, sostenendo che, al cospetto degli elementi dell’avvenuta cessione del materiale e del loro impiego nell’impresa da parte del cessionario, malamente il giudice d’appello ha escluso la sussistenza del diritto di detrazione dell’iva facendo riferimento alla pretesa finalità distrattiva sottesa all’operazione.

La censura è inammissibile.

1.1. – Essa si articola su due piani logici.

Quanto al primo, la ricorrente contesta la ricostruzione del giudice d’appello, il quale, riconosce in ricorso, ha reputato inesistente la cessione dei beni, perchè simulata: di contro, secondo la società, a fronte di elementi certi, e comunque pacifici fra le parti, come l’avvenuta consegna della merce alla cessionaria società Fischer ed il suo impiego nell’impresa da parte di quest’ultima, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere l’effettiva sussistenza dell’operazione.

In questo modo, peraltro, la contribuente mira a sovvertire un accertamento di fatto, dato dalla “fittizietà” dell’operazione, affermata con decisione in sentenza (nella quale si legge, in particolare, di “…una serie di fatti incontrovertibili dai quali fondatamente si ricava l’inesistenza dell’operazione posta in essere…”); e tanto fa, denunciando la deficienza e la contraddittorietà della ricostruzione e del peso dei “fatti incontrovertibili” valorizzati dalla Commissione, costituiti dalla consegna della merce anticipata rispetto alla fattura, dall’assenza di prova dell’esecuzione del pagamento, dall’inesistenza della documentazione di vendita e dall’insussistenza di elementi relativi alla congruità del prezzo convenuto, ma senza proporre tale denuncia nelle forme sue proprie, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2. – Il secondo piano sul quale si articola il motivo, che esplica le ragioni di diritto dedotte a fondamento del diritto di detrazione dell’iva, risulta per conseguenza irrilevante.

Non è rilevante, difatti, che, in tesi, queste ragioni di diritto siano fondate, in considerazione del fatto che la detrazione concerne l’imposta “dovuta o assolta” (art. 17, paragrafo 2, lettere a e b, della sesta Direttiva) o “assolta o dovuta” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1), là dove, per un verso, l’omesso pagamento del corrispettivo di per sè non incide sull’insorgenza del diritto di detrazione (Cass., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059) e, per altro verso, irrilevante è la mancanza di prova della congruità del prezzo (da ultimo, Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-267/15, Gemeente Woerden c. Staatssecretaris van Financien).

Ciò in quanto esse, al cospetto dell’accertamento concernente l’inesistenza dell’operazione, sono non pertinenti rispetto alla decisione impugnata.

1.3. – L’accertamento, non adeguatamente impugnato, della fittizietà dell’operazione è coerente, invece, con l’applicazione del principio di diritto in base al quale il diritto di detrarre l’iva fatturata è connesso, come regola generale, all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile (del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, si riferisce alle “operazioni effettuate”) e l’esercizio di tale diritto non si estende all’iva dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata nella fattura (espressamente in termini, tra varie, Corte giust. 31 gennaio 2013, causa C-643/11, LVK c. 56 EOOD, punto 34).

2. – Le considerazioni che precedono si riverberano anche sull’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, là dove il giudice d’appello ha escluso la deduzione dei componenti negativi dati dai costi sostenuti in relazione all’operazione in questione.

Anche in questo caso la censura svolge considerazioni in diritto non congruenti rispetto all’accertamento contenuto in sentenza, che non aggredisce con lo strumento deputato previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; accertamento che, con riguardo a quest’aspetto, si estende anche all'”artificiosa creazione di costi inesistenti”, rispetto alla quale il dato introdotto in ricorso, costituito dalla “compensazione delle partite”, oltre che estraneo al perimetro della violazione di legge, è anche contrassegnato da novità, a fronte dell’accertamento relativo all’assenza di prova di pagamento del prezzo.

3 – Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, col quale la società si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa pronuncia sulla censura, proposta in primo grado e riproposta in appello, concernente il difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio irrogato in relazione all’iva.

La contribuente riproduce difatti lo stralcio del ricorso introduttivo col quale ha proposto la questione ed ha indicato il punto della memoria di costituzione con la quale l’ha riproposta in appello; là dove la sentenza non fa parola del tema.

3.1. – Ne deriva l’accoglimento del motivo, con cassazione della sentenza e rinvio per questo solo profilo alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, che regolerà anche le spese.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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